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Ordinanza Interlocutoria — n. 17905/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing due to missing necessary co-litigants after company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17905/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remand to a new public hearing. The lower court had rejected the taxpayer's challenge to tax assessments against a deceased company's partner. The court found that essential co-litigants, the silent partners, were absent from the proceedings following the company's dissolution. Consequently, the case was sent back for retrial to address the necessary joinder of these missing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When necessary co-litigants are absent from proceedings following the dissolution of a partnership, the case must be remanded for a new hearing to ensure proper joinder.

Parole chiave

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necessary co-litigants company dissolution tax assessment appeal remand to new hearing silent partners joinder impresa in difficoltà procedura di azione in materia di assicurazioni sociali regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31837 del 05/12/2025
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Testo completo

’avvocato CAMMAROTA MASSIMO(CMMMSM63D29H501J), che lo rappresenta e difende-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEIPORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3653/09/16 depositata il10/06/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dalConsigliere GIACOMO MARIA NONNO.Con la sentenza n. 3653/09/16 del 10/06/2016, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello propostoda Fausto Poce avverso la sentenza n. 881/46/15 della Commissionetributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva respinto ilNumero registro generale 1793/2017Numero sezionale 6009/2025Numero di raccolta generale 17905/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento perIRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso diaccertamento era stato emesso al fine di rettificare il reddito della estintaPromographics s.a.s. di Umberto Piconi (di seguito Promographics) ed erastato notificato anche nei confronti del contribuente quale socio e legalerappresentante, responsabile delle obbligazioni della società nell’annooggetto di verifica.Avverso la sentenza di appello Fausto Poce proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi.AE resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente evidenziato che, sebbene Promographics siaestinta, le sentenze di merito sono state emesse solo nei confronti delsocio accomandatario e non anche nei confronti dei soci accomandanti,non presenti in giudizio.1.1. La questione relativa alla sussistenza del litisconsorzio necessariotra i soci di una società di persone a seguito dell’estinzione della società èstata rinviata per la trattazione in pubblica udienza da Cass. n. 31837 del05/12/2025, alle cui motivazioni integralmente si rimanda.2. Va, dunque, analogamente disposto rinvio a nuovo ruolo perl’eventuale trattazione anche della presente controversia in pubblicaudienza.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia perl’eventuale trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, l’11/07/2025 e il 03/06/2026.La PresidenteANGELINA-MARIA PERRINO