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Decreto — n. 18153/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18153/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18153/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 5752/2026Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 18153/2026Data pubblicazione 05/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5752/2026 proposto da:UOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Mollica;-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. Alberto Brugnano;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sez. staccatadi Reggio Calabria, n. 3537/7/2025 depositata il 28 dicembre 2025 e notificata il 5 gennaio2026.Visto l’atto depositato il 13 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18153/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 5752/2026 proposto da:UOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Mollica;-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. Alberto Brugnano;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sez. staccatadi Reggio Calabria, n. 3537/7/2025 depositata il 28 dicembre 2025 e notificata il 5 gennaio2026.Visto l’atto depositato il 13 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione opposizione al precetto esecutivo ritiro dell'azione giudiziaria rinuncia al dibattimento orale legittimazione a ricorrere contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
3537/7/2025 depositata il 28 dicembre 2025 e notificata il 5 gennaio2026.Visto l’atto depositato il 13 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 5752/2026Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 18153/2026Data pubblicazione 05/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5752/2026 proposto da:UOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.Corrado Mollica;-ricorrente-controCOMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. Alberto Brugnano;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, sez. staccatadi Reggio Calabria, n. 3537/7/2025 depositata il 28 dicembre 2025 e notificata il 5 gennaio2026.Visto l’atto depositato il 13 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 04/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO