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Ordinanza — n. 17770/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of interest after lower court revoked original decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17770/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the interest to act had ceased following the revocation of the lower court's decision. The appellant challenged a tax assessment regarding waste management fees, arguing the service was never performed, while the lower court initially accepted this but later revoked its own ruling. The Court held that since the underlying matter was resolved by the revocation, the appellant lost the standing to pursue the cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 398, comma 4, c.p.c.; When a lower court revokes its own decision, the subsequent cassation appeal is inadmissible due to the lack of interest to act, as the subject matter of the dispute has ceased to exist.

Parole chiave

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sopravvenuta carenza di interesse giudizio di revocazione ricorso per cassazione inammissibilità cessazione materia contendere tassa sui rifiuti tasse di depurazione acque lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 398, comma 4, c.p.c.
4, c.p.c.L’art. 398 c.p.c., come modificato ai sensi della legge n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
artt. 132 c.p
e,poi, ha confermato la riduzione della debenza del tributo solo in relazionealla quota fissa, il che sarebbe fonte di contrasto irriducibile alla luce dellapremessa.Con la seconda censura, si denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
art. 398 c.p
4, c.p.c.L’art. 398 c.p.c., come modificato ai sensi della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3^, 2/4/2021, n.9201
Cass., Sez. Un., 28/4/2017, n. 10553
Cass., Sez. Un., 28/4/2017, n. 10553; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 29/11/2006, n. 25278
Cass., Sez. 2^, 12/11/2007, n. 23515
25278; Cass., Sez. 2^, 12/11/2007, n. 23515; Cass., Sez.2^, 25/9/2013, n.
Cass., Sez. 2^, 25/9/2013, n. 21951
Cass. Sez. 5^, 6/5/2025 n. 11836
21951; Cass. Sez. 5^, 6/5/2025 n. 11836).4.
Cass., Sez. Un., 19/7/2024, n.19976
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Testo completo

empore, rappresentata e difesa dall'avvocato FabrizioPertile, elettivamente domiciliata in Padova, alla Via Niccolò Tommaseo n.67, presso il proprio studio-ricorrente-CONTROEtra S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Martin, elettivamentedomiciliata in Roma, al Viale Carso n. 71, presso lo studio dell’avv. NicolaPagnotta-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.37/2020 depositata il 20/1/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere Annachiara Massafra.1.

La I.M.I. di Mazzucato Paolo, Enrico C. S.n.c. impugnò le fatturenn. 285765/2017, 285766/2017 e 285767/2017 dell’11/4/2017 e laconseguente ingiunzione di pagamento n. 50331317 del 27 aprile 2017 daNumero registro generale 28123/2020Numero sezionale 4479/2026Numero di raccolta generale 17770/2026Data pubblicazione 03/06/2026parte della Etra S.p.a., concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti,nonché di accertamento e riscossione della TIA/TARSU per conto delComune di Montegrosso Terme (PD), per omesso versamento dellaTARSU/TIA relativa agli anni 2013 e 2014, sostenendo che il servizio dismaltimento dei rifiuti speciali non fosse stato effettuato ed eccependo,pertanto, il difetto del presupposto impositivo.Secondo quanto emerge dalla ricostruzione effettuata dalla sentenzaimpugnata, il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso.

Dandoper acquisito il mancato espletamento del servizio, esso ritenne che fossedovuta la sola quota fissa.2. Avverso tale decisione la ricorrente ha interposto appello, che èstato respinto con la seguente motivazione: “Il fatto che nelle precedentiannualità vi siano state pronunce giurisprudenziali a favore dell'appellantenon comporta che tali sentenze facciano stato nel presente contenzioso dital che valenza determinante e assumono in dati di fatto, oggettivamenteriscontrabili, qui dedotti. Una considerazione va fatta sulle richiestedall'appellata, richieste che delimitano l'ambito della presente decisione:Ebbene, nelle conclusioni la medesima chiede la reiezione dell'appello, inconferma della sentenza impugnata e con conferma della pretesatributaria.La conferma della sentenza impugnata comporta la conferma dellapretesa tributaria ma nei limiti di quanto deciso in primo grado e quindicon una riduzione del dovuto pari alla sola parte variabile della tariffarimanendo per contro dovuta alla quota fissa riferita alla copertura deicosti gestionali dei diversi servizi dello spazzamento, il lavaggio dellestrade e delle piazze pubbliche, la realizzazione di opere necessarieall'attività di igiene urbana, la gestione amministrativa, ivi comprese leNumero registro generale 28123/2020Numero sezionale 4479/2026Numero di raccolta generale 17770/2026Data pubblicazione 03/06/20263.

Avverso questa decisione la contribuente ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi. È stata formulata istanza di riunione deiprocedimenti iscritti ai nn. 20123/2020, 9184/2020 e 22111/2023 R.G.Resiste con controricorso la Etra S.p.a.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di disattendere la richiestariunione dei procedimenti per ragioni di economia processuale. Del resto,la trattazione unitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, maimplica una scelta discrezionale del giudice (cfr.

Cass., Sez. 5^,30/10/2018, n. 27550); e, nel caso di specie, ritiene il collegio chel’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazione congiunta dellecause nella medesima udienza.2. Con la prima censura, è denunciata la nullità della sentenza percontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in violazione degli artt.132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Il giudice dell'appello ha, dapprima, dichiarato che dalladocumentazione risulta espletato il servizio da parte della Etra S.p.a. e,poi, ha confermato la riduzione della debenza del tributo solo in relazionealla quota fissa, il che sarebbe fonte di contrasto irriducibile alla luce dellapremessa.Con la seconda censura, si denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., inrelazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver il giudiceindicato i documenti sui quali ha fondato la sussistenza della provadell'espletamento del servizio da parte della società di gestione.Con la terza censura, è denunciata la violazione dell'articolo 112c.p.c., per pronuncia su una domanda mai formulata con violazione dellenorme di diritto, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 28123/2020Numero sezionale 4479/2026Numero di raccolta generale 17770/2026Data pubblicazione 03/06/2026I giudici dell'appello hanno affermato che la contribuente nel propostogravame aveva formulato una domanda di non debenza della quota fissadel tributo e che aveva chiesto in tal senso una riforma della sentenza.

Ciòemergerebbe da alcune espressioni contenute nella sentenza, mal'appellante, diversamente, non avrebbe mai formulato detta domanda,avendo invece richiesto di affermare che la I.M.I. di Mazzucato Paolo,Enrico C. S.n.c. era tenuta a corrispondere alla Etra S.p.a. la sola quotafissa, con riduzione al 20% della quota variabile, con detrazione dei costiaffrontati per lo smaltimento di rifiuti da parte di terzi, ammontanti per ilperiodo ad € 13.044,59.Con la quarta doglianza, è denunciata la nullità della sentenza sottoun ulteriore profilo per irriducibile contrasto tra dispositivo e motivazionein violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'articolo 360,comma 1, n. 4, c.p.c.3.

Il ricorso per cassazione è inammissibile, per sopravvenuta carenzadi interesse, essendo stata medio tempore revocata la sentenza delgiudice d’appello oggetto dell’impugnazione, in accoglimento del ricorsopresentato dalla Etra S.p.a. ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.L’art. 398 c.p.c., come modificato ai sensi della legge n. 353 del1990, consente la contemporanea pendenza del giudizio di cassazione edel giudizio di revocazione avverso la medesima sentenza, con untemperamento: resta salva, infatti, la possibilità per le parti di chiedere lasospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione o delgiudizio di cassazione stesso.

È evidente, come rilevato dalla dottrina, cheil nuovo meccanismo di interconnessione fra i due giudizi è stato inseritoper impedire manovre dilatorie delle parti, tese a procrastinare ilpassaggio in giudicato della sentenza d’appello, con l’utilizzo strumentaledell’istituto della revocazione. È del pari evidente, come anche annotatodalla dottrina, che il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo dicassazione, in quanto, nell’iter logico della decisione, i vizi che si fannoNumero registro generale 28123/2020Numero sezionale 4479/2026Numero di raccolta generale 17770/2026Data pubblicazione 03/06/2026valere con la revocazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata exart. 395 c.p.c., si collocano in un momento anteriore rispetto ai vizi che sidenunciano con il ricorso per cassazione, anch’esso a critica vincolata exart. 360 c.p.c.

La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio direvocazione è solo eventuale ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., erisponde all’esigenza di assegnare priorità all’impugnazione di merito, tesaa far valere vizi di “giustizia” della sentenza, rispetto a quella di puralegittimità, che si innerva della “violazione o falsa applicazione di norme didiritto”. Nel caso di contemporanea pendenza del giudizio di cassazione edel giudizio di revocazione, quindi, nell’ipotesi in cui il giudice delprovvedimento impugnato abbia ritenuto che l’istanza di revocazione fossemanifestamente infondata (non concedendo la chiesta sospensione deltermine per proporre ricorso per cassazione o il relativo procedimento), aisensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., oppure nell’ipotesi in cui la parteimpugnante con la revocazione non abbia chiesto la sospensione deltermine per presentare il ricorso per cassazione, deve distinguersi l’ipotesiin cui la sentenza sulla revocazione sia anteriore all’esito del giudizio dicassazione, dall’ipotesi in cui il provvedimento che chiude il processo dicassazione sia anteriore all’esito del giudizio di revocazione.

Se, infatti, ilgiudice d’appello provvede alla revocazione della propria decisione, comenella presente fattispecie, il ricorso per cassazione deve essere dichiaratoinammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata lamateria del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che lasentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata incassazione, giacché l’eventuale impugnazione costituisce una merapossibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare ilricorso per cassazione è attuale, essendo venuta meno la pronuncia chene costituiva l’oggetto.Alla revocazione della sentenza impugnata consegue la declaratoria diinammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche adNumero registro generale 28123/2020Numero sezionale 4479/2026Numero di raccolta generale 17770/2026Data pubblicazione 03/06/2026impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è propostal'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, inrelazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamenteformulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass., Sez. 3^, 2/4/2021, n.9201;

Cass., Sez. Un., 28/4/2017, n. 10553; Cass., Sez. Un.,29/11/2006, n. 25278; Cass., Sez. 2^, 12/11/2007, n. 23515; Cass., Sez.2^, 25/9/2013, n. 21951; Cass. Sez. 5^, 6/5/2025 n. 11836).4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse.5. Le spese di lite sono compensate stante la sopravvenuta causa diinammissibilità del ricorso.6. Si deve, altresì, escludere la sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendone stata rilevatal’inammissibilità per causa sopravvenuta (Cass., Sez.

Un., 19/7/2024, n.19976). P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse e compensa le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe Lo Sardo