Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17950/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning regional court's application of minimum income tax regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17950/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional court decision that partially accepted a taxpayer's claim. The taxpayer argued for a reduced tax regime based on declared income, while the tax agency contended that unreported earnings from financial investigations exceeded the statutory threshold. The court ruled that the regional court failed to consider the sum of declared and unreported income, which surpassed the limit required to apply the minimum income regime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 96, lett. a), n. 1) e comma 111 della l. 24 dicembre 2007, n. 244; The minimum income tax regime applies only when total income, including unreported amounts, does not exceed the statutory threshold.

Parole chiave

Generato dall'IA
minimum income tax regime unreported income tax assessment notice Cassation Court ruling financial investigations

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 96, lett. a), n. 1) e comma 111 della l. 24 dicembre 2007, n. 244
375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
244, nel testoapplicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma 1,n.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ia dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –controGIUNTI ELENA,- intimata -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledell’Emilia-Romagna – sez. n. 10 - n. 1117/2021, depositata il20 settembre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ravennaemetteva nei confronti di Giunti Elena avviso di accertamentoNumero registro generale 7637/2022Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 17950/2026Data pubblicazione 04/06/2026n.

THQO11T00555, con il quale veniva accertato il reddito dalavoro autonomo della contribuente per l’anno d’imposta 2009in € 134.620,00, ed avviso di accertamento n. THQ011T00634,con il quale veniva accertato il reddito da lavoro autonomo perl’anno d’imposta 2010 in € 220.417,00, con conseguenterideterminazione delle imposte IRPEF, IRAP ed IVA.Tali accertamenti si fondavano sulla ritenuta omessafatturazione di operazioni imponibili relative a somma incassatedai clienti, e da indagini finanziarie esperite dai verificatori.2. Avverso gli avvisi di accertamento in questione lacontribuente proponeva separati ricorsi dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Ravenna la quale:

a) consentenza n. 108/2016, depositata il 18 febbraio 2016,accoglieva parzialmente il ricorso, determinando in € 20.234,76il maggior reddito da lavoro autonomo per l’anno 2009,compensando le spese di lite;

b) con sentenza n. 109/2016,depositata in pari data, pure accoglieva parzialmente il ricorso,determinando in € 24.184,89 il maggior reddito da lavoroautonomo per l’anno 2010, con compensazione, anche in talcaso, delle spese di giudizio.3. Interposti separati gravami dalla contribuente, laCommissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, riunitigli appelli, con sentenza n. 1117/2021, pronunciata il 14 giugno2021, e depositata in segreteria il 20 settembre 2021,accoglieva parzialmente gli appelli, escludendo l’applicazionedelle imposte IRAP ed IVA, in applicazione del c.d. regime deiminimi reddituali.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 21 marzo 2022).R.G. N. 7637/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7637/2022Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 17950/2026Data pubblicazione 04/06/2026Giunti Elena è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 96, lett. a), n.1) e comma 111 della l. 24 dicembre 2007, n. 244, nel testoapplicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto nonsuperata la soglia del regime minimo reddituale di € 30.000,00annui, in quanto quelli accertati dalla C.T.P., e confermati dallaC.T.R., erano i maggiori redditi della contribuente, cheandavano ad aggiungersi a quelli già dichiarati, conconseguente superamento della soglia minima suindicata.2.

Il motivo è fondato.In base all’art. 1, comma 96, lett. a), n. 1), della l. n.244/2007, nel testo vigente ratione temporis, il regime deicc.dd. contribuenti minimi si applica a coloro che hannoconseguito, nel periodo d’imposta considerato, compensi nonsuperiori ad € 30.000,00.La C.T.R. ha ritenuto di applicare tale regime alla contribuenteper gli anni 2009 e 2010, in quanto il reddito accertato erainferiore, senza considerare, tuttavia, che quello accertato erail maggior reddito rispetto a quello già dichiarato; sommando,pertanto, il reddito già dichiarato (€ 16.208,00 per compensidichiarati per l’anno 2009;

€ 15.781,00 per l’anno 2010), almaggior reddito accertato, si determinava il superamento dellaR.G. N. 7637/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7637/2022Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 17950/2026Data pubblicazione 04/06/2026soglia minima reddituale, per l’applicazione del regime deicontribuenti minimi o marginali.3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, laquale provvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. Roberta Crucitti)R.G. N. 7637/2022 4Cons. est. Valentino Lenoci