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Ordinanza — n. 18356/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding municipal property tax on a public market. The court rejects claims of insufficient reasoning and invalid concession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18356/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the Consortium's appeal against the Regional Tax Commission's decision upholding the Municipality of Rimini's tax assessment. The appellant argued the appellate court failed to provide sufficient reasoning and incorrectly assessed the validity of a 2001 concession. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was adequate and the concession was properly evaluated regarding its legal effects.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 546/1992, artt. 36, c. 2, n. 4; c.p.c., art. 132, c. 1, n. 4; c.c., artt. 1325, 1418: The court of cassation rejects appeals alleging insufficient reasoning or false application of law when the lower court has adequately analyzed the specific facts and legal relationships involved in the dispute.

Parole chiave

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tax appeal dismissal insufficient reasoning municipal property tax invalid concession public market management appellate review legal relationship analysis imposte comunali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.Lgs. 546/1992, art. 36, c. 2, n. 4
11/1999, per aver la CTR ritenuto che ilsoggetto passivo d'imposta sia il Consorzio (art. 360, c.
c.p.c., art. 132, c. 1, n. 4
c.c., art. 1325
c.c., art. 1418, secondo comma
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Oggetto del giudizioche si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n.
art. 118 disp. att. c.p
n.546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp.
artt. 3 D.Lgs. 504/1992
Con il secondo motivo il CONSORZIO censura l’impugnata sentenzaper violazione e falsa applicazione degli artt. 3 D.Lgs. 504/1992, 1,comma 148, L.
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Testo completo

ntante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Mario Piselli unitamente all’avvocato Jan Czmil;-ricorrente-controComune di Rimini in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Furitano unitamenteall’avvocato Marco Zanasi;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n.1208/2021 depositata il 07/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere Gianmarco Calienno.1. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna accoglieval’appello del Comune di Rimini avverso la sentenza di primo grado che, asua volta, aveva accolto il ricorso del Consorzio Operatori MercatoCentrale soc. cons. a r.l. (di seguito più brevemente anche soloCONSORZIO) con cui il contribuente aveva impugnato gli avvisi diNumero registro generale 9788/2022Numero sezionale 4705/2026Numero di raccolta generale 18356/2026Data pubblicazione 07/06/2026accertamento emessi dal Comune di Rimini, concernenti ICI 2011, ISCOP2011 e IMU dal 2012 al 2015 con cui si assoggettava tassazione laproprietà comunale dell’immobile destinato a Mercato Comunale.2.

Avverso tale pronuncia il CONSORZIO ha proposto ricorso incassazione, affidandosi a tre motivi.3. Il Comune di Rimini resiste con controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenzaper omessa, o comunque, solo apparente motivazione, in violazione degliartt. 36, c. 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 e 132, c. 1, n. 4, c.p.c. (art. 360, c.1, n. 4, c.p.c.), sostenendo che il Giudice d'Appello ha riformato la solida eben argomentata sentenza della CTP, in ragione di un mero rinvio a"quanto già deciso" (e non a quanto già motivato) dalla stessa CTR in unproprio precedente e che, in ogni caso, anche laddove si dovesse riteneresussistente una motivazione, per quanto solo per relationem, la stessanon sarebbe in alcun modo autosufficiente; in entrambi i casi, inviolazione di quanto dispongono gli artt. 36, c. 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 e132, c. 1, n. 4, c.p.c. e di quanto sancito dalle S.U. in riferimento allanecessaria sussistenza del c.d. minimo costituzionale.1.1.

Il motivo è infondato.1.2. E’ orientamento consolidato di questa Corte che «In tema diprocesso tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza dellacommissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazionedelle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delleconsiderazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che sisia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediantela mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibileNumero registro generale 9788/2022Numero sezionale 4705/2026Numero di raccolta generale 18356/2026Data pubblicazione 07/06/2026l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamentodella decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazioneimpugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazionedell’infondatezza dei motivi di gravame» (Cass. 05/10/2018, n. 24452;conf. ex multis 08/07/2021, n. 19417; 11/11/2020, n. 25325;14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139, laquale ha stabilito che «La sentenza d’appello può essere motivata perrelationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura dellaparte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione concui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primogrado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motividi gravame»).

Tali precedenti sezionali sono conformi all’insegnamentodelle Sezioni unite della Corte, secondo cui la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass.

Sez. U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez. U., 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).1.3. Oltre a ciò, si è, però, precisato (vedi cass.26708/2025) che lasentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altroNumero registro generale 9788/2022Numero sezionale 4705/2026Numero di raccolta generale 18356/2026Data pubblicazione 07/06/2026precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenticonformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersilimitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito,ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti percasi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di unpiù ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, lamotivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione,sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisaanalisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediantel'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti dispecificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminaredella sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione(Sez. 3, Ord. n. 29017 del 20/10/2021, Rv. 662639; conf.

Sez. L., 06/091.4. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si poneben al di sopra del c.d. minimo costituzionale in quanto da essa si cogliel’iter logico giuridico che ha indotto la CTR a dichiarare infondato ilgravame del CONSORZIO. ritenendo, attraverso il riferimento, ai sensi eper gli effetti dell’art.118 primo comma disp. att. c.p.c.. ad uno specificoprecedente conforme della stessa Commissione Tributaria Regionale, che ilcontribuente fosse da considerare il soggetto passivo ai fini dei tributi incontestazione in quanto titolare di una concessione amministrativacostitutiva dell’intera area del Mercato Comunale, comprese le porzionidestinate ai singoli operatori per la vendita: ciò, proprio in virtù della suaveste di concessionario.

Del resto, lo specifico precedente di merito dellastessa Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna,puntualmente indicato con il numero e l’anno deve ritenersi parteintegrante della sentenza, né il ricorrente ha illustrato a sostegno delmotivo, pur essendone onerato, la non sovrapponibilità di siffattoprecedente alla fattispecie in esame, ossia, che esso si riferisse ai titoliconcessori diversi da quelli oggetto del presente.Numero registro generale 9788/2022Numero sezionale 4705/2026Numero di raccolta generale 18356/2026Data pubblicazione 07/06/20262.

Con il secondo motivo il CONSORZIO censura l’impugnata sentenzaper violazione e falsa applicazione degli artt. 3 D.Lgs. 504/1992, 1,comma 148, L. 296/2006, 9 D.Lgs. 23/2011, 27-28 D.Lgs. 114/1998 e 2-4-5-6 L. Reg. Emilia Romagna n. 11/1999, per aver la CTR ritenuto che ilsoggetto passivo d'imposta sia il Consorzio (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); inogni caso omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono statioggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, c._p.c.): laricorrente censura altresì - attraverso la disamina comparata dellasentenza de qua e di quella richiamata per relationem- il fatto che la CTRha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Consorzio, anzichéquella dei singoli operatori del Mercato Coperto di Rimini, sebbene le unitàimmobiliari indicate negli Avvisi di accertamento siano tutte nella esclusivadisponibilità di questi ultimi, in forza di precipue Concessioni di posteggiorilasciate dal Comune.2.1.

In relazione alla pretesa violazione degli art.27 e 28 delD.Lgs.504/1992 -che disciplinano l’uso degli spazi all’interno dei mercaticomunali- è inammissibile perché il giudizio d'appello, per come ricostruitonella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questionededotta con il motivo in esame. E’ noto, invece, che i motivi del ricorsoper cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto delthema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleimpugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possonoriguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini edaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dailimiti funzionali del giudizio di legittimità.

Né il ricorrente si è fatto caricodi indicare puntualmente in quale atto abbia dedotto tale questione,considerato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte,qualora una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede diNumero registro generale 9788/2022Numero sezionale 4705/2026Numero di raccolta generale 18356/2026Data pubblicazione 07/06/2026legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. tra le piùrecenti (Cass. 24/01/2019, n. 2038).2.2.

Il motivo è, inoltre, inammissibile laddove appare censurare laqualificazione da parte del giudice di merito della concessione dell’interaarea demaniale destinata a mercato comunale al Consorzio nonché laqualificazione delle singole concessioni di posteggio agli operatori comemeri strumenti autorizzatori per l’individuazione dei fruitori del bene edegli spazi utilizzati per la vendita, ritenendo che i rapporti relativi algodimento dei singoli parcheggi si instaurino solo tra operatori e consorzioCiò perché il Consorzio ha omesso del tutto di fare riferimento allaviolazione delle regole ermeneutiche in tema di interpretazione di attinegoziali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre è orientamentoconsolidato di questa Corte che, nell'ipotesi in cui con il ricorso percassazione sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di meritoad un determinato negozio intercorso tra le parti, le relative censure, peressere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tral'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata,ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza deicriteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o dell'insufficienza ocontraddittorietà della motivazione, ove ammissibile (Cass.34429-2025Cass. n. 9461/2021).2.3.

Del resto, il motivo, oltre che per difetto di autosufficienza perl’omessa indicazione da parte del ricorrente dei passi della concessionedell’intera area e quelle dei singoli posteggi da cui si dovrebbe trarre laNumero registro generale 9788/2022Numero sezionale 4705/2026Numero di raccolta generale 18356/2026Data pubblicazione 07/06/2026pretesa violazione di legge, è, in ultima analisi inammissibile perché ilCONSORZIO, attraverso la denunciata violazione di legge, mira, in realtà,a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito.

Ilricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme dilegge, intende inammissibilmente ottenere la rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizioche si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazionedel giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n.3340;

Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/ 2013, n. 8315).2.4. Né, infine, è ammissibile attraverso lo specifico motivo di cui al n.5del primo comma dell’art.360 c.p.c. dedurre come omesso esame di unfatto storico, l’omesso accoglimento di una determinata tesi difensiva daparte del giudice di merito. Nel caso di specie, il ricorrente si lamentasotto tale profilo del mancato accoglimento delle proprie argomentazionigiuridiche circa la pretesa prevalenza delle concessioni di posteggio infavore dei singoli operatoti che, in ragione del loro contenuto, avrebberoprivato di oggetto la concessione dell’area del mercato in favore delCONSORZIO.

Il che si risolve non nell’omesso esame di un fatto storico,ma in una doglianza di insufficiente motivazione e di cattivo esercizio delpotere di apprezzamento delle risultanze istruttorie che si pone al di fuoridei ristretti limiti del paradigma di censura di cui al n.5 del primo commadell’art.360 c.p.c..2.5. Il motivo è comunque anche infondato.2.6. Come recentemente ribadito da questa Corte (vediCass.n.10306/2026), in tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, nel modificare l' art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30Numero registro generale 9788/2022Numero sezionale 4705/2026Numero di raccolta generale 18356/2026Data pubblicazione 07/06/2026dicembre 1992, n. 504, ha reso quest'ultimo, a partire dalla data diapplicabilità della nuova disciplina (cioè, dall'annualità 2001), obbligatonon solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale,facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributivadel diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con laconseguenza della tassabilità degli immobili ai fini dell'ICI in capo alconcessionario od obbligatori con l'opposta conseguenza dell' in tassabilità(Cass., Sez. 5°, 10 dicembre 2010, n. 24969;

Cass., Sez. 5°, 23novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5°, 4 aprile 2019, n. 9429; Cass.,Sez. 5°, 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., Sez. 5°, 15 aprile 2019, n.9978; Cass., Sez. 5°, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6°-5, 15aprile 2021, n. 9978; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9906, 9918,9928, 9943, 9948 e 9951; Cass., Sez. Trib., 19 aprile 2023, n. 10577;Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n. 29225; Cass., Sez. Trib., 27aprile 2025, n. 11007). Come è reso palese dal tenore letterale delladisposizione normativa, con decorrenza dall'1 gennaio 2001, la platea deisoggetti passivi dell'ICI è stata allargata con l'inserimento anche delconcessionario di area demaniale che precedentemente non era soggettodi imposta.

É, quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere lasoggettività passiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio aventenatura obbligatoria, in quanto il concessionario che fosse titolare di undiritto reale di superficie sull'area demaniale si riteneva, secondo ilprecedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, già soggettoad ICI (tra le tante: Cass., Sez. 5°, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass.,Sez. 5°, 20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5°, 30 giugno 2010, n.15479; Cass., Sez. 5°, 12 novembre 2010, n. 22972;

Cass., Sez. 5°, 19novembre 2010, nn. 23408, 23409, 23410, 23411, 23412 e 23413; Cass.,Sez. 5°, 10 ottobre 2011, nn. 20786, 20787, 20788, 20789, 20790,20791, 20792, 20793 e 20794; Cass., Sez. 5°, 21 giugno 2016, nn.12797 e 12798).Numero registro generale 9788/2022Numero sezionale 4705/2026Numero di raccolta generale 18356/2026Data pubblicazione 07/06/20262.7. Orbene, la CTR ha fatto buon governo di siffatti principinell’individuare nel CONSORZIO il legittimato passivo ai fini dell’imposta dicui si discute, avendo accertato, con apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità, che esso fosse concessionario dell’interaarea demaniale su cui sorge il Mercato Comunale.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325 e 1418, secondo comma c.c., non avendo laCTR accertato la nullità della concessione dell'11.1.2001 per mancanza dicausa in concreto (art. 360 n. 3 c.p.c.); si duole infine del fatto che la CTRnon abbia accolto la domanda di accertamento, incidenter tantum, dellanullità della concessione d'uso di immobile rilasciata dal Comune di Riminial Consorzio in data 11.1.2001, nonostante la dimostrazione del suodifetto di causa in concreto, essendo pacifico, secondo il ricorrente, chequest'ultimo non abbia alcun potere e/ o diritto di godimento del bene inquestione, viceversa spettante ai titolari delle concessioni di posteggio.3.1.

Il motivo è inammissibile perché esso, così come già evidenziatotrattando il secondo motivo, si risolve nel tentativo di ottenere una nonconsentita rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di appelloche, avendo ritenuto, con apprezzamento di merito a lui riservato, che ilComune di Rimini avesse concesso al CORSORZIO l’intera area demanialeconcernente il Mercato Comunale ha disatteso la tesi propugnata dalladifesa del ricorrente circa il contenuto delle concessioni di posteggio infavore dei singoli operatori che la CTR ha ricostruito non come attributivedirettamente al beneficiario dell’esclusivo godimento dell’area inquestione, quanto piuttosto come strumento autorizzatorio attraverso ilquale consentire al medesimo l’esercizio di una specifica attivitàeconomica in un determinato spazio del mercato con conseguenteinstaurazione del relativo rapporto giuridico esclusivamente tra il singolooperatore e il consorzio, anche sotto il profilo della remunerazione daparte del primo in favore del secondo del godimento di tale spazio e deiNumero registro generale 9788/2022Numero sezionale 4705/2026Numero di raccolta generale 18356/2026Data pubblicazione 07/06/2026relativi servizi connesso ad esso.3.2.

Il che esclude il preteso difetto di oggetto della concessone inquestione con conseguente incompatibilità logico-giuridica della tesi delCONSORZIO con l’accertamento compiuto dal giudice di merito.4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.410,00 percompenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali,CNA e IVA come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della sezioneTributaria in data 29/05/2026IL PRESIDENTEANGELO MATTEO SOCCI