Court orders correction of a judgment extinguishing proceedings due to a material error omitting the lawyer's fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered a material correction to a decree that extinguished the proceedings, fixing an omission regarding the allocation of legal fees. The original decree failed to specify that the costs should be paid to the appointed lawyer, contrary to the specific request made by the opposing party's counsel. The court ruled that the error was material and correctable under the relevant civil procedure code, while noting no further action was needed regarding the fees themselves.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 93 cod. proc. civ.: When a judgment extinguishing proceedings omits the liquidation of costs in favor of the appointed lawyer, the error is material and must be corrected by inserting the specific sum to be deducted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
sitato il 31/10/2025 nel giudizio proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente –controCORINA LORETANA, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Fasano;- controricorrente –rilevato checon decreto n. 28788/2025 depositato il 31/10/2025 è stato estinto ilgiudizio n. RG 1096/2025 a seguito di mancata istanza di decisionedopo la formulazione di proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.;a seguito di istanza proposta dall’avv.
Massimo Fasano, difensore delcontroricorrente, con la quale si segnalava l’errore materiale contenutonel decreto suddetto, la Presidente titolare della Sezione ha dispostoNumero registro generale 22642/2025Numero sezionale 4402/2026Numero di raccolta generale 17657/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’apertura del procedimento di correzione di errore materiale,delegando il consigliere subentrato a quello già delegato;considerato chenel decreto di estinzione predetto, nel condannare la ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, siè omesso di provvedere a norma dell’art. 93 cod. proc. civ. e cioè diliquidare le stesse a favore del procuratore costituito ed anticipatario,malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso;in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errorimateriali (v.
Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037; Cass., Sez. U.,5/11/2021, n. 32200);pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicatomentre non occorre provvedere sulle spese (Cass., Sez. U.,14//11/2024, n. 29432); P.Q.Mdispone la correzione del decreto n. 28788/2025 pubblicato il31/10/2025 di estinzione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,cod. proc. civ., del giudizio iscritto al n. RG 1096/2025, inserendo nelcapo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, diseguito alle parole «accessori di legge», le seguenti espressioni:
«,somme da distrarsi in favore del difensore della controricorrentedichiaratosi anticipatario», e manda alla Cancelleria per l’annotazionesull’originale del provvedimento e le comunicazioni di rito.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo Di Marzio