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Ordinanza — n. 17942/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal inadmissibility due to late notification date rules and applies old tax assessment criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17942/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision declaring the taxpayer's appeal inadmissible for tardiness. While the court found the appeal timely based on postal delivery dates rather than recipient receipt, it upheld the lower court's application of outdated tax assessment criteria for the 2007 tax year. Consequently, the judgment was sent back for a new trial with corrected legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; Art. 4, comma 3, l. 890/1982; Art. 16, comma 5, d.lgs. 546/1992: The notification date of an appeal is determined by postal delivery to the agent, not recipient receipt, rendering late notifications valid if sent within the deadline. Art. 22, comma 1, d.l. 78/2010: New tax assessment criteria apply only to tax years where the declaration deadline has not expired upon the law's entry into force.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal admissibility postal notification rules tardiness declaration tax assessment criteria retroactive application Corte di Cassazione Commissione Tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 149 c.p.c.
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., nonchédell’art.
Art. 4, comma 3, della l. 20 novembre 1982, n. 890
149 c.p.c., nonchédell’art. 4, comma 3, della l. 20 novembre 1982, n. 890, edell’art.
Art. 16, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
890, edell’art. 16, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione all’art.
Art. 22, comma 1, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122/2010
3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che la C.T.R., nell’accogliere l’appelloincidentale, ha dato erroneamente valenza al nuovo“redditometro” introdotto dall’art. 22 d.l.
Art. 38, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.P.R. n. 600/1973
TVM010203405/2011, con il qualerettificava, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5, e 6, d.P.R.
art. 149 c.p
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., nonchédell’art.
art. 334 c.p
Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 334 c.p.c., in relazione all’art.

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Testo completo

ia dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –controCASTELLUZZO ALESSIA,- intimata -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledella Puglia – sezione staccata di Lecce – n. 112/2022,depositata il 20 gennaio 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 marzo 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Leccenotificava, in data 19 novembre 2011, a Castelluzzo AlessiaNumero registro generale 8911/2022Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17942/2026Data pubblicazione 04/06/2026avviso di accertamento n. TVM010203405/2011, con il qualerettificava, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5, e 6, d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della contribuente perl’anno d’imposta 2007, determinando un reddito di € 97.458,00(a fronte di un reddito dichiarato pari a € 0), sulla base delpossesso, nell’anno in questione, di alcuni beni indice di capacitàcontributiva, e degli incrementi patrimoniali realizzati negli anni2006-2011.2.

Avverso tale avviso di accertamento Castelluzzo Alessiaproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce la quale, con sentenza n. 2863/2016,depositata il 21 novembre 2016, lo accoglieva parzialmente,determinando il reddito tassabile in € 57.000,00, con condannadell’Ufficio alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale da Castelluzzo Alessia, la Commissione TributariaRegionale della Puglia – sezione staccata di Lecce, con sentenzan. 112/2022, pronunciata il 14 dicembre 2021, e depositata insegreteria il 20 gennaio 2022, dichiarava inammissibile l’appelloprincipale e accoglieva l’appello incidentale, condannandol’Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.Castelluzzo Alessia è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.R.G. N. 8911/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8911/2022Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17942/2026Data pubblicazione 04/06/20261.1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., nonchédell’art. 4, comma 3, della l. 20 novembre 1982, n. 890, edell’art. 16, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R., nel dichiarareinammissibile l’appello per tardività, aveva dato rilevanza alladata di consegna al destinatario, da parte dell’agente postale,del plico contenente l’atto di appello, mentre il termine perverificare la tempestività della notificazione avrebbe dovutoessere individuato nella data di spedizione del plico.1.2.

Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 334 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), dello stesso codice di rito.Rileva parte ricorrente, in via subordinata rispetto al primomotivo, che la C.T.R., una volta ritenuto inammissibile l’appelloprincipale, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anchel’appello incidentale, essendo anch’esso da ritenere tardivo inquanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazionedella sentenza impugnata.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si deduce violazionedell’art. 38, commi 4, 5, e 6, d.P.R. n. 600/1973, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce l’Ufficio che la C.T.R., nell’accogliere l’appelloincidentale, ha dato erroneamente valenza al nuovo“redditometro” introdotto dall’art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n.78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, in quanto talidisposizioni procedimentali operavano nei riguardi deiprovvedimenti impositivi relativi al periodo d’imposta 2009 esuccessivi.R.G.

N. 8911/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8911/2022Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17942/2026Data pubblicazione 04/06/20262. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello,perché il relativo ricorso sarebbe stato notificato il 25 maggio2017, e quindi dopo il termine di scadenza del 22 maggio 2017(il 21 maggio 2017 era domenica, e la sentenza di primo gradoè stata pubblicata il 21 novembre 2016).L’atto di appello, tuttavia, risulta spedito in data 19 maggio2017, ovvero entro il termine utile per l’impugnazione, tenutoconto che la decadenza dal ricorso deriva, per l’appellante, dalladata di consegna all’agente postale, secondo il principio dellascissione della data di notificazione, sulla base del quale lanotifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momentodella consegna del plico all’ufficiale giudiziario o all’agentepostale, e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha lalegale conoscenza dell’atto (art. 149, comma 3, c.p.c.; art. 4,comma 3, l. n. 898/1982; art. 16, comma 5, d.lgs. n.546/1992).Ne consegue, pertanto, che la notifica dell’atto di appellodoveva considerarsi tempestiva.2.2.

All’accoglimento del primo motivo conseguel’assorbimento del secondo, proposto in via subordinata.2.3. Fondato è anche il terzo motivo del ricorso.La C.T.R., nell’accogliere l’appello incidentale proposta dallacontribuente, ha ritenuto di applicare i criteri di cui all’art. 22,comma 1, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122/2010, cheha modificato l’art. 38, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.P.R. n.600/1973.R.G. N. 8911/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8911/2022Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 17942/2026Data pubblicazione 04/06/2026Tali nuovi criteri, tuttavia, dispiegano la propria efficacia soloa partire dagli accertamenti relativi ai redditi dal periodod’imposta 2009 e successivi («con effetto per gli accertamentirelativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non èancora scaduto alla data di entrata in vigore del presentedecreto»), mentre per i periodi precedenti continuavano adapplicarsi i precedenti criteri.

Ne consegue che le modificheapportate con il d.l. n. 78/2010 non possono essere applicate alcaso di specie, che riguarda l’annualità 2007, per superare lapresunzione legale di maggiore capacità retributiva.3. Il ricorso merita quindi accoglimento, nei termini suindicati.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio,per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederàanche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 4 marzo 2026.Il Presidente(Dott.

Roberta Crucitti)R.G. N. 8911/2022 5Cons. est. Valentino Lenoci