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Decreto — n. 17616/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17616/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17616/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cato MassimoClemente-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-nonché controCONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE, in persona del legalerappresentante pro temporeAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporeCOMUNE SERRENTI, in persona del Sindaco pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaSardegna n.174/2020 depositata il 11/05/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 311/2021Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17616/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 17616/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 311/2021Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17616/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato produzione tardiva di documenti notifica tardiva dei difetti indigenza processuale non provata grave deficienza del procedimento all'estero anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

cato MassimoClemente-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-nonché controCONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE, in persona del legalerappresentante pro temporeAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporeCOMUNE SERRENTI, in persona del Sindaco pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaSardegna n.174/2020 depositata il 11/05/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 311/2021Numero sezionale 1451/2026Numero di raccolta generale 17616/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Antonella Dell'Orfano