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Decreto — n. 18148/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18148/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18148/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 7344/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18148/2026Data pubblicazione 05/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 7344/2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controUNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, n. 99/3/2025depositata il 6 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 24 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha dichiarato di averconciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18148/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 7344/2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controUNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, n. 99/3/2025depositata il 6 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 24 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha dichiarato di averconciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria rateizzazione del debito credito contestato dilazione di pagamento soddisfacimento del credito opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 7344/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 18148/2026Data pubblicazione 05/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 7344/2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controUNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, n. 99/3/2025depositata il 6 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 24 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha dichiarato di averconciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 04/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO