Cassation Court dismisses tax agency appeal for failing to prove non-existence of operations and for insufficient reasoning in regional court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the Agenzia delle Entrate's appeal against a regional tax commission decision that annulled an assessment notice. The tax authority argued the lower court failed to evaluate evidence proving operations were fictitious, while the company claimed the judgment lacked sufficient reasoning. The court dismissed the appeal because the complaint was too generic and the regional court had adequately explained why it found the evidence insufficient to prove the costs were non-existent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697, 2729 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of tax code provisions or apparent lack of reasoning is inadmissible if the complaint is generic and fails to specify the elements the lower court should have considered to establish the non-existence of operations.
Parole chiave
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ia dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –controCO.E.DIN. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Sicilia – sez. n. 7 - n. 8589/2021, depositata il 30settembre 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;Numero registro generale 8890/2022Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 17944/2026Data pubblicazione 04/06/20261.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale diCaltanissetta notificava, in data 26 maggio 2015, alla CO.E.DIN.s.r.l. avviso di accertamento n. TYQ03C700187/2015, con ilquale veniva rettificato il reddito d’impresa dichiarato dallasocietà per l’anno 2009, recuperando a tassazione costi ritenutiindeducibili relativi ad operazioni inesistenti per € 20.000,00,con conseguente rideterminazione delle imposte IRES ed IRAP,e recupero dell’IVA detratta per € 4.000,00.2. Avverso tale avviso di accertamento la CO.E.DIN. s.r.l.proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Caltanissetta la quale, con sentenza n. 742/2017,pubblicata il 9 febbraio 2017, lo accoglieva, annullando l’attoimpugnato.3.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dalla società contribuente (per la parte in cui laC.T.P. aveva rigettato l’eccezione di decadenza dal potere diaccertamento, sollevata in primo grado), la CommissioneTributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 8589/2021,rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 30 marzo 2022).La CO.E.DIN. s.r.l. è rimasta intimata.5.
Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.R.G. N. 8890/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8890/2022Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 17944/2026Data pubblicazione 04/06/20261.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva l’Ufficio che la C.T.R. avrebbe dovuto vagliare glielementi raccolti dai verificatori, contenuti nel processo verbaledi constatazione e richiamati nell’avviso di accertamento, al finedi dimostrare l’effettiva inesistenza delle operazioni i ci costisono stati recuperati a tassazione, e che tale prova era stataampiamente fornita.1.2.
Con il secondo motivo si eccepisce, invece, nullità dellasentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Sostiene la ricorrente che la C.T.R. aveva aderitoacriticamente alla motivazione della C.T.P., senza valutareadeguatamente le argomentazioni esposto dall’Ufficio con l’attodi appello.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è infondato.Innanzitutto, il motivo si presenta assolutamente generico, inquanto non individua gli elementi che la C.T.R. avrebbe dovutoconsiderare, al fine di poter giungere ad un giudizio diinesistenza delle operazioni i cui costi sono stati recuperati atassazione.Peraltro, l’Ufficio, con il motivo in questione, in sostanza silimita a contestare la valutazione in fatto effettuata dalla C.T.R.,che ha escluso la prova della fittizietà delle operazioni inconsiderazione del fatto che lo stesso P.V.C. ha ritenuto che nonsussistessero «elementi di valutazione tali da poterecompiutamente determinare la entità delle prestazioniR.G.
N. 8890/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8890/2022Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 17944/2026Data pubblicazione 04/06/2026effettivamente rese dal Pesce Michele a favore della CO.E.DIN.s.r.l. da poter scindere dall’ammontare complessivo delleoperazioni imponibili fittizie documentate», così escludendo chevi fosse la prova della fittizietà di tali costi.2.2. Il secondo motivo, invece, è infondato, in quanto lasentenza è più che adeguatamente motivata, avendo la C.T.R.ampiamente spiegato i motivi per i quali ha ritenuto non provatala fittizietà delle operazioni in questione.3.
Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, essendo la CO.E.DIN. s.r.l. rimastaintimata.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott. Roberta Crucitti)R.G. N. 8890/2022 4Cons. est. Valentino Lenoci