Italian Court dismisses tax appeal after plaintiff voluntarily withdraws the lawsuit with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the tax appeal. The Foundation requested the withdrawal with a request for the opposing party to bear all litigation costs, which the Tax Agency accepted. Consequently, the court ruled that the judgment was voided and ordered the full compensation of legal expenses without further fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the unified contribution is not due if the withdrawal is made with a request for cost compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
e difesa dall’Avvocato ANDREA BERGAMI giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-controNumero registro generale 24213/2020Numero sezionale 4523/2026Numero di raccolta generale 17831/2026Data pubblicazione 04/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO-controricorrente–avverso la sentenza n. 1262/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIAREGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/6/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 27/5/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANOpropone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaLombardia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 470/2017emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, inaccoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento inrettifica, da B/1 a D/4, della rendita catastale proposta con dichiarazioneDOCFA dalla Fondazione, relativamente a struttura per servizi socio-sanitari-assistenziali di sua proprietà.Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.
Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data26/5/2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con richiestadi compensazione delle spese di lite.1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesionel’Amministrazione finanziaria.1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazioneintegrale delle spese di lite.1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento delcontributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia alricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versareNumero registro generale 24213/2020Numero sezionale 4523/2026Numero di raccolta generale 17831/2026Data pubblicazione 04/06/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misurasi applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18luglio 2018, n. 19071;
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 27.5.2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla