Decreto — n. 17645/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOControARCO ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL, rappresentata e difesadall'avvocato MARIA BRUNA CHITO unitamente all’AVVOCATO GIUSEPPE FAUSTO DIPEDEavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.3959/12/2017 depositata il 04/10/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17645/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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l'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOControARCO ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL, rappresentata e difesadall'avvocato MARIA BRUNA CHITO unitamente all’AVVOCATO GIUSEPPE FAUSTO DIPEDEavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n.3959/12/2017 depositata il 04/10/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n.136/2018;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12,del D.L. n. 119/2018;che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, ladefinizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio;che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite aiprocedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
èfatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 03/06/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino