Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17949/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling unpaid payment notices do not definitively fix tax debt claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17949/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court overturned the lower tribunal's dismissal of a tax refund claim, ruling that unpaid payment notices fail to definitively fix the tax debt. The taxpayer argued that the tax authority's failure to challenge these notices should have allowed them to contest the subsequent denial of the refund. The court held that such notices do not crystallize the tax claim, permitting the taxpayer to independently challenge the main tax assessment for the same year.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19, 22 d.lgs. 546/1992; Art. 35, 43 d.lgs. 22/1997: Failure to challenge voluntary payment notices does not preclude the taxpayer from independently appealing the subsequent definitive tax assessment for the same fiscal year.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund claim payment notice tax crystallization voluntary payment tax assessment appeal tassa sui rifiuti rimborso dell'imposta preventiva restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19, 22 of D.Lgs. 546/1992
Art. 35, 43 of D.Lgs. 22/1997
art. 100 cod. proc. civ
546 del 1992: sorge,infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezionedella notizia, l'interesse, ex art. 100 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 17339/2020
Cass., n. 14200/2021
Cass., n. 30736/2021
30691/2021e Cass., n. 30736/2021).
Cass., n. 31259/2021
2144/2020; Cass., n. 31259/2021; Cass.,n.
Cass., n. 31360/2024
n.31259/2021; Cass., n. 31360/2024).2.3.
Sez. Un., n. 3773/2014
Sez. Un., n. 10672/2009
Cass., Sez. Un., n. 10672/2009; Cass., n.2616/2015; Cass., n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e difesa dall’avvocato Samuele Donatelli e dall’avvocatoMichele Di Campo, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studiodell’avvocato Giovanni Battista Conte, in via Ennio Quirino Visconti n. 99-ricorrente-CONTROComune di San Giorgio Jonico (TA), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Rinaldi, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studiodell’avvocato Chiara Caroli, in Piazza Mazzini n. 27-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia -sezione staccata di Bari, n. 1914/2020 depositata il 23/9/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.1.

La Supercentro S.p.a. presentò istanza di rimborso dei versamentiTARSU effettuati per il periodo compreso dall’anno 2008 all’anno 2012perché ritenuti non dovuti, avendo smaltito i rifiuti speciali in proprio.Numero registro generale 8718/2021Numero sezionale 4499/2026Numero di raccolta generale 17949/2026Data pubblicazione 04/06/2026L’istanza fu respinta in forza della ritenuta definitività delle sommedovute, stante la mancata impugnazione degli atti sollecitatori (avvisi dipagamento) che avevano preceduto la richiesta di rimborso.2. Fu, quindi, proposto ricorso dinanzi alla competente CommissioneTributaria Provinciale, che venne respinto per essere definitivo l’attopropedeutico alla richiesta.Stessa sorte ebbe l’appello; il giudice di secondo grado, in particolare,affermò che nessun rimborso poteva riconoscersi nel caso in cui ilpagamento non fosse stato spontaneo, ma avvenuto a seguito di sollecitidi pagamento non impugnati, da intendersi quali atti impositivi.Circostanza verificatasi nella specie.Avverso la predetta decisione ricorre la contribuente con un unicocomplesso motivo.

Resiste con controricorso il Comune di San GiorgioJonico (TA).RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Supercentro S.p.a. impugna la decisione con un unico motivo,deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del d.lgs. n.546 del 1992, 62 e 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, degli artt. 35 e 43 deld.lgs. n. 22 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.La ricorrente si duole del fatto che il giudice avrebbe errato nelritenere che la mancata impugnazione dell’avviso bonario ai fini TARSU(atto facoltativamente impugnabile) comportasse la cristallizzazione dellapretesa impositiva e, quindi, precludesse alla stessa di impugnare ildiniego di rimborso della TARSU versata in eccedenza anno per anno sullabase dei solleciti di pagamento.2.

Il motivo è fondato.Com’è noto, è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudicetributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che,esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono,portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuataNumero registro generale 8718/2021Numero sezionale 4499/2026Numero di raccolta generale 17949/2026Data pubblicazione 04/06/2026pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non siaraggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliterpreordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiaratiespressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: sorge,infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezionedella notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, conpronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizionein ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale,comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesaimpositiva, e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass.,Sez.

Un., n. 3773/2014; Cass. n. 11397/2017; Cass., n. 12150/ 2019;Cass., n. 29501/2020; Cass., n. 2144/2020; Cass., n. 31259/2021; Cass.,n. 34177/2021).2.2. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere,d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citatoart. 19 (come, per l'appunto, la fattura TIA), il cui mancato esercizio nondetermina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità dicontestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta chela mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto nonespressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, lanon impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che puòessere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallostesso art. 19 (tra le tante:

Cass., Sez. Un., n. 10672/2009; Cass., n.2616/2015; Cass., n. 12150/2019; Cass., n. 1230/2020; Cass. n.31259/2021; Cass., n. 31360/2024).2.3. L'inerzia del contribuente rispetto al ricevimento di detti atti nonpreclude, dunque, l'autonoma impugnazione del successivo atto impositivoper la medesima annualità, non derivandone alcuna "cristallizzazione"della pretesa impositiva, che può essere contestata in tale sede (Cass., n.17339/2020; Cass., n. 14200/2021).Numero registro generale 8718/2021Numero sezionale 4499/2026Numero di raccolta generale 17949/2026Data pubblicazione 04/06/2026E’ stato osservato da Cass. n. 19049/2024 che:

“Una volta ammessal'impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pur semprenecessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitareil consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una volta emessotale atto - come precisato da questa Corte - viene meno l'interesse delcontribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in viafacoltativa” (cfr. in particolare Cass., n. 7344/2012; Cass., n. 30691/2021e Cass., n. 30736/2021). “In effetti, se l'atto tipico viene impugnato,l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre, se nonviene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'attofacoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenutoconsolidamento degli effetti proprio dell'atto tipico”.Tale eventualità, cioè, l'impugnazione, dapprima, dell'atto impositivoe, poi, dell'atto impositivo tipico o ad impugnazione necessaria (nellaspecie, l’avviso di accertamento) comporta, comunque, in caso dicontemporanea pendenza, che il giudizio relativo all'atto preliminarevenga a perdere rilevanza, essendo prevalente (ed assorbente) lacognizione sulla pretesa impositiva (per ogni aspetto dell' an, del quantume del quomodo) nel giudizio relativo all'atto principale, anche sel'instaurazione sia successiva in ordine cronologicoIn effetti, se l'atto tipico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva èquello avverso quest'atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorsoantecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabilediviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propridell'atto tipico (Cass., n. 30736/2021).2.4.

Nella specie, la sentenza (e prima ancora il provvedimento didiniego) fondano la legittimità del rigetto dell’istanza di rimborso sullabase di una ritenuta definitività della pretesa per non essere statiNumero registro generale 8718/2021Numero sezionale 4499/2026Numero di raccolta generale 17949/2026Data pubblicazione 04/06/2026impugnati atti come avvisi di pagamento e avvisi bonari, che, secondoquanto sopra evidenziato, non sono atti idonei a cristallizzare la pretesa.3. In conclusione, deve accogliersi il ricorso e, per l’effetto, ladecisione deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe Lo Sardo