Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18154/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18154/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18154/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

!Numero registro generale 8798/2026Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 18154/2026Data pubblicazione 05/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 8798/2026 proposto da:UOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Mollica;-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sez. staccatadi Reggio Calabria, n. 574/8/2026 depositata il 20 marzo 2026 e notificata il 24 marzo 2026.Visto l’atto depositato il 18 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18154/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 8798/2026 proposto da:UOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Mollica;-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sez. staccatadi Reggio Calabria, n. 574/8/2026 depositata il 20 marzo 2026 e notificata il 24 marzo 2026.Visto l’atto depositato il 18 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale rinuncia all'espropriazione ritiro dell'azione giudiziaria rinuncia a pretese di salario rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
574/8/2026 depositata il 20 marzo 2026 e notificata il 24 marzo 2026.Visto l’atto depositato il 18 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 8798/2026Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 18154/2026Data pubblicazione 05/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 8798/2026 proposto da:UOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Mollica;-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sez. staccatadi Reggio Calabria, n. 574/8/2026 depositata il 20 marzo 2026 e notificata il 24 marzo 2026.Visto l’atto depositato il 18 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 04/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO