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Ordinanza — n. 17678/2026 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of extinction decree to add attorney fees for appointed defender per Art. 93 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17678/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a material error correction in a decree extinguishing the proceedings due to a missing procedural step. The lower court failed to allocate attorney fees to the appointed defender despite a specific request, violating Article 93 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Supreme Court mandated the insertion of the correct fee allocation language into the original extinction decree.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: When a judgment of extinction omits the allocation of attorney fees to an appointed defender despite a specific request, the material error correction procedure is available to rectify the omission.

Parole chiave

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material error correction attorney fees allocation appointed defender procedural omission extinction of proceedings Code of Civil Procedure procuratore anticipatario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
RG 1075/2025 a seguito di mancata istanza di decisionedopo la formulazione di proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;a seguito di istanza proposta dall’avv.
Art. 93 c.p.c.
art. 93 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037
Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 5/11/2021, n. 32200
Cass., Sez. U., 14/11/2024, n. 29432

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Testo completo

,depositato il 30/10/2025 nel giudizio proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente –controEXODUS SNC DI CASTO CARLO C., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Fasano;- controricorrente –rilevato checon decreto n. 28731/2025 depositato il 30/10/2025 è stato estintoil giudizio n. RG 1075/2025 a seguito di mancata istanza di decisionedopo la formulazione di proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;a seguito di istanza proposta dall’avv.

Massimo Fasano, difensoredel controricorrente, con la quale si segnalava l’errore materialeNumero registro generale 22641/2025Numero sezionale 4401/2026Numero di raccolta generale 17678/2026Data pubblicazione 03/06/2026contenuto nel decreto suddetto, la Presidente titolare della Sezione hadisposto l’apertura del procedimento di correzione di errore materiale;considerato chenel decreto di estinzione predetto, nel condannare la ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, siè omesso di provvedere a norma dell’art. 93 c.p.c. e cioè di liquidarele stesse a favore del procuratore costituito ed anticipatario, malgradola specifica istanza formulata in calce al controricorso;in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errorimateriali (v.

Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037; Cass., Sez. U.,5/11/2021, n. 32200);pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopraindicato mentre non occorre provvedere sulle spese (Cass., Sez. U.,14//11/2024, n. 29432); P.Q.Mdispone la correzione del decreto n. 28731/2025 pubblicato il30/10/2025 di estinzione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c., del giudizio iscritto al n. RG 1075/2025, inserendo nel capo deldispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alleparole «oltre agli accessori di legge (rimborso forfettario 15 %, i.v.a. ec.p.a. se dovute ed esborsi per € 200,00)» le seguenti espressioni:

«,somme da distrarsi in favore del difensore della controricorrentedichiaratosi anticipatario» e manda alla Cancelleria per l’annotazionesull’originale del provvedimento e le comunicazioni di rito.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo Di Marzio