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Sentenza — n. 18289/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute extinguished due to successful simplified settlement and non-objection by tax authority.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18289/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished after the taxpayer submitted a simplified settlement request and paid the first installment. The tax authority failed to object within the statutory deadline, fulfilling the legal requirements for automatic case closure. Consequently, the Court ruled that the dispute was resolved and no further examination of the appeal was possible.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 ss. della l. n. 197 del 2022; Art. 391, primo comma, cod. proc. civ.: In simplified tax settlements, the court declares the case extinguished upon the taxpayer's request, first payment, and the tax authority's failure to object within the prescribed period, rendering subsequent payment obligations irrelevant.

Parole chiave

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simplified settlement tax dispute extinguishment statutory deadline procedural closure tax authority objection tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 ss. della l. n. 197 del 2022
(nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs.
Art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
Va preliminarmente evidenziato che l'art. 391, primo comma,Numero di raccolta generale 18289/2026cod.
art. 378 cod. proc. civ
Lacontroricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 5Numero registro generale 838/2019Numero sezionale 722/20251.
art. 391 bis cod.proc. civ
Va preliminarmente evidenziato che l'art. 391, primo comma,Numero di raccolta generale 18289/2026cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1997 del 28/01/2025
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Testo completo

OCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), chela rappresenta e difende-ricorrente-controPLANET GAMES SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALETRASTEVERE N. 209, presso lo studio dell’avvocato BLOISEGENEROSO (BLSGRS71M31E417V), che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALECATANZARO n. 2835/02/18 depositata il 26/09/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del11/11/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratoregenerale dott.

Olga Pirone, che ha concluso per l’accoglimento delsecondo motivo di ricorso.Numero registro generale 838/2019Numero sezionale 722/2025Uditi l’avv. Alfonso Peluso per la ricorrente e l’avv. Generoso BloiseNumero di raccolta generale 18289/2026per la controricorrente. Data pubblicazione 06/06/20261. Con la sentenza n. 2835/02/18 del 26/09/2018, laCommissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR)accoglieva l’appello proposto da Planet Games s.r.l. (di seguitoPlanet) avverso la sentenza n. 584/09/17 della Commissionetributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP), che avevaaccolto parzialmente il ricorso della società contribuente neiconfronti di un avviso di accertamento per prelievo erariale unico(di seguito PREU) e sanzioni relative all’anno d’imposta 2009.1.1.

La CTR accoglieva l’appello di Planet evidenziando chel’importo delle giocate utilizzato come base imponibile riguardavanon solo l’anno 2009, oggetto di accertamento, ma anche quellorelativo agli anni d’imposta precedenti, con conseguenteillegittimità del prelievo, che poteva essere effettuatoforfettariamente con riferimento a ciascun anno d’imposta.2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a due motivi.3. Planet resisteva con controricorso e depositava memoria.4.

A seguito di deposito di istanza per definizione agevolata, delpagamento della prima rata e della mancata emissione di unprovvedimento di diniego, questa Corte, con decreto del18/06/2025, dichiarava estinto il procedimento.5. Con istanza del 27/06/2025, la controricorrente deducevache non erano state corrisposte le rate successive alla prima,avendo interesse alla trattazione nel merito della controversia. Lacontroricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 5Numero registro generale 838/2019Numero sezionale 722/20251.

Va preliminarmente evidenziato che l'art. 391, primo comma,Numero di raccolta generale 18289/2026cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2D faeta bpubbrblaiciaozio ne 06/06/20262006, n. 40), alludendo ai «casi di estinzione del processo dispostaper legge», si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione delprocesso è disposta direttamente dalla legge, senza necessità dicomportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia aquelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effettoestintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi,all'esterno del processo di cassazione, di determinati fatti che poidevono essere rappresentati e fatti constare.

In entrambi i casi ilpresidente, ricorrendone le condizioni, può provvedere con decreto(Cass. S.U. n. 19980 del 23/09/2014).1.1. Sempre nella prospettazione delle Sezioni Unite di questaCorte, «il decreto di cui all'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) eil medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazionedeve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) chel'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza,con la differenza che, mentre nei confronti dei suddettiprovvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod.proc. civ., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, terzo comma,cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza disollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per latrattazione del ricorso».

Tale istanza, da depositarsi nel termine didieci giorni dalla comunicazione del decreto, può essere presentataindipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno unapronuncia sulle spese.1.2. L’istanza predetta determina, di per sé, il venir meno deldecreto presidenziale con il quale è stata dichiarata l’estinzione,spettando conseguentemente al Collegio il potere di pronunciarsisulla sussistenza dei presupposti dell’estinzione (cfr. Cass. n.31318 del 24/10/2022), oltre che sulle spese di lite (Cass. n.3 di 5Numero registro generale 838/2019Numero sezionale 722/202526444 del 10/10/2024).

Naturalmente, in caso di ritenutaNumero di raccolta generale 18289/2026insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinDzaitoa npuebb,l icalazio ne 06/06/2026causa deve essere decisa con l’esame dei motivi di ricorsoprincipale ed, eventualmente, incidentale.1.3. In altri termini, l’istanza ex art. 391, terzo comma, cod.proc. civ. determina il ripristino, ex post, del necessariocontraddittorio, all’esito del quale il Collegio deve provvedere sulledomande proposte dalle parti come se il decreto non sia stato maiemesso.2. Ciò premesso, preso atto della rituale presentazionedell’istanza di cui si è detto nel rispetto del termine di dieci giornidalla pronuncia del decreto, va evidenziato che costituisconocircostanze pacifiche che:

i) con istanza del 09/10/2023, Planet hapresentato richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1,comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, evidenziando,altresì, di avere già presentato istanza di definizione agevolata conil conseguente pagamento della prima rata; ii) l’istanza didefinizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata delpiano previsto per la definizione sono state depositate in giudizio;iii) l’Amministrazione doganale non ha né notificato, né depositatoin giudizio, entro il termine del 30/09/2024, il diniego alladefinizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della l. n.197 del 2022.2.1.

Le superiori circostanze integrano i presupposti di legge dicui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. per procedere alladeclaratoria di estinzione del giudizio, a nulla potendo valere ilmancato pagamento, da parte del contribuente, delle successiverate previste per il pagamento del debito tributario, dovendo ilrecupero di detti importi essere affidato ad altro e distintoprocedimento.2.2. In definitiva, essendosi perfezionato il meccanismoestintivo previsto dalla legge a seguito della definizione agevolata,4 di 5Numero registro generale 838/2019Numero sezionale 722/2025il giudizio si è estinto e non si può più dare luogo all’esame delNumero di raccolta generale 18289/2026ricorso di ADM.

Data pubblicazione 06/06/20262.3. La diversa affermazione sottesa a Cass. n. 1997 del28/01/2025, per la quale «la rinuncia al giudizio - presentata dalcontribuente in adempimento dell'impegno assuntocontestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere delladefinizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanzialedel rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona», riguardauna fattispecie differente, in cui alla definizione agevolata (peraltro,dei carichi affidati all’agente della riscossione e non già di unacontroversia pendente) non ha fatto seguito il perfezionamento delmeccanismo estintivo.2.4.

Va, dunque, enunciato il superiore principio di diritto. «Intema di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss.,della n. 197 del 2022, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio aseguito del perfezionamento della fattispecie estintiva conseguentealla presentazione dell’istanza di definizione da parte delcontribuente, al pagamento della prima rata e alla mancatacomunicazione del diniego nel termine del 30/09/2024 da partedell’Amministrazione finanziaria, restando pertanto irrilevante ilmancato pagamento delle rate successive».3.

In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio. Quantoalle spese, le stesse vanno complessivamente compensate, anchein ragione della relativa novità della questione. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese delpresente procedimento.Così deciso in Roma, il 11/11/2025.Il PresidenteANGELINA-MARIA PERRINO5 di 5