Civil procedure dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court had confirmed the case's extinction based on the absence of a denial of service and the specific provisions of Law No. 130 of 2022. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022; Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure: The civil procedure is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
vvocatura Generale Dello StatocontroAzzi Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Alloccaavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia sez.dist. di Brescia n.3585/26/2021depositata il 05/10/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza didiniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione dicui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza ditrattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto,fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 04/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino