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Decreto — n. 17875/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17875/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17875/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o Astolfo Pellegriniunitamente agli avvocati Sossio Colella, Antonia Pasqualina Rossi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.6992/2017 depositata il 02/08/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Rosanna Angarano

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 17875/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Rosanna Angarano

Parole chiave

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spese di procedura ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese inutili costi della perizia anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

o Astolfo Pellegriniunitamente agli avvocati Sossio Colella, Antonia Pasqualina Rossi-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.6992/2017 depositata il 02/08/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Rosanna Angarano