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Ordinanza — n. 18216/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal regarding retroactive tax credit deadline, remanding case to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18216/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to invalidate a tax credit recovery act. The taxpayer argued that the statutory deadline for submitting investment communications violated the principle of non-retroactivity under the Taxpayer Statute. The court ruled that the specific legislative deadline for communication is valid and does not infringe on constitutional principles, as the Taxpayer Statute cannot override ordinary tax laws.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 1 L. 388/2000; Art. 62 L. 289/2002; Art. 3 L. 212/2000: The statutory deadline for submitting investment communications under tax credit schemes is valid and does not violate the principle of non-retroactivity, as the Taxpayer Statute cannot serve as a constitutional parameter to disapply ordinary tax laws.

Parole chiave

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tax credit investment statutory deadline principle non-retroactivity taxpayer statute administrative communication tempestività tributaria retroattività della rendita d'invalidità arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 1 L. 388/2000
RJP0257116702, avente ad oggetto un credito di imposta, exNumero registro generale 21330/2022Numero sezionale 4294/2026Numero di raccolta generale 18216/2026Data pubblicazione 05/06/2026art. 8 l.
Art. 62 L. 289/2002
388/2000 e dell’art. 62 L. 289/2002, nonchédell’art.
Art. 3 L. 212/2000
Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaapplicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16711/2015
Cass. 8254/2009
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Testo completo

r.l.-intimataavversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 8758/14/21,depositata in data 6.10.21Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19.5.2026, dalConsigliere dott. Alessia De Durante1. Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti dell’intimata l’atto direcupero crediti n. RJP0257116702, avente ad oggetto un credito di imposta, exNumero registro generale 21330/2022Numero sezionale 4294/2026Numero di raccolta generale 18216/2026Data pubblicazione 05/06/2026art. 8 l. 388/2000, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, pari alla sommadi € 8.351,559, oltre sanzioni e interessi, a causa del mancato invio del modellodi comunicazione dell’investimento di cui all’art. 62, primo comma, lett.

a) L.289/2002 (cd. modello CVS), in base al quale i contribuenti, a pena di decadenzadal beneficio del credito di imposta, avevano l’obbligo di comunicare, entro iltermine del 28 febbraio 2003, i dati occorrenti all’amministrazione finanziariaper la ricognizione degli investimenti realizzati prima dell’8 luglio 2002.1. A seguito di impugnazione da parte del contribuente, dapprima lacommissione tributaria provinciale e poi quella regionale, con la sentenzaoggetto della odierna impugnazione, avevano statuito l’irrilevanza del terminedecadenziale introdotto dal legislatore, che violerebbe il principio irretroattività,di cui all’art. 3 dello statuto del contribuente.2.

Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, affidato a unmotivo; la contribuente è rimasta intimata, nonostante la regolarità dellanotifica, effettuata a mezzo pec, come da nota allegata al ricorso.4. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del19.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 8 comma 1, L. 388/2000 e dell’art. 62 L. 289/2002, nonchédell’art. 3 L. 212/2000.Deduce il ricorrente che la CGT2 avrebbe erroneamente applicato le normecitate, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, a sua volta fondato anche su quanto chiarito dalla giurisprudenzadella Corte Costituzionale: del tutto legittimo perché non irragionevole, infatti,sarebbe il termine decadenziale stabilito dal legislatore per la fruizione delcredito di imposta, trattandosi di strumento funzionale alla integrazione dei datigià a disposizione dell’amministrazione finanziaria, dati di per sé non ricavabilidalla dichiarazione dei redditi del contribuente e necessari allo svolgimento siaNumero registro generale 21330/2022Numero sezionale 4294/2026Numero di raccolta generale 18216/2026di uniformi ed organiche politiche di incentivazione, sia di più agevoli e sollecitiData pubblicazione 05/06/2026controlli.2.Il motivo è fondato.2.1.

In base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza dilegittimità, cui si intende dare seguito, l'imprenditore ammesso a beneficiare, aisensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, dei contributi, concessi sotto formadi credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle areesvantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare(come previsto dall'art. 62, comma 1, lettera e), della legge n. 289 del 2002),nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggettole informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cd."modello CVS"), trattandosi di termine previsto a pena di decadenza, nonavendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributofosse subordinato alla realizzazione dell'investimento, e non anche all'invio dellacomunicazione telematica (si confronti sul punto Cass. 16711/2015).In ogni caso, poi, le norme della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d.

Statutodel contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. equalificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario,sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a caricodell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principigià immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazionedelle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore allalegge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametrodi costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria inasserito contrasto con le stesse (sul punto, cfr.

Cass. 8254/2009).Nel caso di specie, la CGT2, statuendo l’irrilevanza del termine decadenzialeintrodotto dal legislatore, e, quindi, annullando l’atto di recupero del credito diimposta emesso a seguito di accertata decadenza del contribuente, non ha fattobuon governo dei principi, come sopra enunciati.In conclusione, il ricorso è fondato e dev’essere accolto, con conseguenterimessione delle ulteriori valutazioni al giudice di merito. P.Q.MNumero registro generale 21330/2022Numero sezionale 4294/2026Numero di raccolta generale 18216/2026Data pubblicazione 05/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione pergli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il19.5.2026.Il PresidenteMaria Luisa De Rosa