Cassation court dismisses appeal as proceedings extinguished by mutual withdrawal of reciprocal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the proceedings in camera di consiglio following the parties' mutual withdrawal of reciprocal appeals. The underlying dispute involved a tax exemption claim for a sports facility where the lower courts had partially upheld the association's appeal against a municipal fine. Since both sides voluntarily renounced their respective appeals and requested cost compensation, the court terminated the case without a substantive ruling on the tax law issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, 390 c.p.c.; The Court extinguishes the proceedings when parties mutually withdraw reciprocal appeals, resulting in the integral compensation of costs without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
e all’avvocato ALBERTO BIANCHI-ricorrente-controASSOCIAZIONE COSTONE RICREATORIO PIO II rappresentata e difesadall'avvocato ENRICO DE MARTINO-controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaTOSCANA n. 1007/2018 depositata il 21/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 564/2019Numero sezionale 4709/2026Numero di raccolta generale 18362/2026Data pubblicazione 07/06/2026Nel novembre 2014 il Comune di Monteriggioni (SI) emise un avvisod’accertamento in relazione all’ICI 2009 oltre sanzioni nei confrontidell’Associazione oggi controricorrente e titolare del diritto di superficie sulterreno e sul complesso immobiliare. Quest’ultima propose ricorso avantialla Commissione Tributaria Provinciale di Siena evidenziando che i propribeni immobili, costituenti un palazzetto per attività sportiva dilettantisticaoltre ad aree per fisioterapia e casa del custode, erano accatastati incategoria E/9 e perciò esenti ICI ex art. 7, comma 1, lett.
b) del d.lgs.504/92.Il primo giudice, nel contraddittorio con l’ente locale, con sentenza 313/15respinse il ricorso ritenendo che l’immobile, concesso in comodato allaSocietà Sportiva dilettantistica Costone Fides srl sin dalla sua ultimazionenel 2008, non fosse nella disponibilità del proprietario e comunque avevaun utilizzo misto tra commerciale e no, non essendo individuate le porzionispecifiche. Secondo la Commissione senese i successivi accatastamenti,operati al fine di separare le zone a uso esclusivamente sportivo da quelleadibite a uso diverso, non potevano avere efficacia retroattiva.Su appello della Associazione oggi controricorrente e con la sentenza1007/18 indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale dellaToscana ha accolto l’appello solo parzialmente riducendo l’entità dellasanzione irrogata.Secondo il giudice d’appello:- l’Associazione non poteva beneficiare dell’esenzione ex art. 7, comma 1,lett.
i) del d. lgs. 504/92 atteso che, pur pacifiche le finalità non lucrativedella stessa (requisito soggettivo) solo l’utilizzo esclusivo a finalitàassistenziali, culturali o sportive giustificava l’esenzione (requisitooggettivo);- la successiva definizione delle aree destinate alle singole finalità nonpoteva avere effetto retroattivo;Numero registro generale 564/2019Numero sezionale 4709/2026Numero di raccolta generale 18362/2026Data pubblicazione 07/06/2026- l’ente locale aveva applicato la sanzione massima (100%) perdichiarazione infedele, senza motivare le ragioni di tale scelta;dovendo pertanto ridursi la sanzione al minimo ai sensi dell’art. 14,comma 2, del d.lgs. 504/1992 (50% dell’imposta).Ricorre per cassazione il Comune di Monteriggioni con un unico motivo diricorso.Resiste con controricorso l’Associazione intimata che propone altresìricorso incidentale sulla base di tre motivi.Con atto depositato l’8 maggio 2026, l’avv.
Alberto Bianchi per laricorrente principale e l’avv.to Enrico De Martino nonché il legalerappresentante don Massimiliano Gabbricci per la controricorrente ericorrente incidentale, hanno dichiarato di rinunciare ai reciproci ricorsichiedendo l’estinzione del procedimento con integrale compensazione dellespese ai sensi degli artt. 306, 390 e ss. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEAtteso che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sulla rinuncia e conseguenteestinzione provvede la Corte in camera di consiglio; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio;spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026tenutasi da remoto.Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI