Decreto — n. 17630/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAin persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MarioDel Vaglio-ricorrente-controComune Di Seriate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Giovanni Battista Conte unitamente all’avvocatoSamuele Donatelli-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n.4614/2021 depositata il 21/12/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 17630/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MarioDel Vaglio-ricorrente-controComune Di Seriate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Giovanni Battista Conte unitamente all’avvocatoSamuele Donatelli-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n.4614/2021 depositata il 21/12/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13393/2022Numero sezionale 1458/2026Numero di raccolta generale 17630/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Antonella Dell'Orfano