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Ordinanza — n. 18209/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows tax appeal, ruling capital gains taxed on cash received in prior year.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18209/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding capital gains. The taxpayer argued the gains should be taxed in 2010 based on the contract date, while the tax authority contended they were taxable in 2009 due to advance payments. The court ruled that while the gain is triggered by the final contract, the income must be imputed to the year in which the advance payments were actually received.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1, lett. b) d.P.R. 917/1986; Art. 68, comma 1 d.P.R. 917/1986: Capital gains are taxable upon the final contract but must be imputed to the tax year in which advance payments were received.

Parole chiave

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capital gains taxation advance payments cash basis principle income imputation year property transfer tax trasferimento dell'imposta tardivo pagamento delle spese tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986
Art. 68, comma 1 del D.P.R. 917/1986
Art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c.
Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22099/2021
Italian Court quashes tax assessment for land sale, ruling preliminary contract payments do not trigger tax liability until final transfer.
Cass. 22115/2020
22099/2021, Cass. 22115/2020,Cass.
Cass. 23893/2019
22115/2020,Cass. 23893/2019), in tema di imposte sui redditi delle persone fisiche,l'imponibilità della plusvalenza di cui all'art.
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Testo completo

iciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-controAngelo La Russa, rappresentato e difeso dall’Avv. Calogero Mazzola-controricorrenteavversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 5005/22,depositata in data 30.5.2022Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19.5.2026, dalConsigliere dott. Alessia De Durante1. In data 9 dicembre 2014, era stato notificato al contribuente l’avviso diaccertamento n. TY501BE03443, con il quale l’ufficio recuperava a tassazione laNumero registro generale 19787/2022Numero sezionale 4293/2026Numero di raccolta generale 18209/2026plusvalenza realizzata dal contribuente a seguito della cessione a titolo onerosoData pubblicazione 05/06/2026di ½ indiviso di terreno edificabile, oggetto dell’atto di vendita stipulato il9.2.2010, e registrato in Agrigento in data 12.2.2010, serie 1 T, n. 923, perl’importo dichiarato di € 200.000,00.

La ripresa a tassazione riguardava laplusvalenza realizzata nel corso dell’annualità di imposta 2009, in quanto, inbase al regolamento negoziale, il corrispettivo sarebbe stato versato in parte giànel 2009, tramite la dazione di acconti, a scadenze puntualmente concordate.1. A seguito di impugnazione da parte del contribuente, l’avviso era statoannullato in primo grado, e, dopo l’appello dell’ufficio impositore, anche insecondo grado, perché ritenuto illegittimo, in quanto avente ad oggetto sommeimputate all’anno di imposta 2009, nonostante l’atto di trasferimento fosse statoposto in essere nel 2010.2.

Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, affidato a unmotivo; spiega controricorso Angelo La Russa. Agenzia delle Entrate hadepositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del19.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 67 e 68 del d.p.r. 917/1986 (t.u.i.r.).Deduce il ricorrente che la CGT2 avrebbe erroneamente applicato le normecitate, le quali, invece, impongono l’assoggettamento a tassazione del redditonel momento in cui esso viene percepito (cd. principio di cassa).2.Il motivo è fondato.2.1.

In base alla consolidata interpretazione della giurisprudenza dilegittimità, cui si intende dare seguito (Cass. 22099/2021, Cass. 22115/2020,Cass. 23893/2019), in tema di imposte sui redditi delle persone fisiche,l'imponibilità della plusvalenza di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), deld.P.R. n. 917 del 1986, si realizza con il manifestarsi dell'effetto traslativo, equindi solo con la stipula del contratto definitivo, sicché la sempliceNumero registro generale 19787/2022Numero sezionale 4293/2026Numero di raccolta generale 18209/2026Data pubblicazione 05/06/2026sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, pur se integratadalla corresponsione di acconti, non genera effetti di imponibilità IRPEF in capoal percettore di dette somme fino alla stipula del definitivo.

Tuttavia, inapplicazione del principio di cassa di cui all'art. all'art. 82 (ora 68), comma 1 deldecreto citato, il reddito va imputato all'annualità in cui sono stati corrisposti gliacconti.Nel caso di specie, come chiarito, risulta dal regolamento negoziale, ed ècomunque pacifico, che prima della conclusione del contratto al contribuentefossero stati corrisposti degli acconti, da imputare, quindi, all’annualità diimposta corrispondente (2009).La CGT2, in applicazione dei principi come sopra enunciati, e, quindi, delprincipio di cassa di cui all'art. all'art. 82 (ora 68), comma 1 del decreto citato,dovrà ritenere computabile rispetto all’annualità 2009 il reddito percepito dalcontribuente sottoforma di acconti.In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguenterimessione delle ulteriori valutazioni al giudice di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione pergli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il19.5.2026.Il PresidenteMaria Luisa De Rosa