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Decreto — n. 18151/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18151/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18151/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 5386/2026Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 18151/2026Data pubblicazione 05/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5386/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMENGOLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Villani;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, n. 7/24/2026depositata il 2 gennaio 2026 e notificata l’8 gennaio 2026.Visto l’atto depositato il 14 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18151/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 5386/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMENGOLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Villani;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, n. 7/24/2026depositata il 2 gennaio 2026 e notificata l’8 gennaio 2026.Visto l’atto depositato il 14 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale ritiro dell'istanza giudiziaria impugnazione di decisioni amministrative rinvio della rendita conseguenze del ritiro ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
7/24/2026depositata il 2 gennaio 2026 e notificata l’8 gennaio 2026.Visto l’atto depositato il 14 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 5386/2026Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 18151/2026Data pubblicazione 05/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5386/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controMENGOLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Villani;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, n. 7/24/2026depositata il 2 gennaio 2026 e notificata l’8 gennaio 2026.Visto l’atto depositato il 14 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 04/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO