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Ordinanza — n. 17663/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares litigation ended due to a settlement agreement reached between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17663/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation matter ceased following a conciliatory agreement signed by the parties. Although the tax authority argued that energy renovation deductions should be denied due to building expansion and lack of cost proof, the parties ultimately resolved the dispute through a settlement. Consequently, the court ordered the cessation of proceedings and the compensation of judicial expenses.

Regesto Legislator

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Art. 48 d.lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: When parties reach a conciliatory agreement defining the dispute, the court must declare the cessation of the matter and compensate judicial costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
conciliatory agreement cessation of litigation tax dispute settlement judicial expense compensation energy renovation deduction building expansion tax authority appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Art. 1, paragraph 344, Law no. 296 of 27 December 2006
la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n.
Art. 2697 c.c.
Art. 1, paragraphs 345, 346, 347, Law no. 296 of 2006
la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n.
Art. 48, D.Lgs. no. 546/1992
In effetti, dall’accordoconciliativo in atti, stipulato ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.
Art. 9, D.Lgs. no. 156/2015
Aseguito della modifica apportata alla predetta disposizione dall'art. 9 del d.lgs.n.
art. 36-ter d.P.R. 600 del 1973
Alessia De Durante1.L’Ufficio, a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 03/05/2025, n. 11598
156/2015, non sono più necessari, ai fini del perfezionamento dell’accordoconciliativo, il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanziaper le rate successive (Cass. 03/05/2025, n. 11598).4.

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Testo completo

l’Avv. Marcello Gori-controricorrenti-avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 220/23,depositata in data 16.5.2023Numero registro generale 24730/2023Numero sezionale 4346/2026Numero di raccolta generale 17663/2026Data pubblicazione 03/06/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.5.2026, dalConsigliere dott. Alessia De Durante1.L’Ufficio, a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. 600 del 1973,per gli anni d’imposta compresi tra il 2010 e il 2014, aveva rettificato ledichiarazioni dei contribuenti, escludendo la detrazione dell’IRPEF prevista afavore dei contribuenti che effettuano spese per interventi finalizzati al risparmioenergetico previsti dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 legge 29 dicembre2006 (finanziaria 2007).

In dettaglio, la cartella di pagamento n.03720190004761952, relativa al periodo di imposta 2014, notificata a StrallaGiuseppe in data 05/06/2019, ha tratto origine dall’esito del controllo formale,ai sensi dell’art. 36 ter dpr 600/73 della dichiarazione dei redditi UNICO 2015per il periodo di imposta 2014. I risultati di tale controllo sono stati recepiti nellacomunicazione di irregolarità del 11/07/2018 (ricevuta il 29/10/2018), con cuil’Ufficio di Mondovì, territorialmente competente, alla luce della documentazionefornita in data 27/05/2013, in data 04/12/2014 e 30/06/2014, dei dati risultantidall’Anagrafe Tributaria e degli esiti del controllo formale relativo agli annid’imposta precedenti, ha ritenuto non detraibili gli importi di cui ai righi RP 61 –RP 62– RP 63 – RP 64, in quanto l’edificio interessato dagli interventi è statoristrutturato con ampliamento e sopraelevazione.

L’Ufficio ha proceduto arecuperare integralmente a tassazione l’indebita detrazione delle spese perriqualificazione energetica dell’edificio, in quanto, circa le spese qualificate aisensi del precitato comma 344 per € 144.837,00, l’ampiamento costituisceelemento ostativo alla vantata detrazione (circolare n. 39/E del 2010), mentre,relativamente alle spese sostenute ai sensi del comma 345 del medesimoarticolo, di € 102.267,00, non è dimostrato l’ammontare della parte di costodetraibile, poiché riferibile all’edificio già esistente.Analogamente, la cartella di pagamento n. 09620190003463747, relativa alperiodo di imposta 2014, notificata in data 06/05/2019 al Sig.

Quercioli PaoloAntonio, in qualità di responsabile dell’assistenza fiscale di Ferracini Paola, hatratto origine dall’esito del controllo formale, ai sensi dell’art. 36 ter dpr 600/73Numero registro generale 24730/2023Numero sezionale 4346/2026Numero di raccolta generale 17663/2026Data pubblicazione 03/06/2026della dichiarazione dei redditi UNICO 2015 per il periodo di imposta 2014,presentata dalla contribuente predetta.La CTP, previa riunione, accoglieva i ricorsi dei contribuenti, disponendo chel’Ufficio provvedesse a rideterminare gli importi dovuti.A seguito di appello, la CGT2 del Piemonte pur accogliendo la doglianza dellaricorrente in ordine alla legittimità del controllo formale eseguito ai sensi dell’art.36 ter d.p.r. 600/1972, aveva ritenuto infondato l’appello dell’ufficio con riguardoalla ritenuta non spettanza dell’agevolazione.2.

L’ufficio ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Piemonte, affidato a due motivi; spieganocontroricorso Giuseppe Stralla, Paola Ferracini e Paolo Antonio Quercioli,eccependo l’inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza. Da ultimo,parte ricorrente ha proposto istanza di rinvio dell’udienza, rappresentando lapendenza di trattative per la composizione della controversia.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 20.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rideterminatol’ammontare della detrazione spettante ai contribuenti in proporzione alle quotemillesimali riferite all’edificio preesistente – senza considerare l’ampliamento –sia per le spese ex art. 1, comma 344, sia per quelle ex art. 1, comma 345 delpredetto articolo.Osserva, conformemente all’interpretazione fornita dalla circolare n. 39/E del2010, nonché dal precedente analogo documento di prassi n. 36/E del 2007 –che l’agevolazione disciplinata dal comma 344 predetto non spetta in caso diampliamento dell’edificio esistente, in linea con la ratio della normativa inmateria, che ha riguardo all’obiettivo finale del conseguimento di un determinatorisparmio energetico globale, piuttosto che alle caratteristiche tecniche degliinterventi realizzati.Numero registro generale 24730/2023Numero sezionale 4346/2026Numero di raccolta generale 17663/20262.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art.Data pubblicazione 03/06/2026360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 1, commi 345, 346, 347, legge n. 296 del 2006.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto ladetrazione per le spese relative alla parte «esistente», pur in mancanza di provadella parte di costo imputabile all’edificio già esistente, piuttosto cheall’ampliamento.3. Preliminarmente, occorre rilevare che i controricorrenti hannodepositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione dellamateria del contendere in quanto le parti hanno sottoscritto accordo conciliativoa totale definizione della presente controversia.

In effetti, dall’accordoconciliativo in atti, stipulato ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, risultache le parti hanno definito la presente lite in relazione all’atto impositivooriginariamente impugnato dalla contribuente, con compensazione delle spesegiudiziali. L’accordo conciliativo, in cui viene espressamente richiamato ilpresente giudizio, prevede la definizione della lite con la sola riduzione dellesanzioni irrogate. Ai sensi del comma 4 del citato art. 48, la conciliazione siperfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate, come nelcaso di specie, le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

Aseguito della modifica apportata alla predetta disposizione dall'art. 9 del d.lgs.n. 156/2015, non sono più necessari, ai fini del perfezionamento dell’accordoconciliativo, il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanziaper le rate successive (Cass. 03/05/2025, n. 11598).4. In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere,con compensazione delle spese giudiziali. P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese giudiziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro