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Ordinanza — n. 18343/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by ruling that postal service notification starts the 30-day term upon receipt, not dispatch.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18343/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower tribunal's rejection of the tax appeal, ruling that the 30-day filing deadline began on the day the postal service received the documents rather than the dispatch date. The taxpayers argued this interpretation violated established case law, while the tax administration insisted the term started upon mailing. The court adopted the taxpayers' position, holding that the term runs from receipt to ensure procedural fairness and proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 22 d.lgs. 546/1992; Art. 16, comma 5°, d.lgs. 546/1992: In tax proceedings, the thirty-day term for filing a claim notified via universal postal service commences on the day of receipt by the recipient, not the day of dispatch.

Parole chiave

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tax appeal filing deadline postal service notification term of thirty days receipt versus dispatch procedural fairness principle tempestività tributaria comunicazione fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 22 d.lgs. 546/1992
546/1992.Dopo aver riassunto i termini della vicenda e rilevato che gli atti eranostati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate l’8/2/2012, i ricorrenti hannosostenuto che da tale data decorreva il termine per la costituzione di cuiall’art. 22 d.lgs.
Art. 16, comma 5°, d.lgs. 546/1992
546/1992, come affermato in numerose pronunce diquesta Corte; ciò in quanto occorre tenere distinta la regola stabilitanell’art. 16, ultimo comma, d.lgs.
Art. 30 della legge delega n. 413/1991
n.18296/2015, ed altre).Tale contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte che,dopo aver ripercorso la disciplina del computo dei termini per lacostituzione delle parti nel processo civile, amministrativo e contabile,hanno rilevato che l’art. 30 della legge delega n.
Art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.
380bis.1 c.p.c.Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n.
Art. 59 d.lgs. 546/1992
Art. 383, comma 3°, c.p.c.
art. 22 d.lgs.546/1992
546/1992.Dopo aver riassunto i termini della vicenda e rilevato che gli atti eranostati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate l’8/2/2012, i ricorrenti hannosostenuto che da tale data decorreva il termine per la costituzione di cuiall’art. 22 d.lgs.
artt. 59 d.lgs.546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20262/2004
546/1992 dalla data di spedizione del ricorso mediante ilservizio postale (inaugurato da Cass. n. 20262/2004, alla quale hannofatto seguito numerose altre pronunce, come Cass.
Cass. n. 14246/2007
20262/2004, alla quale hannofatto seguito numerose altre pronunce, come Cass. n. 14246/2007, Cass.n.
Cass. n. 1025/2008
Cass. n. 7373/2011
1025/2008 e Cass. n. 7373/2011) ed un secondo, per il quale ilNumero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026medesimo termine decorre dalla ricezione del ricorso (cfr.
Cass. n. 12185/2008
Cass. n. 12027/2014
Cass. n. 14183/2015
12027/2014; Cass. n. 14183/2015; Cass.
Cass. n. 18296/2015
Cass. Sez. U. n. 13452/2017
Cass. n. 19642/2018
Cass. n. 8124/2023
n.19642/2018; Cass. n. 8124/2023).Alla luce di tale principio, che si ritiene assolutamente condivisibile, ilmotivo va accolto.2.
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Testo completo

enezia il 29/10/1964 (c.f.MNNCLD64R29L736A);LESTINGI ANGELO, nato a Conversano il 29/1/1947 (c.f.LSTNGL47A29C975C);TAFNER MARIA TERESA, nata a Transacqua il 16/10/1953 (c.f.TFNMTR53R56L329L);tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Mario G. Bergamo (c.f.BRGMGR66L11Z130B);-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generaledello Stato (c.f. 80224030587).Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.1602/2015 depositata il 23/10/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.1.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che, con quattro ricorsi, la Isola d’oro S.a.s. ed i suoi tresoci Claudio Manni, Angelo Lestingi e Maria Teresa Tafner impugnavano,rispettivamente, l’avviso di accertamento indirizzato alla prima, avente adoggetto maggiori redditi, nonché IVA ed IRAP per l’anno 2006 e quelliindirizzati ai soci per conseguente maggiore IRPEF per lo stesso anno, pervizi di motivazione e mancanza di prove a fondamento dell’accertamento.La Commissione tributaria provinciale di Venezia, dopo aver riunito iricorsi, ne dichiarava l’inammissibilità, osservando che gli stessi eranostati notificati tramite il servizio postale e risultavano spediti il 3/2/2012,sicché da tale data - e non da quella successiva della ricezione - decorrevail termine di trenta giorni per la costituzione ai sensi dell’art. 22 d.lgs.546/1992.

Conseguentemente, il termine ultimo per la costituzione era il5/3/2012 (in quanto il 2012 era bisestile ed il 4 marzo era festivo),mentre la stessa era avvenuta il 6/3/2012.2. I contribuenti proponevano appello al quale resisteval’Amministrazione.La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenzaindicata in epigrafe, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza diprimo grado.3. Avverso tale sentenza la società ed i soci hanno proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo illustrato con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n.

3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 22 e 16, comma 5°, d.lgs. 546/1992.Dopo aver riassunto i termini della vicenda e rilevato che gli atti eranostati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate l’8/2/2012, i ricorrenti hannosostenuto che da tale data decorreva il termine per la costituzione di cuiall’art. 22 d.lgs. 546/1992, come affermato in numerose pronunce diquesta Corte; ciò in quanto occorre tenere distinta la regola stabilitanell’art. 16, ultimo comma, d.lgs. 546/1992 - secondo la quale la notificatramite il servizio postale si considera eseguita al momento dellaspedizione - che è volta ad evitare che eventuali disservizi possanodeterminare una decadenza in danno della parte incolpevole, dalla diversaipotesi in cui il perfezionamento della notifica costituisce il momentoiniziale per la decorrenza di un termine, al quale non può applicarsi, in viaanalogica, il medesimo principio.1.2 Il motivo (che, più correttamente, andrebbe ricondotto all’ipotesi dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., trattandosi di error in procedendo)è fondato e deve essere accolto.Occorre osservare che, come risulta anche dalla difesadell’Amministrazione, che richiama altre pronunce di questa Corte in sensocontrario rispetto a quanto affermato dai ricorrenti, la questione in esameha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale tra due diversiorientamenti: un primo, favorevole alla decorrenza dal termine di cuiall’art. 22 d.lgs. 546/1992 dalla data di spedizione del ricorso mediante ilservizio postale (inaugurato da Cass. n. 20262/2004, alla quale hannofatto seguito numerose altre pronunce, come Cass. n. 14246/2007, Cass.n. 1025/2008 e Cass. n. 7373/2011) ed un secondo, per il quale ilNumero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/2026medesimo termine decorre dalla ricezione del ricorso (cfr.

Cass. n.12185/2008; Cass n. 12027/2014; Cass. n. 14183/2015; Cass. n.18296/2015, ed altre).Tale contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte che,dopo aver ripercorso la disciplina del computo dei termini per lacostituzione delle parti nel processo civile, amministrativo e contabile,hanno rilevato che l’art. 30 della legge delega n. 413/1991 stabiliva che sidovesse provvedere all’adeguamento delle norme del processo tributario aquelle del processo civile e che, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, le sanzioni processuali devono essere ancorate a canoni diproporzionalità, chiarezza e prevedibilità; sulla base di tali considerazionihanno quindi affermato il seguente principio di diritto:

«Nel processotributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio delricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione delservizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione direttadel ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dalgiorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento chela legge considera equipollente alla ricezione)» (Cass. Sez. U. n.13452/2017; cfr. successivamente, nello stesso senso, Cass. n.19642/2018; Cass. n. 8124/2023).Alla luce di tale principio, che si ritiene assolutamente condivisibile, ilmotivo va accolto.2.

Va infine precisato che la ricorrente ha riportato «per scrupolo didifesa» (nelle pagine 16 – 33 del ricorso per cassazione) i motivi di ricorsosui quali dovrà pronunciarsi, ovviamente, il giudice del rinvio.La stessa ricorrente ha contestato altresì – senza però formularealcuno specifico motivo di ricorso – la condanna al pagamento delle speseprocessuali subita nei gradi di merito; anche su tale questione dovràdecidere il giudice del rinvio, in considerazione dell’esito complessivo dellalite.Numero registro generale 10517/2016Numero sezionale 4684/2026Numero di raccolta generale 18343/2026Data pubblicazione 07/06/20263.

In definitiva, va accolto l’unico motivo di ricorso; la sentenzaimpugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione (benchél’inammissibilità sia stata inizialmente pronunciata dal giudice di primogrado, non si versa in una delle ipotesi che, ai sensi degli artt. 59 d.lgs.546/1992 e 383, comma 3°, c.p.c., impongono il rinvio a quest’ultimo),che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata inrelazione a tale motivo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2026.Il Presidente