Italian Court dismisses tax appeal due to lack of interest after underlying debt collection order was annulled.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest. The appellant argued for a violation of procedural rules regarding the examination of facts, but admitted in his written submission that the underlying payment order had been annulled by a regional commission. Consequently, the court ruled that the appellant no longer had a legal interest in continuing the litigation, leading to the dismissal of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant subsequently loses the interest in the outcome of the proceedings, such as when the underlying administrative act is annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
lena Balsamo Consigliere INAMMISSIBILITÀ PERSOPRAVVENUTADott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore CARENZA DI INTERESSEDott. Alessio Liberati Consigliere Ad. 27/5/2026 CCDott. Francesco Bruno Consigliere R.G. N. 16197/2018ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16197/2018 R.G., propostoBrancato Beniamino Ottavio, rappresentato e difeso dall’Avv.Salvatore Lo Giudice, con studio in Canicattì (AG),elettivamente domiciliato presso l’Avv. Gianluca Moncada, constudio in Roma (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche:avv.logiudice@pecar.it), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTECONTROAgenzia delle Entrate – Riscossione (succeduta a titolouniversale nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, di“Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.”, ex art. 1 del d.l. 22ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge1 dicembre 2016, n. 225), con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);CONTRORICORRENTENumero registro generale 16197/2018Numero sezionale 4592/2026Numero di raccolta generale 17986/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Toscana il 16 novembre 2017, n.2401/7/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 27 maggio 2026 dal Dott.
Giuseppe LoSardo;1. Beniamino Ottavio Brancato ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Toscana il 16 novembre 2017, n.2401/7/2017, che, in controversia su impugnazione dipreavviso di fermo amministrativo n. 04180201400001087,notificato il 20 giugno 2014, e del successivo fermoamministrativo, mai notificato, sull’autovettura targataCS005KH, in dipendenza della cartella di pagamento n.04120130030639938000 per tributi erariali (imposta diregistro per locazione di fabbricati), nella misura di € 1.508,52,da parte di “Equitalia Centro S.p.A.” (poi “Equitalia Servizi diRiscossione S.p.A.”), nella qualità di agente della riscossioneper la Provincia di Firenze, ha rigettato l’appello proposto dalmedesimo nei confronti di “Equitalia Servizi di RiscossioneS.p.A.” (già “Equitalia Centro S.p.A.) avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenzeil 4 febbraio 2015, n. 135/5/2015, con condanna alla rifusionedelle spese giudiziali.2.
La Commissione tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso originario del contribuente per carenzasopravvenuta di interesse dopo il pagamento integraledell’importo dovuto - sul rilievo che l’adempimento del debitotributario da parte del contribuente non consentisse diNumero registro generale 16197/2018Numero sezionale 4592/2026Numero di raccolta generale 17986/2026Data pubblicazione 04/06/2026pronunciare sul merito della pretesa impositiva (conl’eventuale annullamento degli atti impugnati).3.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito concontroricorso.4. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale si deduceche questi «non ha più l’interesse alla prosecuzione delgiudizio, atteso che la cartella di pagamento n.04120130030639938000 (doc. n. 10 del ricorso) posta afondamento dell’atto impugnato, è stata annullata consentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dellaToscana n. 1314/3/2018 resa il 14/05/2018 e depositata il05/07/2018 (doc. n.3), passata in giudicato per mancataimpugnazione».1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1 Con il primo motivo, si denuncia:
«Violazione e falsaapplicazione degli artt. 31, 32, 33 , 47 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, e 101 cod. proc. civ. - omesso esame di fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra leparti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) e n. 5), cod.proc. civ.».1.2 Con il secondo motivo, si denuncia: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360,primo comma, n.
3) e n. 5), cod. proc. civ.».1.3 Con il terzo motivo, si denuncia: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ., 148, 156, e 160 cod.proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – omessoesame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto diNumero registro generale 16197/2018Numero sezionale 4592/2026Numero di raccolta generale 17986/2026Data pubblicazione 04/06/2026discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma,n.
3) e n. 5), cod. proc. civ.».2. La dichiarazione resa dal ricorrente nella memoriadepositata il 16 maggio 2026 evidenzia il venir menodell’interesse all’ulteriore prosecuzione del procedimento.Pertanto, si può dichiarare l’inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse3. Le spese del presente giudizio possono essere compensateanche tenuto conto della caducazione giudiziale dell’attoprodromico.4. Si deve, altresì, escludere la sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115, essendone stata rilevata l’inammissibilità percausa sopravvenuta (Cass., Sez. Un., 19 luglio 2024, n.19976). P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per carenzasopravvenuta di interesse e compensa le spese del presentegiudizio.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. Fabio Di Pisa