Cassation appeal dismissed due to withdrawal; procedural extinction applies without court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the procedural extinction of the case following the appellant's formal withdrawal before the chamber session. The appellant, Riscossione Sicilia S.p.A., had previously filed a cassation appeal against a regional tax commission decision but later withdrew the action. The court ruled that such a withdrawal is effective and extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance, thereby ending the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, second and third paragraphs, cod. proc. civ.; Art. 391, second paragraph, cod. proc. civ.: A withdrawal of a cassation appeal filed before the chamber session produces the extinction of the proceedings without the need for the opposing party's acceptance, resulting in the loss of the right to contest the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
I PAGAMENTORINUNCIA AL RICORSODott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatoreDott. Alessio Liberati Consigliere Ad. 27/5/2026 CCDott. Francesco Bruno Consigliere R.G. N. 11586/2019ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11586/2019 R.G., proposto“Riscossione Sicilia S.p.A.”, con sede in Palermo, in persona delpresidente del consiglio di amministrazione pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Amilcare Giardina, con studioin Siracusa, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: amilcare.giardina@cert.ordine-avvocatisr.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTECONTROScimonello Francesco;INTIMATOavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia – sezione staccata di Siracusa il 9ottobre 2018, n. 4276/4/2018;Numero registro generale 11586/2019Numero sezionale 4593/2026Numero di raccolta generale 18104/2026Data pubblicazione 05/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27 maggio 2026 dal Dott.
Giuseppe LoSardo.1. La “Riscossione Sicilia S.p.A.”, nella qualità di agente dellariscossione per la Provincia di Siracusa, ha proposto ricorsosulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia– sezione staccata di Siracusa il 9 ottobre 2018, n.4276/4/2018, che, in controversia avente ad oggettol’impugnazione di diciassette estratti di ruolo con le relativecartelle di pagamento per tributi di varia natura, nella misuracomplessiva di € 21.518,98, nei confronti di FrancescoScimonello, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima neiconfronti di Francesco Scimonello avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusal’1 ottobre 2014, n. 2448/2/2014, con compensazione dellespese giudiziali.2.
Francesco Scimonello è rimasto intimato.3. In prossimità dell’adunanza camerale, l’agente dellariscossione ha depositato rinuncia al ricorso, rappresentando diaver definito in via transattiva con la controparte la lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta primadell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc.civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procuraspeciale (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, sideve dichiarare l’estinzione del procedimento per rinuncia alricorso.2.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione delprocesso anche in assenza di accettazione, in quanto tale attoNumero registro generale 11586/2019Numero sezionale 4593/2026Numero di raccolta generale 18104/2026Data pubblicazione 05/06/2026non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazionedella controparte per essere produttivo di effetti processuali),e, determinando il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastarel'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna delrinunciante alle spese del giudizio (tra le altre:
Cass., Sez. 5^,18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033,10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n.12131).3. Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391,secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto,l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione puòcondannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deveessere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.(nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazionetotale o parziale delle spese giudiziali.Nella specie, comunque, nulla deve essere disposto a taletitolo, essendo rimasta intimata la controparte.4.
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non dirigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunqueeccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione -l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per ilricorrente non vittorioso di versare una somma pari alcontributo unificato già versato all'atto della proposizionedell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie aquella prevista dalla norma ora richiamata consente pure diNumero registro generale 11586/2019Numero sezionale 4593/2026Numero di raccolta generale 18104/2026Data pubblicazione 05/06/2026omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass.,Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560;
Cass., Sez. 5^, 12ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n.10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.5^, 22 marzo 2022, n. 9200; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022,n. 19559; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34974;Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26812; Cass., Sez. Trib.,26 maggio 2025, n. 14024). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia alricorso.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. Fabio Di Pisa