Italian tax court dismisses appeal due to lack of interest after taxpayer admits to debt payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily admitted to the debt and initiated payment plans. Although the taxpayer initially requested a hearing to suspend proceedings until full payment, she later withdrew this request citing a lack of legal interest. The court ruled that the judgment was legally extinguished due to this voluntary admission and subsequent inaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, comma 1, c.p.c.; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a party voluntarily admits to the debt and initiates payment, the subsequent withdrawal of the request for a hearing constitutes a lack of interest, leading to the automatic extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Piero Cesare Iametti-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia-Milano n. 3747/2021 depositata il 14/10/2021;nonché sul ricorso successivo proposto da:Marenghi Marisa, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Lucisanounitamente all’avvocato Piero Cesare IamettiNumero registro generale 416/2022Numero sezionale 4380/2026Numero di raccolta generale 17677/2026Data pubblicazione 03/06/2026-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato-intimata-avverso il decreto di estinzione del giudizio emesso e notificato il20/11/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Rilevato che:G.M.C. di MARENGHI Marisa era attinta da avviso di accertamentomediante il quale l’Agenzia delle entrate, su fondamento di PVC dellaG.d.F. di Saronno, per l’a.i. 2012, contestava elementi passivi fittizi,essendosi avvalsa di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso della contribuente.Il Giudice d’appello, con la sentenza epigrafata, parimenti rigettava ilgravame della medesima.Costei proponeva ricorso per cassazione con un motivo, resistitodall’Agenzia con articolato controricorso.In data 5 maggio 2023, il Consigliere delegato formulava proposta didefinizione anticipata del giudizio.In data 29 maggio 2023, la contribuente presentava dichiarazione diadesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione aisensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022, c.d.“rottamazione-quater”, depositando relativa documentazione ed instandoper la sospensione del procedimento.In data 19 novembre 2025, la contribuente depositava copia deipagamenti effettuati, dando atto che la rateazione era ancora in corso.Numero registro generale 416/2022Numero sezionale 4380/2026Numero di raccolta generale 17677/2026Data pubblicazione 03/06/2026In data 20 novembre 2025, il Presidente emetteva decreto diestinzione del giudizio, contestualmente notificato.In data 24 novembre 2025, la contribuente instava per la fissazioned’udienza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ., affinché venisse dispostala sospensione del giudizio sino al termine ultimo di pagamento.Con atto depositato il 16 aprile 2026, il Difensore della contribuentedepositava atto di rinuncia alla fissazione d’udienza, rappresentando che,a mente di Cass., Sez.
U, n. 5889 del 2026, “è venuto meno ogniinteresse della ricorrente”.Considerato che:Deve prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto diinteresse in capo alla contribuente.Le spese del giudizio estinto, avuto riguardo alle ragioni di taledichiarazione, restano “ex lege” a carico delle parti che le hannosostenute.Nulla è a statuirsi sulle spese del sub-procedimento originatodall’istanza di fissazione d’udienza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ.,in difetto di attività agenziale. P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro