Decreto — n. 17624/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAvegliano (TV),rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Tedesco del Foro di Bologna, constudio in Bologna, via dell’indipendenza n. 20 (codice fiscale: TDS GRG60S21 F839W, pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051223536, fax 051 2657389), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI),cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv.Simone Forte (codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D), del Foro di Napoli;pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it, indi domiciliato ex lege inRoma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DIVENETO N.625/2021 depositata il 29/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 31055/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 17624/2026Data pubblicazione 03/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 17624/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Giorgio Tedesco del Foro di Bologna, constudio in Bologna, via dell’indipendenza n. 20 (codice fiscale: TDS GRG60S21 F839W, pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051223536, fax 051 2657389), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI),cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv.Simone Forte (codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D), del Foro di Napoli;pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it, indi domiciliato ex lege inRoma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DIVENETO N.625/2021 depositata il 29/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 31055/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 17624/2026Data pubblicazione 03/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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vegliano (TV),rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Tedesco del Foro di Bologna, constudio in Bologna, via dell’indipendenza n. 20 (codice fiscale: TDS GRG60S21 F839W, pec: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051223536, fax 051 2657389), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI),cap 20122, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv.Simone Forte (codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D), del Foro di Napoli;pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it, indi domiciliato ex lege inRoma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DIVENETO N.625/2021 depositata il 29/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 31055/2021Numero sezionale 1455/2026Numero di raccolta generale 17624/2026Data pubblicazione 03/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 2/6/2026Andrea Antonio Salemme