Cassation appeal dismissed due to lack of proof regarding the completion of service of process on the company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove the successful service of the integration of the adversarial proceedings on the company. Although the act was served on the managing partner at his registered residence, the appellants submitted only a notification document without a receipt of delivery. Consequently, the procedural requirement for complete adversarial proceedings was not met, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 cod. proc. civ.; Art. 2313 cod. civ.: The cassation appeal is inadmissible when the appellant fails to prove the completion of service of the integration of the adversarial proceedings, as the lack of a receipt of delivery precludes the presumption of valid notification required for the exercise of the right of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
entante pro tempore,assistita e difesa dall’Avvocatura generale dello Sato,-controricorrente-nonché controCapriccio S.a.s. Di Enzina Tessitore C.-intimato-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.3103/2017 depositata il 04/04/2017.Numero registro generale 24600/2017Numero sezionale 4788/2026Numero di raccolta generale 18309/2026Data pubblicazione 06/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dal Co:Marcello Maria Fracanzani.La soc. Capriccio s.a.s., nonché -per partecipazione- i soci Di DioSalvatore e Salino Elpidio erano attinti da avviso di accertamento per Ivaed altro sull’anno di imposta 1998 per operazioni soggettivamenteinesistenti.Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della partecontribuente, donde spiccava appello il solo socio Di Dio Salvatore chetrovava parziale accoglimento dal collegio di secondo grado, la cuisentenza era cassata con rinvio da questa Corte, in ragione dellaviolazione del litisconsorzio fra società e soci.Riassunto il giudizio -tanto dai due soci, quanto dalla società- ilcollegio del rinvio rigettava le ragioni della parte privata, dichiarandoinammissibile l’appello.Ricorrono per cassazione i soci Di Dio Salvatore e Salino Elpidio,affidandosi a tre motivi di impugnazione, cui replica il patrono erariale contempestivo controricorso.L’affare era chiamato in trattazione alla camera di consiglio del 8maggio 2025, in prossimità della quale, il Pubblico Ministero in persona delsost.
Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro ha depositatorequisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.Rilevata, in via preliminare di rito, la mancata integrità delcontraddittorio, poiché il ricorso per cassazione è stato propostounicamente dai due soci, in tale veste, ma non dalla società Capriccios.a.s., con ordinanza n. 17737/2025, questa Corte ordinava l’integrazionedel contraddittorio, rinviando la trattazione a nuovo ruolo.Ne seguiva deposito del tentativo di notificazione all’irreperibile, senzaprova della ricezione della raccomandata informativa di avvenuto deposito(CAD).Numero registro generale 24600/2017Numero sezionale 4788/2026Numero di raccolta generale 18309/2026Data pubblicazione 06/06/2026In prossimità dell’odierna adunanza, il Pubblico Ministero in personadel sost.
Procuratore Generale dott. Michele Di Mauro ha depositatorequisitoria in forma di memoria, rilevando la mancata prova delperfezionamento della notifica e concludendo per la declaratoria diinammissibilità del ricorso, in subordine per la rinnovazione della notificae, nel merito, per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare di rito, occorre esaminare la ritualitàdell’integrazione del contraddittorio, disposta da questa Corte conordinanza n. 17737/2025.La notificazione indirizzata alla società non è andata a buon fine,essendo risultata sconosciuta presso la sede.L’atto è stato, inoltre, notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. alsocio accomandatario presso la residenza anagrafica, essendol'accomandatario solidalmente responsabile ex art. 2313 cod. civ. deidebiti sociali (Cass. 20 novembre 2018, n. 29915).I ricorrenti non hanno dato prova, però, dell’esito di tale ultimanotificazione, avendo depositato telematicamente solo un atto denominato“Notifica integrazione contraddittorio”, nel quale non si rinviene l’avviso diricevimento comprovante il buon fine della notificazione (cfr.
Cass. n.22912/2025).Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, cui segue lacondanna alle spese secondo la regola della soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della partecontroricorrente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàNumero registro generale 24600/2017Numero sezionale 4788/2026Numero di raccolta generale 18309/2026Data pubblicazione 06/06/2026parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.Il PresidenteAndreina GIUDICEPIETRO