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Ordinanza — n. 17496/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to integrate adversarial proceedings within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17496/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the required integration of adversarial proceedings was not completed within the prescribed period. Although the Regional Tax Commission had previously nullified tax notices due to defective signatures, the agency failed to deposit the necessary documents to regularize the proceedings after the court ordered their integration. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper, and the agency was ordered to pay the costs of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 371-bis c.p.c.; Art. 331, comma 2, c.p.c.: The sanction of inadmissibility applies only if the order to integrate adversarial proceedings is not executed timely, rendering the subsequent appeal improper.

Parole chiave

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inadmissibility adversarial proceedings integration of proceedings tax appeal procedural time limits Corte di Cassazione costs of litigation

Disposizioni normative citate

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Art. 371-bis c.p.c.
Non si è, inoltre, mancato di sottolineare come l’art. 371-bis c.p.c.debba essere opportunamente coordinato con la disciplina generale di cuiall’art.
Art. 331, comma 2, c.p.c.
371-bis c.p.c.debba essere opportunamente coordinato con la disciplina generale di cuiall’art. 331, secondo comma, del medesimo codice, la quale fa discenderedalla mancata tempestiva esecuzione dell’ordine di integrazione delcontraddittorio l’inammissibilità dell’impugnazione.5.
Art. 42, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 600 del 1973
3, c.p.c., con il qualesono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42, primo eterzo comma, del d.P.R.
Art. 291, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non vieneresa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 371-bis c.p
Non si è, inoltre, mancato di sottolineare come l’art. 371-bis c.p.c.debba essere opportunamente coordinato con la disciplina generale di cuiall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14150/2022
Cass. n. 14150/2022, Cass.
Cass. n. 32495/2025
Cass. n. 5031/2026
n.32495/2025, Cass. n. 5031/2026).4.
Cass. n. 13370/2005
Cass. n. 10863/2010
Cass. n. 1930/2017
10863/2010, Cass. n. 1930/2017, Cass.
Cass. n. 1825/2018
Cass. n. 9097/2019
n.1825/2018, Cass. n. 9097/2019, Cass.
Cass. n. 6220/2025
9097/2019, Cass. n. 6220/2025, Cass.
Cass. n. 24109/2025
Cass. n. 29113/2025
n.24109/2025, Cass. n. 29113/2025).6.
Cass. n. 27301/2016
Cass. n. 27301/2016, Cass.
Cass. n. 28204/2024
27301/2016, Cass. n. 28204/2024,Cass.
Cass. n. 4752/2025
28204/2024,Cass. n. 4752/2025).

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Testo completo

dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controBOLLENTE ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Viggiano;-controricorrente-nonché controPOLISERVICE S.A.S. DI LUIGI PORCARO C., IN PERSONA DELLEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE;PORCARO LUIGI e DE ROSA CARMINE, NELLA QUALITÀ DI SOCIDELLA PREDETTA POLISERVICE S.A.S. DI LUIGI PORCARO C.;-intimati-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CAMPANIA n. 3658/2017 depositata il 19 aprile 2017 e notificata il6 luglio 2017udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026dal Consigliere Danilo Chieca;Numero registro generale 23257/2017Numero sezionale 3821/2026Numero di raccolta generale 17496/2026Data pubblicazione 02/06/20261.

La Direzione Provinciale di Benevento dell’Agenzia delle Entrateemetteva a carico della Poliservice s.a.s. di Luigi Porcaro C. s.a.s. (d’orain poi, per brevità, Poliservice s.a.s.) un avviso di accertamento, notificatoal socio accomandante Rosario Bollente, con il quale rettificava il valoredella produzione netta e il volume d’affari dichiarati dalla menzionatasocietà in relazione all’anno 2010, operando le conseguenti riprese fiscaliai fini dell’IRAP e dell’IVA.1.1 Successivamente il medesimo Ufficio notificava al predetto socioaltro avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF, mediante il quale veniva alui imputato per trasparenza, in proporzione alla sua quota dipartecipazione agli utili, il maggior reddito ascritto alla società partecipata.2.

Rosario Bollente impugnava sia l’avviso di accertamento societariosia quello personale con due separati ricorsi introdotti dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Benevento, la quale, riuniti iprocedimenti e disposta l’integrazione del contraddittorio nei confrontidella Poliservice s.a.s. e degli altri soci Luigi Porcaro e Carmine De Rosa,respingeva le domande del contribuente.3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, che con sentenza n.3658/2017 del 19 aprile 2017, in accoglimento dell’appello spiegato dallaparte privata soccombente, dichiarava la nullità degli atti impositivi perdifetto di valida sottoscrizione.4.

Avverso tale sentenza, notificata il 6 luglio 2017, l’Agenzia delleEntrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo,formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., con il qualesono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42, primo eterzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.Numero registro generale 23257/2017Numero sezionale 3821/2026Numero di raccolta generale 17496/2026Data pubblicazione 02/06/20264.1 Si censura l’impugnata decisione per aver erroneamente dichiaratonulli gli avvisi di accertamento in ragione della ritenuta illegittimità delladelega conferita dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate alfunzionario firmatario degli atti, genericamente designato nella personadel capo dell’Ufficio Controlli.Viene obiettato, in proposito, che la mancata indicazione delnominativo del soggetto cui è attribuito il potere di firma non costituiscevizio suscettibile di invalidare il provvedimento di delega, allorquando,come nel caso di specie, l’individuazione della persona fisica del delegatopossa essere effettuata in sede giurisdizionale sulla scorta delladocumentazione prodotta dall’Ufficio.5.

Il solo Rosario Bollente ha resistito con controricorsoall’impugnazione erariale.6. Con ordinanza interlocutoria n. 9669/2025 del 13 aprile 2025,pronunciata all’esito dell’udienza camerale del 21 febbraio 2025, la Corteha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Poliservices.a.s. e la rinnovazione della notifica del ricorso a Carmine De Rosa entroil termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento,rinviando la causa a nuovo ruolo.7. Scaduto tale termine, è stata nuovamente fissata per la trattazionel’odierna adunanza in camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Rileva il Collegio che non è stato ottemperato l’ordine diintegrazione del contraddittorio e di rinnovazione della notifica del ricorsoimpartito con ordinanza interlocutoria n. 6996/2025 del 13 aprile 2025,regolarmente comunicata alle parti costituite.Come, infatti, si ricava dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria,acquisita al fascicolo di causa, non sono stati effettuati depositi di atti indata successiva al 7 febbraio 2025.Numero registro generale 23257/2017Numero sezionale 3821/2026Numero di raccolta generale 17496/2026Data pubblicazione 02/06/20262.

Ciò posto, occorre tener presente che, in base all’art. 371-bis c.p.c.,quando la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio,assegnando un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato,contenente nell’intestazione le parole ”atto di integrazione delcontraddittorio“, deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entroventi giorni dalla scadenza del termine all’uopo stabilito.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la citatadisposizione è applicabile, in via estensiva, anche nell’ipotesi in cui siastata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell’art.291, primo comma, c.p.c. (cfr.

Cass. n. 14150/2022, Cass. n.32495/2025, Cass. n. 5031/2026).4. Non si è, inoltre, mancato di sottolineare come l’art. 371-bis c.p.c.debba essere opportunamente coordinato con la disciplina generale di cuiall’art. 331, secondo comma, del medesimo codice, la quale fa discenderedalla mancata tempestiva esecuzione dell’ordine di integrazione delcontraddittorio l’inammissibilità dell’impugnazione.5. Si è, al riguardo, precisato che dalla lettura congiunta delle duenorme richiamate può trarsi la regola per cui la sanzionedell’improcedibilità opera soltanto in presenza di una tempestivaesecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio (o dirinnovazione della notifica del ricorso) non seguìta dal deposito del relativo13370/2005, Cass. n. 10863/2010, Cass. n. 1930/2017, Cass. n.1825/2018, Cass. n. 9097/2019, Cass. n. 6220/2025, Cass. n.24109/2025, Cass. n. 29113/2025).6.

Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, poiché nel caso dispecie non risulta essere stato integrato il contraddittorio, né rinnovata lanotificazione del ricorso, secondo quanto statuito con la richiamataordinanza interlocutoria, deve farsi luogo a una declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione.Numero registro generale 23257/2017Numero sezionale 3821/2026Numero di raccolta generale 17496/2026Data pubblicazione 02/06/20267. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.7.1 Non v’è luogo a provvedere in ordine alle dette spese nei confrontidelle parti rimaste intimate.8.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non vieneresa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo l’Agenzia delleEntrate un ente pubblico ammesso ex lege alla prenotazione a debito delcontributo unificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024,Cass. n. 4752/2025). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delleEntrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere alcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi5.800 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nellamisura del 15 per cento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano