Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18188/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses waste management tax appeal due to client's voluntary debt payment and withdrawal of lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18188/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished because the plaintiff voluntarily withdrew her appeal after paying the disputed tax debt. The plaintiff had initially challenged the TARI payment notice, arguing the waste collection service violated regulations, but later joined a simplified debt settlement procedure. The court ruled that since the plaintiff formally renounced the lawsuit, no further judicial intervention was necessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002: When a party voluntarily withdraws an appeal or renounces the lawsuit, the proceedings are extinguished without any ruling on the merits or the payment of litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings withdrawal of appeal voluntary debt payment TARI tax dispute litigation costs waiver simplified debt settlement renunciation of claim restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendostati osservati tutti i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c..2.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendostati osservati tutti i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c..2.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 23175/2015
228/2012, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass., n. 23175/2015;
Cass., n. 10140/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

.M.A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio n.1181/2019 depositata il 28/2/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.1. Paola Celeghini, premesso che il servizio di raccolta dei rifiuti istituitonella propria zona di residenza veniva svolto in grave violazione delleprescrizioni regolamentari ovvero non veniva svolto affatto, chiese allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma di annullare l’avviso dipagamento della TARI relativa all’anno d’imposta 2015, che le era statonotificato dall’A.M.A.

S.p.a., in qualità di affidataria della gestione delservizio dei rifiuti urbani per conto di Roma Capitale.2. Il giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso. L’A.M.A. S.p.a.propose appello, che venne accolto dalla Commissione TributariaNumero registro generale 14139/2019Numero sezionale 4496/2026Numero di raccolta generale 18188/2026Data pubblicazione 05/06/2026Regionale per il Lazio, la quale richiamò espressamente il principio sancitoda Cass., n. 11451/2018.3. Avverso la predetta decisione, Paola Celeghini ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, mentre l’A.M.A.

S.p.a. è rimastaintimata.4. Nelle more, la ricorrente ha presentato presso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata, prot. W-2023030703064161, che è stata accolta, con conseguente estinzione deldebito mediante integrale versamento della somma dovuta.5. Conseguentemente, la ricorrente ha rappresentato che è venuto menoil proprio interesse ad ottenere la definizione del presente giudiziod’impugnazione e ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendostati osservati tutti i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c..2.

Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spesegiudiziali, essendo rimasta intimata la controparte.3. Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass., n. 23175/2015;

Cass., n.10140/2020). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del presente procedimento per rinuncia alricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe Lo Sardo