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Ordinanza — n. 17671/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal regarding tax assessment against dissolved company, ruling debt remains with successor. The court allows the tax authority's claim that the individual partner remains liable for the company's tax debt after dissolution. The court decides that the tax assessment remains valid against the individual partner as the successor of the dissolved company, despite the partner's argument that the company's extinction invalidates the tax notice. The court rejects the argument that the tax debt is extinguished by the company's dissolution, holding that the partner, as a successor, inherits the tax liability. The court allows the tax authority's position that the individual partner is personally liable for the tax debt incurred by the dissolved company. The court decides that the tax assessment remains valid against the individual partner as the successor of the dissolved company, despite the partner's argument that the company's extinction invalidates the tax notice. The court allows the tax authority's position that the individual partner is personally liable for the tax debt incurred by the dissolved company. The court decides that the tax assessment remains valid against the individual partner as the successor of the dissolved company, despite the partner's argument that the company's extinction invalidates the tax notice. The court allows the tax authority's position that the individual partner is personally liable for the tax debt incurred by the dissolved company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17671/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ruling that the tax assessment remains valid against the individual partner as the successor of the dissolved company. The taxpayer argued that the company's extinction invalidated the tax notice, but the court held that the partner, owning 60% of the capital, remains liable for the tax debt under the presumption of profit distribution. Consequently, the court allowed the tax authority's position that the individual partner is personally liable for the tax debt incurred by the dissolved company.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1 n. 7 d.p.r. 600/1973; The extinction of a company does not invalidate tax assessments against its partners, who remain liable as successors to the company's debts.

Parole chiave

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tax assessment validity company dissolution successor liability individual partner presumption of profit distribution liquidazione aziendale a fini fiscali accesso agli atti del contribuente indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1 n. 7 d.p.r. 600/1973
TKF031300685/2015,Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi per € 5.087.431,84,relativamente all’anno 2010, sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie,ex art. 32, comma 1 n. 7 d.p.r. 600/1973, quali somme dai prelievi e versamentirilevati sui conti riconducibili alla società e non giustificati.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez U. 3625/2025
Cass. 2571/2014
Cass. n. 1947/2019
Cass. n. 18032/2013
Cass. n. 24534/2017
Cass. n. 29412/2017
n.24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass.
Cass. n. 32959/2018
29412/2017, Cass. n. 32959/2018).3.Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto con rinvio allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per gliulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.
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Testo completo

l'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-controSara Tontini, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Trimarchi-controricorrente-avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2377/18/2022,depositata in data 27.5.2022Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.5.2026, dalConsigliere dott. Alessia De Durante1. In data 12 agosto 2014, la Guardia di Finanza, a seguito di indagini dipolizia giudiziaria delegate nell’ambito di un procedimento penale, aveva avviatoNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026una verifica fiscale nei confronti della società Get s.r.l. in liquidazione volontariadal 20.12.2012, poi cancellata dal registro delle imprese in data 30.10.2013.

Laverifica, per il periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011, si concludeva in data28.10.2014, con la notifica del processo verbale di constatazione, mentre gli esitidelle verifiche relativi agli anni 2010 e 2011 venivano comunicati con successivoverbale del 26.1.2015. Dalla verifica era emerso che i soci erano legati fra loroanche da vincoli familiari, e che era impossibile accedere alla documentazionecontabile obbligatoria, avendo la società consegnato tutta la documentazione, inoccasione della messa in liquidazione volontaria, alla amministratrice,ultrasettantenne e affetta da demenza senile, Iole Mantovani (informazioni resedalla amministratrice della società Tontini Annarita, e comprese nel PVC28.10.2014).1.

Di conseguenza, con avviso di accertamento n. TKF031300685/2015,Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi per € 5.087.431,84,relativamente all’anno 2010, sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie,ex art. 32, comma 1 n. 7 d.p.r. 600/1973, quali somme dai prelievi e versamentirilevati sui conti riconducibili alla società e non giustificati. Con l’avviso diaccertamento n. TKF01110220/2016, notificato in data 5.8.2016, cui eraallegato l’accertamento societario, inoltre, l’ufficio accertava nei confronti diTontini Sara, socia con una partecipazione qualificata al capitale sociale del 60%,il maggior reddito da partecipazione di € 1.517.683,00, ritenuto che le infedeltàe le omissioni contabili e fiscali, unitamente alla ristretta base societaria,costituissero elementi legittimanti la presunzione di riparto degli utili societariextrabilancio.2.

Impugnato l’avviso da parte della contribuente, e a seguito dell’appellodella sentenza sfavorevole di primo grado, la CGT regionale aveva accoltol’appello, ritenendo che la cancellazione dal registro delle imprese comportassel’invalidità degli atti emessi nei confronti della società estinta anche per quanto3. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, affidato a duemotivi; spiega controricorso Sara Tontini. Agenzia delle Entrate ha depositato unNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026un atto generico in data 18.5.2026, per mero errore materiale definito memoriaex art. 380 bis n.1., ma contenente copia del ricorso, con la relata di notifica, ela sentenza impugnata.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del20.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 c.c..Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado del Lazio avrebbeerroneamente ritenuto invalidi gli atti emessi nei confronti della società estinta,in quanto si sarebbe verificato un effetto successorio, per quanto concerne irapporti giuridici ancora in essere, nei confronti dei soci, ed avrebbeerroneamente ritenuto non provata la distribuzione degli utili extrabilancio,tenuto conto della tipologia della società, a ristretta base familiare.Replica la controricorrente che gli atti non potrebbero considerarsivalidamente emessi nei confronti della società, già estinta al momento della loroemanazione (cancellata dal registro delle imprese in data 30 ottobre 2013); delresto, non potrebbe ritenersi applicabile alla vicenda per cui è causa il dispostodi cui all’art. 28 comma 4 d. lgs. 175/2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014(sul punto, Cass. 16362/2020).Ancora, in base alla giurisprudenza di legittimità sul punto, per procederenei confronti dei soci di una società estinta è del tutto insufficiente la meranotifica ad essi dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della societàmedio tempore estintasi, tale circostanza ponendosi solo come presupposto dellaproponibilità dell’azione nei confronti dei soci, da esercitarsi con un autonomo ediverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimantila responsabilità del socio ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, e cioè fino aconcorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (Cass.6977/2021, 4536/2020, 3750/2020).2.Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsaNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, essendo la sentenza impugnata privadi motivazione.3.I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, e sono fondati.In primo luogo, deve rilevarsi che, a seguito della cancellazione della societàdal registro delle imprese, essa si estingue, ma non si estinguono, in danno deicreditori, le obbligazioni sociali.Cass., Sez.

U., 12/03/2013, n. 6070 e n. 6071 hanno ribadito il principio chel'iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle impreseha valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica; leobbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti dellaresponsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione diuna somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione.Secondo le Sezioni Unite si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtùdel quale:

a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbeingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali nerispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oillimitatamente, a seconda che, ‹‹pendente societate››, fossero limitatamente oillimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresinel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regimedi contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese,ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudizialeo extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consentedi ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapidaconclusione del procedimento estintivo.

Nella sostanza, dunque, in caso diestinzione della società, i soci subentrano, con dette limitazioni, nel medesimodebito della società stessa, debito che conserva ‹‹intatta la propria causa e lapropria originaria natura giuridica.In tale quadro, occorre ribadire che l'utile partecipazione alla distribuzionedell'attivo liquidato non costituisce presupposto costitutivo della successione delsocio.Numero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ponendosi nel solco di quanto già tracciato dalle citate pronunce, le Sezioniunite di queste Corte di recente hanno ulteriormente chiarito che a seguitodell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto diessere tale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; ed il carattereuniversale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli rispondasolo nei limiti di quanto percepito, l'ex socio è sempre successore della societàestinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme (Cass.

Sez U.3625/2025).Di conseguenza, l’estinzione della società non determina l’invaliditàdell’accertamento relativo ai debiti sociali, che permangono in capo ai soci, qualisuccessori della società.Non appaiono, pertanto, fondate le contestazioni formulate dalla partecontroricorrente in ordine alla validità dell’avviso emesso nei confronti dellasocietà già cancellata dal registro delle imprese.Nel caso di specie, inoltre, oggetto dell’avviso di accertamento impugnatodalla socia non è il debito della società, ma il debito d’imposta ai fini Irpef propriodella contribuente, che, in qualità di socia di una società a ristretta base, sipresume abbia percepito gli utili societari.Non si tratta, dunque, di fenomeno successorio, ma di debito proprio dellasocia: risulta emesso l’avviso personale nei confronti della controricorrente,impugnato in questa sede, per il quale l’amministrazione ha quantificato quantodovuto dalla socia a titolo di Irpef per l’operatività della presunzione diripartizione degli utili societari extrabilancio (sul punto, già Cass. 2571/2014),stante la composizione ristretta della base societaria e la detenzione della quotadel 60% del capitale in capo alla socia controricorrente.D’altra parte, in tema di accertamento nei confronti dei soci di una societàa ristretta base, si è anche precisato che il fatto noto non è dato dalla sussistenzadi maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell'assetto societario, con la conseguenza che, una voltaritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la provacontraria (Cass. n. 1947/2019): i soci possono fornire prova contraria rispettoalla pretesa dell'amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricaviNumero registro generale 20040/2022Numero sezionale 4345/2026Numero di raccolta generale 17671/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell'ente non sono stati realizzati (contestazione del tutto assente nel caso dispecie, in cui la socia unicamente contesta l’illegittimità dell’avviso societarioperché emesso dopo l’estinzione della società) oppure non sono stati distribuitiperché accantonati o reinvestiti (ex plurimis, Cass. n. 18032/2013, Cass. n.24534/2017, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018).3.Il ricorso, pertanto, è fondato e deve essere accolto con rinvio allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per gliulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per gliulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relative ancheal presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il20.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro