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Ordinanza — n. 17817/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax collection appeal, ruling the ten-year prescription term applies to VAT credits and suspensions/interruptions must be verified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17817/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand for a new examination of the prescription period. The taxpayer argued that the ten-year term applied to VAT credits and that prior payment notices and statutory suspensions interrupted or paused the limitation period. The court held that the lower court erred by applying the five-year term and failing to verify these specific interruptive and suspensive circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 2946, 2953 c.c.; Art. 1, comma 623, L. 147/2013: The ten-year prescription term applies to autonomous annual tax obligations like VAT, and the tax authority must verify specific suspensions and interruptions rather than relying solely on the passage of time.

Parole chiave

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tax prescription period VAT credit limitation statutory suspension interruption of limitation tax collection appeal Cassation remand ten-year term

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
civ., al creditocosì risultante dovrebbe comunque applicarsi il termine ordinario diprescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod.
Art. 2953 c.c.
Art. 1, comma 623, L. 147/2013
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 2948 cod. civ
art. 2953 cod. civ
art. 2946 cod. civ
civ., al creditocosì risultante dovrebbe comunque applicarsi il termine ordinario diprescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.Infine, il motivo richiama gli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32308/2019
Cass. n. 12740/2020
Cass. n. 12740/2020).Ne deriva che la Commissione tributaria regionale, pur correttamenteescludendo la trasformazione del termine per effetto della sola mancataimpugnazione della cartella (in linea con il principio affermato da Cass.,Sez.
Cass., Sez. U., n. 23397/2016

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Testo completo

empore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Eugenio MarioRomano-ricorrente-controInferrera Loris-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonten. 472/2018 depositata il 06/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere Salvatore Leuzzi.Il contribuente Loris Inferrera impugnò, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Torino, l’avviso di intimazione di pagamentoNumero registro generale 29758/2018Numero sezionale 4566/2026Numero di raccolta generale 17817/2026Data pubblicazione 04/06/2026notificatogli l’11 dicembre 2015, limitatamente alle entrate tributarie,deducendo, in sintesi, l’intervenuta prescrizione dei crediti portati dallecartelle richiamate nell’atto, la mancata allegazione delle cartelle stesse eil difetto di motivazione dell’intimazione.L’ente della riscossione si costituì in primo grado, contestando l’eccepitaprescrizione quinquennale e sostenendo l’applicabilità del terminedecennale ai crediti azionati, insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso.La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 137/2017, dopoavere rilevato il difetto di giurisdizione in ordine alla pretesa concernente icontributi IVS INPS, ritenne fondata, per il resto, la doglianza delcontribuente e accolse il ricorso, dichiarando prescritto il diritto allariscossione azionato e annullando l’avviso nella parte di competenza delgiudice tributario, con condanna della parte soccombente alle spese.Avverso tale decisione, Equitalia Servizi di Riscossione, poi Agenzia delleEntrate-Riscossione, propose appello dinanzi alla Commissione tributariaregionale del Piemonte, deducendo che il primo giudice non avevaconsiderato, per alcune cartelle, la sospensione dei termini prescrizionaliprevista dalla legge n. 147 del 2013 e, per altre, l’efficacia interruttiva diprecedenti intimazioni notificate nel 2014, oltre a ribadire la tesi dellaprescrizione decennale dei crediti iscritti a ruolo.

La Commissionetributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 472/2018, depositata il6 marzo 2018, rigettò l’appello e confermò integralmente la sentenza diprimo grado, ritenendo corretta l’applicazione del principio affermato dalleSezioni Unite in tema di mancata conversione del termine di prescrizionebreve in quello ordinario decennale per effetto della sola definitivitàdell’atto di riscossione e rilevando, altresì, che, nella concreta vicenda, trala notifica delle cartelle e quella dell’intimazione impugnata era comunquedecorso un lasso temporale superiore anche a dieci anni.Avverso la sentenza d’appello, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindiproposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.Numero registro generale 29758/2018Numero sezionale 4566/2026Numero di raccolta generale 17817/2026Data pubblicazione 04/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2946 e 2953 cod. civ., nonché degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del1999, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto prescritto ildiritto alla riscossione azionato.La ricorrente assume, in primo luogo, che la Commissione tributariaregionale avrebbe erroneamente applicato un termine prescrizionalequinquennale, mentre ai crediti erariali dovrebbe riconoscersi il termineordinario decennale, in quanto la prestazione tributaria non avrebbecarattere periodico ai sensi dell’art. 2948 cod. civ.Deduce, inoltre, che, con riguardo ad alcune cartelle, il termineprescrizionale sarebbe stato sospeso per effetto della disciplina recatadalla legge di stabilità per il 2014 e che, con riguardo ad altre, essosarebbe stato, in ogni caso, interrotto dalla notificazione di precedentiintimazioni di pagamento avvenuta nel 2014, con conseguenteinsussistenza della prescrizione maturata alla data di notificazione dell’attoqui impugnato; sotto ulteriore profilo, sostiene che, per tali ultime cartelle,la pretesa avversaria avrebbe dovuto ritenersi, altresì, inammissibile pertardività dell’impugnazione.La ricorrente prospetta, ancora, che la notificazione della cartelladeterminerebbe la formazione di un credito nuovo e unitario, diverso daquello originario sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sicché, pur senzainvocare un effetto di giudicato ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., al creditocosì risultante dovrebbe comunque applicarsi il termine ordinario diprescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.Infine, il motivo richiama gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999,sostenendo che tali disposizioni confermerebbero, per i crediti iscritti aruolo e affidati all’agente della riscossione, l’operatività di un termineprescrizionale decennale, non limitato ai soli rapporti interni tra enteNumero registro generale 29758/2018Numero sezionale 4566/2026Numero di raccolta generale 17817/2026Data pubblicazione 04/06/2026creditore e agente della riscossione, ma destinato a riflettersi anche sulrapporto con il debitore.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata non si conforma ai principi che regolano laprescrizione dei crediti oggetto di causa.Questa Corte ha, infatti, chiarito che il diritto alla riscossione dei tributierariali, tra i quali rientra l’IVA, in mancanza di un’espressa disposizionederogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale, non essendo talicrediti riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, primocomma, n. 4, cod. civ., giacché la relativa obbligazione, pur correlata aperiodi d’imposta, ha carattere autonomo e unitario e postula, perciascuna annualità, una nuova verifica dei presupposti impositivi (Cass. n.32308/2019;

Cass. n. 12740/2020).Ne deriva che la Commissione tributaria regionale, pur correttamenteescludendo la trasformazione del termine per effetto della sola mancataimpugnazione della cartella (in linea con il principio affermato da Cass.,Sez. U., n. 23397/2016), ha tuttavia errato nel ritenere tout courtmaturata la prescrizione, senza considerare che, con riguardo almeno aicrediti IVA azionati, il termine applicabile era quello decennale e nonquello quinquennale richiamato nella motivazione.La decisione impugnata è, inoltre, carente là dove ha reputato assorbenteil mero decorso del tempo tra la notificazione delle cartelle e quelladell’intimazione dell’11 dicembre 2015, senza scrutinare le specifichededuzioni dell’appellante concernenti, da un lato, la sospensione deitermini prescrizionali prevista dall’art. 1, comma 623, della legge n. 147del 2013, nel testo applicabile ratione temporis, e, dall’altro, l’incidenza diprecedenti atti interruttivi ritualmente allegati in appello.In particolare, la ricorrente aveva dedotto che, con riguardo alle cartellenn. 11020030027492673000 e 11020030119806291000, erano statenotificate il 27 novembre 2014 le intimazioni di pagamento nn.Numero registro generale 29758/2018Numero sezionale 4566/2026Numero di raccolta generale 17817/2026Data pubblicazione 04/06/202611020149035226125000 e 11020149035226226000, delle quali avevaprodotto in giudizio la relativa documentazione, prospettandone l’idoneitàinterruttiva del corso della prescrizione; aveva, altresì, dedotto che, conriguardo alle cartelle nn. 11020030068980882000 e1120030098232521000, il computo del termine doveva essere verificatotenendo conto della sospensione legale correlata alla disciplina di cui allacitata legge n. 147 del 2013.Tali circostanze, ritualmente devolute al giudice del gravame, erano idoneea incidere in modo diretto sul maturare della prescrizione e imponevano,pertanto, un accertamento puntuale da parte del giudice di merito, tantopiù a fronte dell’affermazione, contenuta nella stessa sentenza impugnata,secondo cui l’appello sarebbe stato infondato anche assumendo aparametro il termine decennale.La Commissione tributaria regionale, omettendo di verificare l’effettivaoperatività della sospensione legale e la portata interruttiva delleintimazioni del 27 novembre 2014, non ha fatto corretta applicazione deirichiamati principi, deviando dalle regole proprie del regime prescrizionaledei crediti azionati.Il ricorso va, dunque, accolto; la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, affinché proceda anuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati e provveda anchesulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli