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Ordinanza — n. 18358/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal and subsequent settlement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18358/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. The appellant argued against municipal tax assessments, but the parties subsequently reached a settlement agreement. Consequently, the Court ruled that the withdrawal produced the extinction of the proceedings and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 306, 390 c.p.c.: A voluntary withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, though the withdrawing party remains liable for costs unless a settlement agreement provides otherwise.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation cost compensation settlement agreement cassation procedure tax dispute judicial extinction

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
P.Q.MDichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 cod.
Art. 306 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
P.Q.MDichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.,per rinuncia al ricorso.Compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto,del 29.5.2026.Il PresidenteDott.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 17187 del 29/07/2014
Sez. U., 09/12/2019, n. 34429
Cass., Sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782
U., 09/12/2019, n.34429; Cass., Sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Sez.
Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
S.U., n. 32113 del 2019
Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732
Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriorecontributo da parte del contribuente istante nell’ipotesi (come quella dispecie) di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732; 6 – 1, 12/11/2015,n.
Sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Sez. 17, n. 3661/2019

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Testo completo

ata e difesa dall’Avv. Steno Dondè, presso il cuistudio in Milano, Via Francesco Sforza n. 48, è elettivamente domiciliata;-Ricorrente-ControCOMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco in carica epro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Bassani presso il cuistudio in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12, è elettivamentedomiciliato;-Controricorrente-avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaLombardia, Sez. 17, n. 3661/2019, depositata il 30 settembre 2019,notificata il 6 novembre 2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere Margherita Libri.Numero registro generale 4167/2020Numero sezionale 4721/2026Numero di raccolta generale 18358/2026Data pubblicazione 07/06/20261.Immobiliare Claudia S.p.A. propone ricorso, affidato a cinquemotivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, la quale, incontroversia relativa ad avvisi di accertamento IMU per le annualità 2015e 2016, aveva disatteso il gravame da essa proposto avverso la decisionedella Commissione tributaria provinciale di Milano, n. 3478/2018, diintegrale rigetto del ricorso.La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenutoinfondate le censure formulate dalla società ricorrente, riferite allemodalità di nomina del responsabile del procedimento, alla mancataindicazione della facoltà di definire la contestazione in via agevolata eall’illegittima liquidazione dell’imposta, di carattere annuale, conriferimento al solo acconto del primo semestre.2.

L’ente impositore si è costituito con controricorso, eccependol’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.3. Con atto depositato il 4 maggio 2026, l’Avv. Steno Dondè nonchéil legale rappresentante della Immobiliare Eugenia S.r.l., succeduta allaImmobiliare Claudia S.r.l. a seguito di fusione per incorporazione in data11.6.2021, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi degli artt.306, 390 e ss. cod. proc. civ., non avendo essa istante più interesse acoltivare il ricorso, essendo stata la controversia conciliata tra le parti;con l’adesione dell’Avv.

Cristina Bassani e del Comune di Trezzano sulNaviglio, hanno chiesto l’estinzione del procedimento con integralecompensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’atto di rinuncia al ricorso rispetta i requisiti di forma richiesti dalcodice di rito, essendo stato presentato prima della data dell’adunanzacamerale, sottoscritta dall’Avv. Steno Dondè, dal legale rappresentantedella società ricorrente, e accettato dall’Avv. Cristina Bassano e dal legalerappresentante dell’ente impositore controricorrente.Numero registro generale 4167/2020Numero sezionale 4721/2026Numero di raccolta generale 18358/2026Data pubblicazione 07/06/20262.

La regolarità formale della rinuncia rileva ai fini dell’estinzione delgiudizio, in quanto, essendo la rinuncia al ricorso per cassazione un attounilaterale recettizio, esso «produce l’estinzione del processo aprescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese» (cfr.Cass., n. 17187 del 29/07/2014, richiamata da Sez. U., 09/12/2019, n.34429; Cass., Sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Sez. 5, 28/05/2020, n.10140).3. La rinuncia rituale produce, dunque, l’estinzione del processoanche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicatodella sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastarel’impugnazione, ma rimanendo, comunque, salva la condanna delrinunciante alle spese del giudizio (cfr., S.U., n. 32113 del 2019);tuttavia, nella specie, tenuto conto dell’adesione del controricorrente,come da sottoscrizione in calce all’atto di rinunzia con richiesta dicompensazione delle spese, e dell’accordo intervenuto tra le parti, lespese di lite vanno interamente compensate.4.

Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriorecontributo da parte del contribuente istante nell’ipotesi (come quella dispecie) di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732; 6 – 1, 12/11/2015,n. 23175). P.Q.MDichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.,per rinuncia al ricorso.Compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto,del 29.5.2026.Il PresidenteDott. ANGELO MATTEO SOCCI