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Ordinanza — n. 17687/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of Supreme Court tax judgment to deduct legal fees for the winning party's lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17687/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a Supreme Court tax judgment that failed to deduct legal fees for the winning party's attorney. The losing party argued the omission was a material error despite the lawyer having explicitly requested fee deduction in their counter-petition. The court ruled that since the lawyer had made a specific request, the remedy of correcting material errors was available, and the judgment was amended to include the deduction.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; In cases of omitted pronouncement on the request for deduction of legal fees, the remedy of correcting material errors is available if the lawyer specifically requested the deduction during the proceedings.

Parole chiave

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correction of material errors deduction of legal fees omitted pronouncement tax litigation procedure lawyer's advance payment mancato anticipo delle spese spese di difesa compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché ilprocedimento di correzione ex art. 391-bis cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché ilprocedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566
Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033
Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202
Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n. 29235
Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2024, n. 17650
29235; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2024, n. 17650).Numero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/20263.
Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 5079
Cass., Sez. Trib., 21 aprile 2026, n. 10553
5079; Cass., Sez. Trib., 21 aprile 2026, n. 10553).
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Testo completo

DI ERROREDott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore MATERIALEOMESSA DISTRAZIONEDott. Alessio Liberati Consigliere DELLE SPESE GIUDIZIALIDott.ssa Carmela Romano Consigliere Ad. 13/5/2026 CCDott. Francesco Bruno Consigliere R.G.N. 23783/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23783/2025 R.G., propostoComune di Marcianise (CE), in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano del’Avv. Maurizia Venezia, con studio in Roma, giusta procura inallegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTECONTRO“Icimendue S.r.l.”, con sede in Caserta, in personadell’amministratore unico pro tempore;INTIMATAper la correzione di errore materiale nella sentenza depositatadalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il22 maggio 2024, n. 14337;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott.

Giuseppe LoSardo.Numero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/20261. All’esito del giudizio promosso dall’“Icimendue S.r.l” neiconfronti del Comune di Marcianise (CE) per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Campania l’8 novembre 2021, n. 7862/16/2021(procedimento iscritto al n. 13511/2022 R.G.), la sentenzadepositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema diCassazione il 22 maggio 2024, n. 14337, ha rigettato il ricorsoed ha condannato l’“Icimendue alla rifusione delle spesegiudiziali in favore del Comune di Marcianise (CE) nella misuradi € 200,00 per esborsi e di € 3.500,00 per compensi, oltre aspese forfettarie nella misura del 15% e ad altri accessori dilegge.2.

Il Comune di Marcianise (CE) ha chiesto la correzione dellapredetta sentenza per l’omessa distrazione delle spesegiudiziali in favore del suo difensore, nonostante la richiestafattane nel controricorso (alla pagina 10, ove si legge: «Spesedi giudizio (…) da distrarsi in favore del sottoscritto difensoreanticipatario»).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso può trovare accoglimento.2. Invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanzadi distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali ed il difensoreè legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566;

Cass., Sez. Un.,27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023,n. 29235; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2024, n. 17650).Numero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/20263. Nella specie, si desume che la Corte ha pronunziato lacondanna della parte soccombente alla rifusione delle spesegiudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di dispornela distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che neaveva fatto richiesta nel controricorso.4.

Pertanto, si dispone:- che la motivazione della predetta sentenza (punto 6) siaintegrata con la previsione della distrazione delle spesegiudiziali in favore del difensore antistatario delcontroricorrente, aggiungendo, dopo le parole: «Le spesegiudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misurafissata in dispositivo.», della locuzione: «Se ne dispone, altresì,la distrazione a favore del difensore antistatario della partevittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi edi non aver riscosso i compensi»;- che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con lastatuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore deldifensore antistatario del controricorrente, aggiungendo, dopole parole:

«La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentealla rifusione delle spese giudiziali in favore delcontroricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 peresborsi e di € 3.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarienella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori dilegge», la locuzione: «, e distraendole in favore del difensoreantistatario del Comune di Marcianise, Avv. Sebastiano de5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché ilprocedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. hanatura amministrativa e non è, dunque, possibile individuareall'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parteNumero registro generale 23783/2025Numero sezionale 4072/2026Numero di raccolta generale 17687/2026Data pubblicazione 03/06/2026soccombente (tra le tante:

Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024,n. 5079; Cass., Sez. Trib., 21 aprile 2026, n. 10553). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dellasentenza depositata dalla Sezione Tributaria della CorteSuprema di Cassazione il 22 maggio 2024, n. 14337, mediantel’aggiunta nella motivazione (punto 6), dopo le parole: «Lespese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo.», della locuzione: «Se ne dispone,altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario dellaparte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gliesborsi e di non aver riscosso i compensi», e mediantel’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole:

«La Corte rigetta ilricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spesegiudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nellamisura di € 200,00 per esborsi e di € 3.500,00 per compensi,oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ead altri accessori di legge», della locuzione: «,e distraendole infavore del difensore antistatario del Comune di Marcianise,Avv. Sebastiano de Feudis da Trani, per dichiarato anticipo»;dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull’originale della predetta sentenza.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.LA PRESIDENTEDott.

Liberato Paolitto