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Ordinanza — n. 17940/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax exemption claim by recognizing 'possession' includes ownership of non-residential property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17940/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying a property tax exemption. The taxpayer argued she owned two properties, one residential and one granted in free use to her daughter, claiming the exemption applied to the latter. The court rejected the opposing party's argument that 'possession' requires exclusive residential ownership, ruling instead that the legislative intent to support family housing needs allows the exemption even when other non-residential assets are held. Consequently, the original lower court judgment dismissing the full exemption was quashed and the taxpayer's claim was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 10, lett. b), della legge 208 del 2015; The term 'possession' in the property tax exemption provision is interpreted broadly to include ownership of non-residential units, rather than being restricted to exclusive residential ownership.

Parole chiave

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IMU exemption property tax possession interpretation residential housing tax liability free use grant Cassation ruling usufrutto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 10, lett. b), della legge 208 del 2015
Avverso la sentenza di prime cure, proponeva appello il Comune diNapoli, lamentando la violazione dell'art. 1, comma 10, lett.
art. 384 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va accolto e, poiché non vi sonoaccertamenti di merito da demandare al giudice del rinvio, può esseredeciso ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell’originario ricorso.4.
art. 384 c.p
In conclusione, il ricorso va accolto e, poiché non vi sonoaccertamenti di merito da demandare al giudice del rinvio, può esseredeciso ex art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21231/2017
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Testo completo

Andreottola e Gabriele Romano-ricorrente-controBRACCIO Teresa, (codice fiscale: PDRGPP65R22F839R)-intimata-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaCampania n. 427/2023, depositata in data 13.01.2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere Manuela Cavallo.Numero registro generale 16945/2023Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 17940/2026Data pubblicazione 04/06/20261. BRACCIO Teresa impugnava davanti alla Commissione TributariaProvinciale competente l'avviso di rettifica n. 703135-5388 del 26.10.2020,relativo all’omesso pagamento della IMU per l'annualità 2016 per unimporto complessivo di euro 2.732,00 (comprensivo di interessi e sanzioni),emesso dal Comune di Napoli e relativo a due immobili di sua proprietà (unosito a Napoli – via Onofrio Fragnito n. 60 e l’altro in Napoli – via GiuseppeRibera n. 33).2.

In quella sede, la contribuente eccepiva la carenza di motivazionedell’atto impugnato e, quanto all’immobile di Via Fragnito, ove aveva fissatola propria residenza anagrafica e asseriva essere la sua dimora abituale, ilmancato riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale. Quantoal bene di via Ribera, deduceva trattarsi di immobile concesso in comodatod’uso gratuito alla figlia Sellerino Mariangela, in relazione al quale avevadiritto di usufruire dell’agevolazione per gli immobili conferiti in comodato aparenti in linea retta.3.

Il Comune di Napoli si costituiva in primo grado, eccependo la nonspettanza dell’esenzione appena citata, in quanto la contribuente risultavaproprietaria di altri immobili in Italia oltre quello adibito ad abitazioneprincipale e quello concesso in comodato.4. Con la sentenza n. 9211/2021, sez. 35, i giudici di prime curerigettavano sul punto in parte il ricorso, disconoscendo il diritto all’esenzionedell’intera imposta, ma ritenendo dovuta solo la metà dell’importo.5. Avverso la sentenza di prime cure, proponeva appello il Comune diNapoli, lamentando la violazione dell'art. 1, comma 10, lett. b), della leggen. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), che impediva il riconoscimentodell’agevolazione in ordine all’immobile di via Ribera n. 33, in quanto, nelcaso di specie, il comodante non possedeva un solo immobile in Italia, onello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazioneNumero registro generale 16945/2023Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 17940/2026Data pubblicazione 04/06/2026principale.

Sosteneva, in particolare, sul punto l’appellante che i presuppostidell’agevolazione non potessero ritenersi sussistenti, in quanto «dallaconsultazione della Conservatoria dei RR.II., risultava che la stessa eraproprietaria anche di altre unità immobiliari site nel Comune di BaranoD'Ischia».6. La contribuente, a sua volta, proponeva ricorso incidentale in meritoall’immobile di via Fragnito (non oggetto del ricorso per cassazione al qualesi riferisce la presente ordinanza), controdeducendo, quanto all’immobile divia Ribera n. 33 (come si è già specificato, concesso in comodato alla figliadella contribuente), l’inapplicabilità del regime invocato dal Comune, inragione del fatto che il possesso preclusivo della riduzione della baseimponibile IMU doveva ritenersi solo quello inerente gli immobili di tipoabitativo e del fatto che l’unico fabbricato in Barano d’Ischia rientrante nellacategoria A/2 era da lei posseduto a titolo di usufrutto al 50%, non rilevanteai fini della preclusione (applicabile, secondo la sua prospettazione, ai solicasi di possesso corrispondente al diritto di proprietà).7.

La Corte di Giustizia Tributaria Regionale, con la sentenza n.427/2023, depositata il 13.1.2023, rigettava l’appello del Comune di Napolied accoglieva l'appello incidentale sposando la tesi interpretativa dellacontribuente, così motivando: «Orbene, quanto all’immobile concesso incomodato alla figlia, deve rilevarsi che gli immobili il cui possesso precludel’applicabilità della riduzione della base imponibile IMU sono esclusivamentequelli di tipo abitativo, sicché il richiamato immobile sito in Barano d’Ischiache potrebbe astrattamente assumere rilievo ai fini della vicenda è soltantoquello avente categoria A/2.

Circoscritta quindi l’analisi a tale unitàimmobiliare soltanto, va detto che la sua riferibilità alla appellatacontribuente, non preclude l’applicabilità del regime di favore con riguardoall’appartamento di Napoli concesso in comodato d’uso alla figlia, giacché,di quell’immobile in Barano d’Ischia, la contribuente non è affattoNumero registro generale 16945/2023Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 17940/2026Data pubblicazione 04/06/2026proprietaria, ma – come risulta per tabulas – semplicemente titolare deldiritto di usufrutto per il cinquanta per cento.

Non può revocarsi in dubbioche il richiamato art. 13, comma 3, secondo cui il regime di favore inquestione è applicabile «a condizione che il contratto sia registrato e che ilcomodante possieda un solo immobile» intenda fare riferimento non alpossesso tout court ma al possesso titolato in base al diritto della pienaproprietà».8. Avverso la sentenza della C.T.R. propone ricorso per cassazione ilComune di Napoli, con un unico motivo.9. La contribuente è rimasta intimata.10. Veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 26.03.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il Comune di Napoli ha dedotto con l’unico motivo di ricorso laviolazione del comma 3, lett. Oa) dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 edell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 (vigente p.t.) e dell’art. 3 ess. del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.L’ente impositore si duole dell’erroneità della sentenza in relazioneall’annullamento dell’avviso di rettifica IMU per l’anno 2016 per l’immobiledi via Ribera n. 33, nella parte in cui è stato ritenuto che l’esclusione dioperatività (al 50%) dell’esenzione per gli immobili oggetto di comodato aiprossimi congiunti di cui all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 si riferisca alsolo possesso corrispondente alla piena proprietà e non agli altri diritti reali.Osserva in proposito il ricorrente che tale interpretazione contravvieneal concetto di possesso definito dalle norme che disciplinano l’IMU,corrispondente non al solo diritto di proprietà, ma anche agli altri diritti realie, come nel caso di specie, all’usufrutto.

Rileva il Comune di Napoli,pertanto, che l’usufrutto su un immobile diverso rispetto a quello adibito aNumero registro generale 16945/2023Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 17940/2026Data pubblicazione 04/06/2026abitazione principale ed a quello concesso in comodato sia condizioneostativa al riconoscimento dell’esenzione della quale ha ritenuto lasussistenza il giudice di appello.2. Il motivo è fondato.2.2. L’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nelcomma 3 dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. Oa) che prevedeun caso di riduzione della base imponibile dell’IMU, ridotta del 50% per leunità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal contribuente ai parentiin linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazioneprincipale).

La norma prevede come ulteriori condizioni per poterbeneficiare dell’agevolazione: - la registrazione del contratto; - il possessoda parte comodante di un solo ulteriore immobile in Italia, diverso da quellodella propria abitazione principale e da quello dato in comodato; - laresidenza anagrafica e la dimora abituale del comodante nello stessocomune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; la classificazionedell’immobile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.2.3. A questo proposito, la risoluzione n. 1/DF del Ministero dellosviluppo economico del 16.02.2016, ha precisato che per usufruire delbeneficio «non solo l’immobile concesso in comodato, ma anche quellodestinato dal comodante a propria abitazione principale non deve in nessuncaso essere classificato nelle suddette categorie catastali che individuano leabitazioni di lusso» e che «tutte le condizioni sopra riportate devonoconsiderarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione inoggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determinala perdita dell’agevolazione stessa».La stessa risoluzione ha inteso chiarire la «portata della norma di favoreladdove si richiede che il comodante possieda “un solo immobile” in Italia»,Numero registro generale 16945/2023Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 17940/2026Data pubblicazione 04/06/2026dipanando i dubbi su due possibili interpretazioni («se con tale locuzione ilLegislatore abbia inteso riferirsi all’immobile in senso lato con laconseguenza che il possesso, ad esempio, di un terreno agricolo o di unnegozio, impedisce il riconoscimento dell’agevolazione oppure al soloimmobile a uso abitativo)».

Sul punto, la circolare ha precisato che «ladisposizione di cui alla citata lett. 0a) si colloca nell’ambito del regime delleagevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque,laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, lastessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo», così daescludere che «il possesso di un altro immobile che non sia destinato a usoabitativo … impedisc[a] il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione».2.4. L’interpretazione restrittiva, che limita ai soli casi di unitàimmobiliare adibita ad abitazione l’espressione «un solo immobile in Italia»è strettamente collegata alla ratio della normativa, volta ad agevolare ilsoddisfacimento delle esigenze abitative all’interno dei nuclei familiaritramite l’alleggerimento del carico fiscale, tuttavia con delle restrizioni,legate ai casi di possesso di immobili di lusso o di una pluralità di unitàimmobiliari (condizioni indicative di una maggiore capacità contributiva e dipiù ampie possibilità abitative).2.5.

Proprio la ratio della norma guida l’interprete a verificare se, comeprospettato dalla sentenza di appello, anche il concetto di “possesso” possaessere oggetto di interpretazioni restrittive, ovvero se debba prevalere unalettura della norma in chiave letterale (valorizzando la scelta del legislatorenell’utilizzo del termine “possesso” in luogo del termine “proprietà”) e inchiave sistematica (che consideri tale concetto corrispondente a quelloanalogo che costituisce il presupposto impositivo dell’IMU).2.6. Orbene, sia l’interpretazione letterale che l’interpretazionesistematica appaiono coerenti con la disciplina agevolativa dell’IMU,applicabile sia ai proprietari degli immobili che ai titolari di diritti reali,Numero registro generale 16945/2023Numero sezionale 2861/2026Numero di raccolta generale 17940/2026Data pubblicazione 04/06/2026mentre quella restrittiva (Cass. n. 21231/2017), che limita il concetto di“possesso” a quello corrispondente al diritto di proprietà, non apparegiustificata dalle finalità perseguite dal legislatore nella previsionedell’esenzione.3.

In conclusione, il ricorso va accolto e, poiché non vi sonoaccertamenti di merito da demandare al giudice del rinvio, può esseredeciso ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell’originario ricorso.4. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendola causa nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l'originario ricorso dellacontribuente.Condanna BRACCIO Teresa a corrispondere al Comune di Napoli lespese del presente giudizio che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge,in euro 552,00 per il giudizio di primo grado; in euro 568,00 per il giudiziodi secondo grado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.03.2026.Il PresidenteMilena Balsamo