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Ordinanza — n. 17962/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and extinguishes case due to client's acceptance of simplified tax settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17962/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cessation of the dispute and extinguished the litigation because the taxpayer formally accepted a simplified tax settlement. Although the taxpayer had filed a cassation appeal challenging the regional tax commission's decision regarding investment losses, they subsequently submitted a request for the simplified resolution of tax debts. The court ruled that the judgment must be terminated upon the effective perfection of this settlement and the proof of payment, which the taxpayer provided.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 comma 6 d.l. 119/2018; Art. 46 comma 1 D.lgs. 546/1992: The tax litigation is extinguished when the taxpayer accepts a simplified settlement of tax debts, provided the payment is effectively perfected and documented within the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax settlement cessation of dispute extinction of litigation tax debt payment simplified resolution procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 comma 6 d.l. 119/2018
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente l’avviso n.TF501AP03979/2014 per l’anno d’imposta 2009, con il quale accertavaun maggior reddito imponibile di euro 151.338,00, a fronte di unreddito dichiarato di euro 6.169,00, ai sensi dell’art. 38, comma 4,d.P.R.
Art. 3 comma 14 d.l. 119/2018
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente l’avviso n.TF501AP03979/2014 per l’anno d’imposta 2009, con il quale accertavaun maggior reddito imponibile di euro 151.338,00, a fronte di unreddito dichiarato di euro 6.169,00, ai sensi dell’art. 38, comma 4,d.P.R.
Art. 46 comma 1 D.lgs. 546/1992
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contenderecon conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 primocomma, D.lgs.
Art. 46 comma 3 D.lgs. 546/1992
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contenderecon conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 primocomma, D.lgs.
art. 112 c.p
5 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 346 c.p
600/1973,per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso la pronunciasull’eccezione di decadenza dal termine per l’accertamento, sollevatain primo grado, e reiterata nel giudizio di appello dal ricorrente-appellato, risultato vittorioso nel primo grado di giudizio, ai sensidell’art. 346 c.p.c.4.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/01/2022, n. 1420
doppio contributounificato, siccome misura applicabile ai soli casi previsti di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, per la sua natura in senso lato sanzionatoria, diinterpretazione estensiva o analogica (Cass. 18/01/2022, n. 1420).

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Testo completo

nerale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 11015/2017 pronunciata in data 1/2/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il29/12/2017;Numero registro generale 18308/2018Numero sezionale 4250/2026Numero di raccolta generale 17962/2026Data pubblicazione 04/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 maggio 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente l’avviso n.TF501AP03979/2014 per l’anno d’imposta 2009, con il quale accertavaun maggior reddito imponibile di euro 151.338,00, a fronte di unreddito dichiarato di euro 6.169,00, ai sensi dell’art. 38, comma 4,d.P.R. 600/1973, tenuto conto della spesa pari ad euro 300.000,00sostenuta per l’acquisto di un immobile nell’anno in contestazione.2.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva ilricorso del contribuente ritenendo che questi avesse dimostrato con ladocumentazione prodotta di avere effettuato nell’anno 2005, rispettoall’investimento del 2009, un congruo disinvestimento finalizzatoproprio all’acquisto dell’immobile.3. La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate compensando le spese dilite. In particolare, rilevava l’errore del giudice di primo grado in ordineal riparto dell’onere della prova degli incrementi patrimoniali da porrea carico del contribuente ed osservava come non fosse stata fornita laprova del collegamento tra il primo disinvestimento, il successivoprelievo e gli importi pagati per il prezzo dell’immobile.4.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi. L’Agenzia delle entrate deposita controricorso.5. Il contribuente in data 19/3/2026 ha depositato memoria nellaquale ha chiesto la cessazione della materia del contendere con ogniconseguenza di legge, allegando la domanda di definizione agevolatacorredata dalla ricevuta di presentazione e dai versamenti.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18308/2018Numero sezionale 4250/2026Numero di raccolta generale 17962/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, per avere compiutamentedocumentato la provenienza della provvista per l’acquisto dell’immobilein contestazione, con corretta applicazione delle regole in tema di oneredella prova, non essendo contestabile, in mancanza di altri elementi,che il disinvestimento operato nel 2005 non fosse riferibile all’acquistoavvenuto nel 2009.2.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e, in relazione all’art. 360,primo comma, num.5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo,per non avere la Commissione Tributaria Regionale esaminato evalutato la documentazione esibita, redigendo una motivazionesoltanto apparente, svincolata dalla realtà processuale e sostanziale, enon consentendo al ricorrente di verificare l’iter logico seguito nelpercorso decisionale.3.

Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 43 del d.P.R. 600/1973,per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso la pronunciasull’eccezione di decadenza dal termine per l’accertamento, sollevatain primo grado, e reiterata nel giudizio di appello dal ricorrente-appellato, risultato vittorioso nel primo grado di giudizio, ai sensidell’art. 346 c.p.c.4. In preliminare si rileva che in data 19/3/2026 il ricorrente hadepositato memoria nella quale ha chiesto dichiararsi la cessazionedella materia del contendere in virtù della definizione agevolata di cuial d.l. 119/2018.Numero registro generale 18308/2018Numero sezionale 4250/2026Numero di raccolta generale 17962/2026Data pubblicazione 04/06/20265.

Dalla documentazione allegata all’istanza risulta che ilcontribuente ha aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenziadelle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art.3, comma 8, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.5.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, d. l. n. 119/2018, l’estinzionedel giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento delladefinizione agevolata, nonché alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Ai sensidell’art. 3, comma 14, dello stesso d. l. n. 119/2018, in caso di mancatoo insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una diquelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione nonproduce effetto.5.2. Il ricorrente ha fornito la prova della definizione allegandocopia della domanda dalla quale si evince che la richiesta è stataavanzata in relazione al presente giudizio di legittimità ed ha adoggetto l’avviso di accertamento per il quale si controverte. Inoltre, ilricorrente ha riscontrato l’avvenuto pagamento depositando ventiquietanze per l’importo complessivo di euro 60.664,00 oggetto didefinizione.6.

A fronte della richiesta depositata dal contribuente, l’Agenziadelle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione dellacontroversia.7. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contenderecon conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 primocomma, D.lgs. 546/1992, che contempla l'ipotesi dell'estinzione(parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenzetributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione dellamateria del contendere.Numero registro generale 18308/2018Numero sezionale 4250/2026Numero di raccolta generale 17962/2026Data pubblicazione 04/06/20268.

Le spese del presente grado restano a carico di chi le haanticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.9. In ragione della definizione agevolata della controversia, nonsi ravvisano i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributounificato, siccome misura applicabile ai soli casi previsti di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, per la sua natura in senso lato sanzionatoria, diinterpretazione estensiva o analogica (Cass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere el’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti