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Ordinanza — n. 17584/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise liability issues in prior appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17584/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer failed to raise the issue of joint and several liability in the prior appellate proceedings. The taxpayers challenged a tax assessment regarding evaded income and VAT, arguing they should only be liable proportionally to their share rather than jointly. The court ruled that new legal questions requiring factual investigation must have been timely raised in the second instance, which they were not.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A tax appeal is inadmissible if the taxpayer introduces new legal issues regarding liability that were not raised or contested in the prior appellate judgment.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility joint and several liability proportionate liability tax assessment revocation procedural preclusion tax court cassation unified contribution reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha proposto ricorso per cassazione Mario Stradaioli, affidandosi adue motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/05/2026.Il ricorrente ha depositato due memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., laprima a firma dell’Avv.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 68, d.lgs. n. 546/1992
Art. 43, d.P.R. n. 600/1973
TK3035105036/2014, con il quale l’Agenziadelle entrate – ad integrazione, ex art. 43 del d.P.R.
Art. 15, d.lgs. n. 218/1997
TK035100110/2012 già notificato aiNumero registro generale 22568/2023Numero sezionale 4341/2026Numero di raccolta generale 17584/2026Data pubblicazione 03/06/2026contribuenti e da questi definito con accordo ex art. 15 d.lgs.
art. 15 d.lgs. n. 218/1997
TK035100110/2012 già notificato aiNumero registro generale 22568/2023Numero sezionale 4341/2026Numero di raccolta generale 17584/2026Data pubblicazione 03/06/2026contribuenti e da questi definito con accordo ex art. 15 d.lgs.
artt. 2495 c.c
artt. 36 d.P.R. n. 602/1973
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazioneagli artt. 36 d.P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c., nonché in relazione agli artt.137 e segg.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/01/2007, n. 1474
Cass. 15/03/2006, n. 5620
Cass. 08/07/1981, n. 4486
5620; Cass. 08/07/1981, n. 4486).
Cass. 31/08/2007, n. 18440
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Testo completo

di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 2167/2023, depositata il 14/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere Cesare Taraschi.1. Mario Stradaioli, Giovanni Stradaioli e Giacomo Stradaioli, inqualità di ex soci della Euromarketing s.r.l. cessata nel 2010,impugnavano, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma,l’avviso di accertamento n. TK3035105036/2014, con il quale l’Agenziadelle entrate – ad integrazione, ex art. 43 del d.P.R. n. 600/1973,dell’avviso di accertamento n. TK035100110/2012 già notificato aiNumero registro generale 22568/2023Numero sezionale 4341/2026Numero di raccolta generale 17584/2026Data pubblicazione 03/06/2026contribuenti e da questi definito con accordo ex art. 15 d.lgs. n. 218/1997– aveva, in relazione all’anno d’imposta 2009, rideterminato il redditoimponibile della predetta società in euro 16.712.655,00, calcolandomaggiori imposte ai fini Ires (euro 3.133.730,00) e Irap (euro545.752,00).L’impugnato avviso di accertamento era stato notificato aicontribuenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 36,commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, sull’assunto che GiacomoStradaioli, in qualità di amministratore (dal 14/04/2009 al 26/02/2010),aveva occultato attività sociali sotto forma di redditi evasi e non avevaversato l’Iva dovuta, e tutti, in qualità di soci, si erano impossessati deiredditi evasi e dell’Iva non versata in epoca antecedente al trasferimento(in data 26/02/2010) delle loro quote sociali, nonché, sempre in qualità disoci, avevano proceduto a svuotare il patrimonio della Euromarketing s.r.l.una volta completata l’operazione di cessione del centro commerciale“Tiburtino Shopping Center”, e subito dopo ceduto le quote per farneperdere le tracce all’Amministrazione finanziaria.Nelle more di tale giudizio, e precisamente dopo che la CTP aditaaveva rigettato il ricorso dei contribuenti, l’Agenzia delle entrate notificavaa Mario Stradaioli anche l’intimazione di pagamento n.TK3IPPN00594/2019, oggetto del presente giudizio, a titolo di imposte,interessi e sanzioni dovute, ex art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, a seguitodella predetta sentenza della CTP avente ad oggetto il prodromico avvisodi accertamento n. TK3035105036/2014.L’atto di intimazione veniva impugnato dal contribuente dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma, la quale rigettava il ricorso.2.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, la quale, divenuta Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio (di seguito, CGT-2), rigettava ilgravame.Numero registro generale 22568/2023Numero sezionale 4341/2026Numero di raccolta generale 17584/2026Data pubblicazione 03/06/20263. Ha proposto ricorso per cassazione Mario Stradaioli, affidandosi adue motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/05/2026.Il ricorrente ha depositato due memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., laprima a firma dell’Avv.

Luca Maria Pietrosanti e dell’Avv. Giovanni Fusco, ela seconda sottoscritta dall’Avv. Ernesto Rampini.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente vanno rigettate sia l’istanza, formulatadall’Agenzia delle entrate, di riunione del presente giudizio a quello n.19785/2023 R.G., in quanto le sentenze d’appello impugnate nei duegiudizi sono diverse e hanno ad oggetto diversi atti dell’Ufficio, sial’istanza del ricorrente di fissazione della pubblica udienza, atteso che lequestioni da esaminare non presentano rilevanza nomofilattica (cfr. Cass.04/02/2026, n. 2393, sulla facoltà del collegio giudicante di escludere,nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presuppostidella trattazione in pubblica udienza).2.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazioneagli artt. 36 d.P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c., nonché in relazione agli artt.137 e segg. c.p.c., per aver la CGT-2 errato nel sostenere che non fossenecessaria, ai fini della legittimità della pretesa impositiva, la notificadell’avviso di accertamento presupposto anche alla società debitriceprincipale.Invero, l’art. 36 cit. dispone che, per poter coinvolgere nella pretesafiscale i soci della società contribuente che ha evaso l’imposta, occorrel’esistenza sia di un accertamento definitivo in danno della societàcontribuente, previa notifica a questa del relativo atto impositivo, sia di unulteriore atto (indipendente e successivo) avente ad oggetto specifico ipresupposti del coinvolgimento in estensione.Numero registro generale 22568/2023Numero sezionale 4341/2026Numero di raccolta generale 17584/2026Data pubblicazione 03/06/2026Nella specie, è mancata la notifica alla società dell’avviso diaccertamento prodromico e ha errato la corte di merito nel ritenere, da unlato, che non fosse necessaria la predetta notifica a Pasquale Di Bari qualeamministratore della società e, dall’altro, che di tale lacuna potessedolersi, al limite, la sola società e non anche il socio.Peraltro, in caso di estinzione della società, gli avvisi diaccertamento vanno notificati ai soci che rivestano tale qualità almomento dell’estinzione, quali successori dell’ente, e non, come avvenutonella specie, nei confronti dei soci già cessati al momento dell’estinzionesolo perché ritenuti coobbligati.3.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 36 d.P.R.n. 602/1973 e 2495 c.c. sotto altro profilo, in quanto l’intimazione apparein contrasto con le citate disposizioni normative, pure in relazione ai limitidi responsabilità.Infatti, l’intimazione non solo nulla dice in ordine agli specifici profilidi ritenuta responsabilità in estensione al socio, ma non tiene nemmenoconto di quanto l’avviso di accertamento presupposto andava acomprovare, essendo ivi affermato che il socio Mario Stradaioli non avevaricevuto alcuna somma in assegnazione.Inoltre, l’art. 36 cit. dispone che, salvo prova contraria, il valorealla quota, ma, nella specie, l’impugnata intimazione contiene una pretesacorrispondente al totale dell’accertamento e non alla quota dipartecipazione del contribuente.4.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamentestante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili.4.1 L’inammissibilità discende dal carattere di novità delle doglianzecon cui si lamenta l’omessa notifica dell’avviso di accertamentoprodromico alla società Euromarketing s.r.l., sebbene l’avvenutaproposizione di tale eccezione non risulti né dal contenuto dell’atto diNumero registro generale 22568/2023Numero sezionale 4341/2026Numero di raccolta generale 17584/2026Data pubblicazione 03/06/2026appello, per come riportato nel ricorso per cassazione, né dal contenutodell’impugnata sentenza.In quest’ultima, invero, si assume che, con l’atto di appello, ilcontribuente aveva lamentato l’omessa pronuncia della CTP sull’eccezionedi mancata notifica dell’avviso di accertamento a Pasquale Di Bari,amministratore della predetta società per un solo trimestre nel 2009, enon anche alla società stessa in persona del suo legale rappresentante protempore.

Precisamente, dal contenuto dell’atto di appello riportato nelcontroricorso si evince che il contribuente aveva sostenuto che «Posto chenon è in discussione in questa sede il titolo di responsabilità né il legametra i soci – tema, questo, su cui si pronunciano i Giudici –, il Di Bari èstato amministratore della Società per tre mesi del 2009, e non “meroprestanome” come assume l’Ufficio nella propria costituzione in giudizio (ecomunque anche nella ipotesi in cui fosse stato solo un prestanome laresponsabilità e dunque la necessità di conoscere gli addebiti permane,come insegna la Cassazione nella sentenza n. decisione n. 34475/2020).Pertanto, delle due l’una: - se il Di Bari, dato il suo ruolo incontestabile, èresponsabile in solido con gli altri al pari di Giacomo Stradaioliamministratore e socio e destinatario dell’atto di accertamento, ènecessario che il procedimento amministrativo ai fini della sua validitàcomporti la notificazione al Di Bari dell’atto “principale” e anche dell’attosecondario, di cui si discute in questa sede; - se il Di Bari non èresponsabile in solido, allora nessun atto deve essergli notificato […] nelcaso di specie, è innegabile che il Di Bari, come documentato in atti dallaproduzione degli atti del processo penale tributario di cui è statodestinatario proprio perché amministratore, fosse, proprio per tale ultimaragione, pienamente “titolato” a ricevere l’avviso di accertamento da cui siè originato l’atto impugnato nel presente giudizio, al fine di valutare lapropria posizione, scegliere di difendersi in giudizio o, in ipotesi, pagare ildovuto […]».Numero registro generale 22568/2023Numero sezionale 4341/2026Numero di raccolta generale 17584/2026Data pubblicazione 03/06/2026È evidente che dolersi della omessa notifica dell’avviso diaccertamento al Di Bari quale corresponsabile in solido, privato dellafacoltà di difendersi in giudizio, è cosa ben diversa dal lamentare l’omessanotifica del medesimo atto impositivo alla società.Ed infatti la CGT-2, conformemente al contenuto del formulatomotivo di appello, ha ritenuto non necessaria la notifica dell’attoimpositivo prodromico anche al Di Bari, assumendo che, peraltro, solo il“diretto interessato” avrebbe potuto dolersi di tale vizio, ma non si èpronunciata affatto sulla diversa questione, sollevata solo con il ricorso percassazione, dell’invalidità dell’accertamento erariale per omessa notificadell’atto impositivo alla società debitrice principale.Anche le ulteriori doglianze esposte nel ricorso per cassazione –consistenti, da un lato, nel fatto che l’avviso di accertamento avrebbedovuto essere notificato ai soci che rivestivano tale qualità al momentodell’estinzione della società, quali successori di questa, e non, comeavvenuto nella specie, nei confronti dei soci già cessati, e, dall’altro, neivizi dell’atto di intimazione che non terrebbe conto che nulla ilcontribuente aveva percepito in assegnazione dalla società e che,comunque, lo stesso avrebbe dovuto rispondere non in solido, bensì inproporzione alla quota – non risultano oggetto dei motivi di appello, postoche dal contenuto della sentenza impugnata emerge che, con il secondomotivo, il contribuente aveva lamentato l’erronea individuazione deidestinatari dell’atto impositivo e della successiva intimazione dipagamento (sempre) in relazione al fatto che il Di Bari era statoconsiderato quale debitore in solido solo con l’atto di intimazione, ma nonaveva ricevuto la notifica anche del precedente atto impositivo.Nessuno specifico riferimento è, invece, contenuto nel ricorso percassazione in ordine al fatto che il contribuente avesse, nei giudizi dimerito, eccepito anche la violazione dei presupposti applicativi dellaresponsabilità del socio di cui agli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973.Numero registro generale 22568/2023Numero sezionale 4341/2026Numero di raccolta generale 17584/2026Data pubblicazione 03/06/2026In proposito, va rammentato che, nel giudizio di cassazione, èpreclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovitemi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto noncompiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi nonabbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e ritualecontestazione nel giudizio di appello (Cass. 23/01/2007, n. 1474;

Cass.15/03/2006, n. 5620; Cass. 08/07/1981, n. 4486). Pertanto, il ricorrente,il quale introduca temi di indagine non affrontati nei precedenti gradi digiudizio, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione di taliquestioni nel giudizio di merito, ma anche di indicare in quali atti siaavvenuta la relativa deduzione (Cass. 31/08/2007, n. 18440): tale onere,nella specie, non è stato assolto dal ricorrente.5. Infine, occorre rilevare che la memoria illustrativa a firmadell’avv. Rampini si sofferma su ulteriori questioni, da reputarsi peròinammissibili in quanto del tutto esulanti dal thema decidendum comedelineato dai motivi del ricorso per cassazione.6.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro10.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 22568/2023Numero sezionale 4341/2026Numero di raccolta generale 17584/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro