Decreto — n. 17629/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAle rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Rossiunitamente all’avvocato Mario Rampini-ricorrente-controCOMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rossini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Umbrian.140/2025 depositata il 13/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 17629/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
le rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Rossiunitamente all’avvocato Mario Rampini-ricorrente-controCOMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rossini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Umbrian.140/2025 depositata il 13/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 26175/2025Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 17629/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 3/6/2026Antonella Dell'Orfano