Cassation court dismisses appeal against tax court ruling on joint liability of partners for company debts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal regarding the joint liability of partners for unpaid company litigation costs. The court found that the lower court erred by failing to verify whether partners received assets during liquidation before the company's dissolution. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a new trial to determine if partners are liable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495, comma 3 c.c.: The liability of partners for unsatisfied company debts is limited to the amount distributed to them in the final liquidation balance; if no distribution occurred, partners are not jointly liable for the remaining debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
U), rappresentati e difesi anche disgiuntamente, invirtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati RobertoTorelli e Gianfranco Tobia, elettivamente domiciliati presso lo studio diquest’ultimo in Roma al viale Mazzini n. 11;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Numero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/2026Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delPiemonte n. 1128/2018, depositata il 25/5/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.
AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 10 aprile 2026;Con la cartella di pagamento n. 121 2014 0001628414 notificatadall’agente della riscossione alla società Area di Castaldi Antonio C.s.n.c. e a Gilardi Franco, fu richiesta alla società e al Gilardi, qualisoggetti coobbligati in solido, la complessiva somma di euro 11.412,73relativa alle spese di giudizio ex art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992liquidate dalla C.T.R. del Piemonte n. 34/38/12, depositata in data28/5/2012, pronunciata nei confronti della società Autoclass s.r.l.(società liquidata e cancellata dal registro delle imprese in data7/8/2007), di cui la società Area di Castaldi Antonio C. s.n.c. ed ilGilardi erano soci con partecipazioni rispettivamente al 75% e al 25%del capitale.L’iscrizione a ruolo fu motivata con l’indicazione “iscrizione di spesedi giudizio a seguito della sentenza n. 34/38/12 della C.T.R. delPiemonte depositata in data 28/5/2012 resasi definitiva e dovute dallasocietà Autoclass s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il24/5/2007, nonché dai soggetti indicati (Area s.n.c. e Gilardi Franco)quali coobbligati in quanto soci della stessa”.Le circostanze di fatto da cui scaturisce la pretesa dell’erario sonoincontestate e sono le seguenti:
1) in data 28/2/2006 la societàAutoclass s.r.l. (di cui Area di Castaldi Antonio C. s.n.c. ed il Gilardierano rispettivamente soci al 75% e al 25%) fu messa in liquidazioneed in data 7/8/2007 fu cancellata dal registro delle imprese senza checon il bilancio finale di liquidazione vi fosse alcuna liquidazione disomme a favore dei soci;
2) in data 17/7/2008 l’Agenzia delle Entratenotificò alla Autoclass s.r.l. (soggetto estinto e non più esistente) duer.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/2026avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2003 e 2004;
3) gli avvisifurono impugnati dalla Autoclass s.r.l. dinanzi al giudice tributario ed ilgiudizio si concluse con la sentenza della C.T.R. del Piemonte, divenutadefinitiva, che condannò Autoclass s.r.l. al pagamento delle spese dilite in euro 10.900;
4) con la cartella di pagamento oggetto delpresente giudizio, l’Agenzia delle Entrate richiedeva ai due soci ilpagamento delle spese di lite dovute dalla Autoclass s.r.l., “qualicoobbligati in quanto soci della stessa”.Avverso la cartella di pagamento, il Castaldi, in qualità di ex socioe legale rappresentante della Area di Castaldi Antonio C. s.n.c.(società che dopo la notificazione della cartella di pagamento è stataliquidata e cancellata dal registro delle imprese in data 24/3/2014) edil Gilardi proposero ricorso alla C.T.P. di Vercelli che accolse ledoglianze dei contribuenti.La C.T.R. del Piemonte riformò la sentenza di primo grado suappello dell’amministrazione.Avverso la sentenza di appello, i contribuenti Castaldi e Gilardipropongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’amministrazione.Ragioni della decisione1.
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzaper omessa pronuncia su domande riproposte in appello – Violazione efalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgonoche nel corso del giudizio di appello essi avevano contestato lasussistenza dei presupposti della loro responsabilità illimitata e solidaleper le spese di lite liquidate dalla C.T.R. del Piemonte, con sentenzapassata in giudicato, a carico della Autoclass s.r.l., dal momento che inseguito all’estinzione della detta società nessuna somma era statadistribuita, col bilancio finale di liquidazione, a favore dei soci.r.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 3Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2495, 2909 e 2913 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, i contribuenti deducono che i giudici di appellohanno affermato erroneamente che ai fini della validità dell’iscrizione aruolo fosse del tutto irrilevante che gli avvisi di accertamento relativiagli anni 2003 e 2004 dovessero ritenersi privi di effetti giuridiciessendo stati emessi nei confronti di una società (Autoclass s.r.l.) giàcancellata dal registro delle imprese.
Sostengono i contribuenti che gliricorrendo i presupposti dell’art. 2495, comma 2, c.c., mentre nel casodi specie essi erano stati notificati ad una società già estinta.3. I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati perquanto di ragione.3.1. Premesso che nella presente sede non può mettersi indiscussione la sentenza della C.T.R. del Piemonte che ha respinto ilricorso della società Autoclass s.r.l. contro gli avvisi di accertamentorelativi agli anni 2003 e 2004, in quanto tale sentenza è passata ingiudicato (circostanza pacifica tra le parti), in questa sede si discutesoltanto se i due soci persone fisiche, cioè gli odierni contribuenti,possano essere chiamati a rispondere del debito delle spese giudizialiportato dalla cartella impugnata in prime cure, emessa sulla base delladetta sentenza, passata in giudicato, della C.T.R. del Piemonte, che hacondannato la società Autoclass s.r.l. al pagamento delle spese di litein favore dell’amministrazione.Orbene, la risposta al quesito di diritto è data dall’art. 2495 c.c., ilcui terzo comma limita la responsabilità dei soci per i crediti nonsoddisfatti al momento dell’estinzione della società di capitali(estinzione coincidente con la cancellazione dell’ente dal registro deller.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 4Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/2026imprese) alla somma riscossa dai soci in base al bilancio finale diliquidazione.Per radicare in capo ai soci il debito non pagato dalla società primadella sua estinzione, dunque, è necessario che il creditore dimostri che,in base al bilancio finale di liquidazione, ai soci siano stati assegnatisomme o beni della società, fermo restando che l’obbligazione dei socinon è solidale, in quanto ognuno risponde fino alla concorrenza dellesomme riscosse in sede di liquidazione.Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno accertato se insede di liquidazione i soci della Autoclass s.r.l. hanno percepito sommeche avrebbero dovuto essere destinate ai creditori della società estinta,visto che solo in una siffatta evenienza essi avrebbero potuto esserechiamati a rispondere del debito portato dalla cartella di pagamentoimpugnata in prime cure.4.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causaè rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Piemonte, in diversacomposizione. P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Il Presidente(Paolo Di Marzio)r.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 5Cons. est. Angelo Napolitano