Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18163/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to parties' mutual settlement and withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 18163/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because both parties formally requested the extinction of the proceedings via settlement. The appellant, ATM SPA, and the respondent, the Revenue Agency, agreed to resolve the dispute without further litigation. Consequently, the court extinguished the case and ordered the compensation of procedural expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; When parties mutually agree to settle a dispute and request the extinction of proceedings, the court must declare the case extinguished and compensate costs, treating such requests as a valid withdrawal with acceptance by the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual settlement extinction of proceedings tax appeal dismissal withdrawal of lawsuit compensation of costs Cassazione estinzione concordato tra le parti fine del processo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1915/2026
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 8223/2024Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18163/2026Data pubblicazione 05/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 8223/2024 proposto da:AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA CON SOCIO UNICO – ATM SPA, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dall’avv. Giuseppe Marini e dall’avv. Leonardo Perrone;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2902/17/2023 depositata il 29 settembre 2023.Visti gli atti depositati il 15 e 21 maggio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 04/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO