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Decreto — n. 17617/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17617/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17617/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dall'avvocato GiorgioTedesco ed el. dom. presso lo studio dell’avvocato Simone Forte sito inMilano, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, indi domiciliata ex lege inRoma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.809/2020 depositata il 27/05/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 17617/2026 — snciv · Corte di Cassazione: dom. presso lo studio dell’avvocato Simone Forte sito inMilano, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, indi domiciliata ex lege inRoma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.809/2020 depositata il 27/05/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale accoglimento parziale del contribuente spese di procedura inattività processuale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1131/2021Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17617/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

dall'avvocato GiorgioTedesco ed el. dom. presso lo studio dell’avvocato Simone Forte sito inMilano, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, indi domiciliata ex lege inRoma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.809/2020 depositata il 27/05/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1131/2021Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17617/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 2/6/2026Andrea Antonio Salemme