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Ordinanza — n. 17829/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs despite lack of formal acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17829/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's withdrawal, which the opposing party did not formally accept. Although the withdrawal lacked specific justification and the appellant did not request cost compensation, the Court exercised discretion to order the appellant to pay the litigation costs. Consequently, the judgment dismissed the appeal and imposed a monetary penalty on the withdrawing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: Withdrawal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's consent, and the withdrawing party bears costs unless exceptional reasons exist; the supplementary unified contribution is strictly limited to rejected appeals and does not apply to withdrawals.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation unified contribution discretionary cost award

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve dichiararsi comunque l’estinzionedel giudizio.1.4.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento delcontributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia alricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 c.p
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

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Testo completo

presentata e difesa dall’AvvocatoGAETANO ALLODI VARRIALE giusta procura speciale in atti-ricorrente-controNumero registro generale 19174/2020Numero sezionale 4522/2026Numero di raccolta generale 17829/2026Data pubblicazione 04/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO-controricorrente–avverso la sentenza n. 8280/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIAREGIONALE della CAMPANIA, depositata il 6/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 27/5/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANOHermitage Capodimonte S.p.A. propone ricorso per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaledella Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1452/2018emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in rigetto delricorso proposto avverso avviso di accertamento in rettifica della renditacatastale proposta con dichiarazione DOCFA dalla Fondazione,relativamente ad immobile di sua proprietà.Agenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data8/4/2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.1.2. Tale atto è stato notificato all'Amministrazione finanziaria, che nonha tuttavia prestato adesione alla rinuncia al ricorso.1.3. Ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve dichiararsi comunque l’estinzionedel giudizio.1.4. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenzadella detta accettazione alla rinuncia non ricorre la condizione di legge dicui all'art. 391, quarto comma, c.p.c., che esclude la condanna alle spesein danno del rinunciante.1.5.

Nondimeno, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., la dettastatuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudicediscrezionalmente negarla; compete pertanto alla Corte apprezzarel'esistenza di ragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte aNumero registro generale 19174/2020Numero sezionale 4522/2026Numero di raccolta generale 17829/2026Data pubblicazione 04/06/2026determinare il superamento della regola per cui, in base al principio dicausalità, le dette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprimaintrodotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, lasua estinzione.1.6.

Nella specie, la rinuncia non è stata motivata da alcun elementogiustificativo, né peraltro è stata richiesta la compensazione delle spese dilite.1.7. Va conclusivamente resa condanna sul punto e l'ammontare dellespese è liquidato in dispositivo.1.8. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento delcontributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia alricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misurasi applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 27.5.2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla