Decreto — n. 17606/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdel legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DICAMPANIA N.4014/2024 depositata il 20/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 17606/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali.
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del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DICAMPANIA N.4014/2024 depositata il 20/06/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali.
Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia.Numero registro generale 2931/2025Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17606/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 2/6/2026Andrea Antonio Salemme