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Ordinanza — n. 17559/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal on inadmissibility grounds but allows second ground regarding late document production.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17559/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first ground of the tax agency's appeal inadmissible due to procedural violations, but allowed the second ground concerning the use of late-produced documents. The Regional Tax Court had improperly accepted all documentation submitted by the taxpayer in the second instance without verifying statutory deadlines for document submission. Consequently, the Court quashed the contested judgment and remanded the case to a newly composed Regional Tax Court for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 3 e 4, d.P.R. n. 600/1973; Art. 51, comma 4, d.P.R. n. 633/1972: Late production of documents by the taxpayer renders such evidence administratively and procedurally unusable unless the taxpayer timely requests a derogation, a deadline that prevails over general rules for new evidence in appeal.

Parole chiave

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tax appeal procedure late document production evidence inadmissibility fiscal litigation statutory deadlines remand for retrial procedural nullity indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 3 e 4, d.P.R. n. 600/1973
n.546/1992, che consente la produzione in appello di nuovi documenti, enon può ritenersi sanata ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi larelativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso ilcarattere perentorio del termine di cui all'art. 32 cit.
Art. 51, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
600/1973, nonchédell’art. 51 del d.P.R.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
22126).Tale decadenza prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs.
Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce la nullità del giudizio per violazionedell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, nonché per violazione dell’art.
Art. 18, lett. e), d.lgs. n. 546/1992
per extrapetizione, nonché per violazione dell’art. 18,lett.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
art. 112 c.p
Con il primo motivo si deduce la nullità del giudizio per violazionedell’art. 112 c.p.c.
art. 2697 c.c
633/1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.
artt. 32 d.P.R. n. 600/1973

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/04/2025, n. 9001
Cass. 07/10/2024, n. 26133
Cass. 14/06/2021, n. 16757
07/10/2024, n.26133; Cass. 14/06/2021, n. 16757; Cass.
Cass. 10/03/2021, n. 6617
16757; Cass. 10/03/2021, n. 6617; Cass.22/06/2018, n.
Cass. 22/06/2018, n. 16548
Cass. 27/09/2013, n. 22126
16548; Cass. 27/09/2013, n. 22126).Tale decadenza prevale rispetto all'art.
Cass. 09/11/2016, n. 22745
Cass. 14/05/2014, n. 10489
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Testo completo

la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 5056/2019, depositata l’08/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere Cesare Taraschi.1. La Giuseppe Esposito Figli s.r.l. impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Avellino, l’avviso di accertamento n.TFK030302030/2016, con il quale l’Amministrazione finanziaria, inrelazione all’anno d’imposta 2011, aveva rideterminato induttivamente, aisensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, il reddito d’impresa,Numero registro generale 30179/2019Numero sezionale 4339/2026Numero di raccolta generale 17559/2026Data pubblicazione 03/06/2026calcolando maggiori imposte a titolo di Ires, Irap e Iva, per un totale dieuro 311.798,00, oltre interessi e sanzioni.La CTP rigettava il ricorso.2.

La contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Campania, la quale, in parziale accoglimento delgravame, riduceva il reddito d’impresa ad euro 137.941,99 e l’Iva daversare ad euro 28.966,73, mandando all’Ufficio di effettuare «il nuovocalcolo della ripresa a tassazione delle maggiori imposte IRES, IRAP edIVA, dei relativi interessi, con sanzioni al minimo edittale».3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.La società contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20/05/2026.La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la nullità del giudizio per violazionedell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, nonché per violazione dell’art. 18,lett. e), del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., per aver la CTR reso statuizioni che non trovano riscontro nelledoglianze formulate in primo grado dalla contribuente, il cui ricorsooriginario, di contenuto generico, non esponeva alcuna critica esplicita,intelligibile ed argomentata, ed avrebbe dovuto essere dichiaratoinammissibile.Sulle domande tardivamente proposte in appello dalla contribuentenon era poi possibile accettare il contraddittorio, atteso il carattereimpugnatorio del giudizio tributario e le decadenze ex lege previste inordine allo stesso.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 L'art. 112 c.p.c. impone al giudice di rispettare il principio dellacorrispondenza della pronuncia a quella richiesta e di non sostituire diNumero registro generale 30179/2019Numero sezionale 4339/2026Numero di raccolta generale 17559/2026Data pubblicazione 03/06/2026ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta, ponendo afondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia delcontendere perché nuovi e diversi da quelli enunciati a sostegno dellapretesa.Nella specie, l’Ufficio ricorrente assume che l’extrapetizione in cui èincorsa la CTR sarebbe da ravvisare in relazione al contenuto non dell’attodi appello della società contribuente, bensì del ricorso originario diquest’ultima, asseritamente inammissibile per genericità.Tuttavia, la violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere accertata inrelazione alle domande ed eccezioni proposte nel giudizio in cui quellaviolazione si sarebbe verificata, e prescinde dalla valutazione diammissibilità delle stesse, che attiene ad altro e distinto vizio dellastatuizione.In ogni caso, era onere della stessa parte ricorrente allegare se ed inquale atto difensivo la questione dell’inammissibilità del ricorso originariofosse stata dedotta nel giudizio di appello, posto che la CTP, entrando nelmerito delle doglianze della contribuente, ha implicitamente ritenutoammissibile il ricorso da questa proposto.In proposito, va rammentato che se è vero che questa Corte,allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente ilvizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgeredi tale potere-dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabileex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti ecaratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, cheil corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio dispecificità del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari aindividuare la dedotta violazione processuale (Cass. 23/01/2004, n. 1170;Cass. 02/02/2017, n. 2771;

Cass. 15/03/2019, n. 7499; Cass., Sez. U.,25/07/2019, n. 20181).Numero registro generale 30179/2019Numero sezionale 4339/2026Numero di raccolta generale 17559/2026Data pubblicazione 03/06/20262. Con il secondo motivo, in subordine, si deduce la violazione degliartt. 39, comma 2, lettere b) e c), e 32 del d.P.R. n. 600/1973, nonchédell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che ladocumentazione contabile prodotta dalla contribuente per la prima voltanel giudizio d’appello fosse idonea a delegittimare l’utilizzo, da partedell’Ufficio, dell’accertamento induttivo, che invece era statocorrettamente applicato, all’epoca, in assenza della predettadocumentazione, la cui esibizione pure era stata invano richiesta allacontribuente fin dalla fase di contraddittorio endoprocedimentale tramitespecifico invito accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze dellasua mancata ottemperanza.In ogni caso, la documentazione prodotta solo in sede di gravameera inammissibile, e quindi inutilizzabile, per essere la contribuenteincorsa nelle decadenze previste dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51d.P.R. n. 633/1972, e per non aver neppure allegato la ragionegiustificativa dell’omessa tempestiva produzione, unitamente al ricorsooriginario, dei documenti contabili esibiti solo in appello.2.1 Il motivo è fondato.2.2 Come costantemente statuito da questa Corte, l'omessa ointempestiva esibizione dei dati e documenti richiesti dall'Amministrazionefinanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, ai sensi dei commi 3e 4 dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 (richiamato dall’art. 51 del d.P.R. n.633/1972 quanto all'Iva), l'automatica inutilizzabilità, amministrativa eprocessuale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delladocumentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria èdirettamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condottanon essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte;al contrario, l'eventuale deroga all'inutilizzabilità deve essere fatta valeredal contribuente con le modalità previste dal predetto comma 4, ossiaNumero registro generale 30179/2019Numero sezionale 4339/2026Numero di raccolta generale 17559/2026Data pubblicazione 03/06/2026entro il termine per il deposito dell'atto introduttivo di primo grado e conla contestuale dichiarazione di non aver potuto adempiere alle richiestedegli uffici per causa a lui non imputabile, circostanza della cui prova è,comunque, onerato (Cass. 05/04/2025, n. 9001;

Cass. 07/10/2024, n.26133; Cass. 14/06/2021, n. 16757; Cass. 10/03/2021, n. 6617; Cass.22/06/2018, n. 16548; Cass. 27/09/2013, n. 22126).Tale decadenza prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, che consente la produzione in appello di nuovi documenti, enon può ritenersi sanata ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi larelativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso ilcarattere perentorio del termine di cui all'art. 32 cit. (Cass. 09/11/2016,n. 22745; Cass. 14/05/2014, n. 10489).2.3 A tali principi, nel caso di specie, la CTR non si è attenuta, inquanto la stessa, nell’accogliere parzialmente l’appello della contribuente,ha ritenuto indiscriminatamente utilizzabile tutta la documentazioneprodotta, anche per la prima volta in appello, dalla medesimacontribuente, senza tener conto della decadenza di cui al comma 3dell’art. 32 cit. e senza verificare la ricorrenza dei presupposti per laderoga all’inutilizzabilità dei documenti di cui al successivo comma 4 dellamedesima norma.Tale verifica, inerente alla valutazione di ammissibilità delladocumentazione prodotta dalla contribuente nei giudizi di merito, andràeffettuata dal giudice del rinvio.3.

In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, inammissibileil primo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo giudiziospese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 30179/2019Numero sezionale 4339/2026Numero di raccolta generale 17559/2026Data pubblicazione 03/06/2026accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro