Decreto — n. 17649/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 5856/2024Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 17649/2026Data pubblicazione 03/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5856/2024 proposto da:COSTANTINO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Michele De Fina;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n.2123/1/2023 depositata il 27 luglio 2023.Visto l’atto depositato il 25 maggio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17649/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 5856/2024 proposto da:COSTANTINO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Michele De Fina;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n.2123/1/2023 depositata il 27 luglio 2023.Visto l’atto depositato il 25 maggio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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!Numero registro generale 5856/2024Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 17649/2026Data pubblicazione 03/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 5856/2024 proposto da:COSTANTINO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Michele De Fina;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n.2123/1/2023 depositata il 27 luglio 2023.Visto l’atto depositato il 25 maggio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 03/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO