Decreto — n. 17826/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAasquale Scrivounitamente all’avvocato Carlo Pagani-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia sez.dist. di Brescian.1560/2020 depositata il 13/07/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 17826/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Lombardia sez.dist. di Brescian.1560/2020 depositata il 13/07/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
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asquale Scrivounitamente all’avvocato Carlo Pagani-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia sez.dist. di Brescian.1560/2020 depositata il 13/07/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 5726/2021Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 17826/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 03/06/2026.Rosanna Angarano