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Ordinanza — n. 18361/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguished proceedings with cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18361/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation extinguished the proceedings following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. The underlying dispute involved a tax assessment on a surface right where the lower courts had partially exempted the property based on its sports usage. The court ruled that since the appellant voluntarily renounced the appeal, the case ended without a substantive decision on the tax exemption arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Upon withdrawal of the appeal, the Court extinguishes the proceedings and orders compensation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs cassation procedure tax assessment dispute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p

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Testo completo

DE MARTINO-ricorrente-controCOMUNE DI MONTERIGGIONI rappresentato e difeso dall'avvocatoALBERTO BIANCHI-controricorrente-Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaTOSCANA n. 1367/2018 depositata il 09/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalconsigliere MARCO BENATTI.Numero registro generale 5535/2019Numero sezionale 4710/2026Numero di raccolta generale 18361/2026Data pubblicazione 07/06/2026Nel dicembre 2013 il Comune di Monteriggioni (SI) emise un avviso diaccertamento in relazione all’ICI 2008 oltre sanzioni nei confrontidell’Associazione oggi ricorrente e titolare del diritto di superficie su unterreno e su un complesso immobiliare. Quest’ultima propose ricorsoavanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena evidenziando che ipropri beni immobili erano accatastati in categoria E/9 e perciò esenti ICIex art. 7, comma 1, lett.

b) del d.lgs. 504/92.Il primo giudice, nel contraddittorio con l’ente locale, accolse parzialmenteil ricorso ritenendo che la parte d’immobile destinata a uso sportivo,determinata nel 60%, beneficiasse dell’esenzione ai sensi dell’art. 7,comma 1, lett.

i) dello stesso d.lgs. 504/92 ritenendo pertanto tassabiliICI le aree corrispondenti al residuo 40%.Su appello del Comune oggi controricorrente e appello incidentale dellacontribuente, con la sentenza 1367/18 indicata in epigrafe, laCommissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l’appelloprincipale respingendo quello incidentale, confermando la legittimitàdell’avviso d’accertamento impugnato.Ricorre per cassazione l’Associazione con quattro motivi.Resiste l’ente locale con controricorso.Con atto depositato l’8 maggio 2026, l’avv.to Enrico De Martino nonché illegale rappresentante don.

Massimiliano Gabbricci per la ricorrente, hannodichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi degli artt. 306, 390 e ss. c.p.c.e, unitamente all’avv. Alberto Bianchi per il controricorrente, hannochiesto l’estinzione del procedimento con integrale compensazione dellespese.RAGIONI DELLA DECISIONEAtteso che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sulla rinuncia e conseguenteestinzione provvede la Corte in camera di consiglio; P.Q.MNumero registro generale 5535/2019Numero sezionale 4710/2026Numero di raccolta generale 18361/2026Data pubblicazione 07/06/2026dichiara l’estinzione del giudizio;spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026tenutasi da remoto.Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI