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Ordinanza — n. 17485/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax refund, ruling exclusive customs agency standing and extended statute of limitations apply.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17485/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a lower tribunal's decision regarding a tax refund dispute. The court held that only the Customs Agency possesses standing to claim provincial excise refunds for small-scale energy suppliers, rejecting the Metropolitan City's claim. Furthermore, the court ruled that the statute of limitations for the supplier's refund claim was extended to 90 days after the private litigation became final, rather than the standard two years.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 511/1988; Art. 14 TUA: Exclusive standing for customs agency in provincial excise refund suits; limitation period runs from finality of underlying private judgment.

Parole chiave

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provincial excise refunds customs agency standing statute of limitations tax reimbursement energy sector litigation rimborso dei diritti doganali obbligo di restituzione ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. 29 November 1988, n. 511
civ., violazione dell’art. 6 del d.l.
Art. 14 of the TUA
20e dell’art. 14 del d.lgs.
Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21883/2024
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Testo completo

corrente--controricorrente incidentale-controCittà Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Sgobbo unitamenteagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani-controricorrente--ricorrente incidentale-A2A Energia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Andreotti unitamenteall’avvocato Cesare Peroni-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2722/05/23 depositata il 15/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.Numero registro generale 3366/2024Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 17485/2026Data pubblicazione 02/06/20261.

Con la sentenza n. 2722/05/23 del 15/09/2023, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettaval’appello principale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (diseguito ADM) e dichiarava assorbiti gli appelli incidentali proposti da A2AEnergia s.p.a. (di seguito A2A) e da Città Metropolitana di Milano (diseguito CMM) avverso la sentenza n. 1912/08/22 della Commissionetributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto ilricorso di A2A nei confronti del diniego di rimborso opposto da ADM conriferimento all’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, A2A, rimastasoccombente nel giudizio promosso nei suoi confronti da DisanoIlluminazione s.p.a. davanti al giudice ordinario e volto ad ottenere ilrimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica,proponeva istanza di rimborso sia nei confronti di ADM che di CMM.1.2. La CGT2 respingeva l’appello di ADM evidenziando che:

a) lalegittimazione passiva al rimborso della addizionali alle accise sull’energiaelettrica spettava all’Amministrazione doganale, con conseguente carenzadi legittimazione passiva di CMM;

b) il legislatore aveva subordinato ladomanda di rimborso tributaria, proposta cioè dal fornitore all’Erario, allaprevia definizione, con valore di giudicato, della controversia di rimborsoprivatistica proposta dal somministrato al fornitore e, nel caso di specie,tale definizione si era verificata tra Disano Illuminazione s.p.a. e A2A.2. ADM impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a due motivi.3. CMM e A2A resistevano con separati controricorsi, mentre la primaproponeva, altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.4.

CMM e A2A depositavano, altresì, memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.Numero registro generale 3366/2024Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 17485/2026Data pubblicazione 02/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 6 del d.l. 29novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20e dell’art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA), per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che ADM sia legittimatapassivamente al rimborso delle addizionali alle accise sull’energia elettrica,andate integralmente a beneficio di CMM.1.1.

Il motivo è infondato.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «Lalegittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonteenergetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cuiall'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, convertito con modif. dalla l.n. 20 del 1989, per forniture di energia elettrica con potenza disponibilenon superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane edei monopoli» (Cass. n. 21883 del 02/08/2024, alla cui motivazioneintegralmente si rinvia).1.3. Ne consegue che correttamente la CGT2 ha ritenuto lalegittimazione passiva di ADM.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 14 del TUA, peravere la CGT2 erroneamente ritenuto che A2A non sia decaduta dal dirittoal rimborso, proposto ben oltre un biennio dal pagamento delle imposte.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Trova, infatti, applicazione alla fattispecie la disciplina di cui all’art.14, comma 4, del TUA, come modificato dall’art. 4 ter del d.l. 22 ottobre2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1° dicembre 2016, n. 225, per ilquale il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di rimborsodecorre dopo novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza cheimpone la restituzione delle somme.Numero registro generale 3366/2024Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 17485/2026Data pubblicazione 02/06/20262.3.

Nella specie, A2A è stata costretta a restituire a DisanoIlluminazione s.p.a. le addizionali indebitamente percepite (e, quindi,versate in favore di CMM), a seguito della sentenza del Tribunale diMilano, sicché ha diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate conrichiesta da formulare entro novanta giorni dal passaggio in giudicato dellamenzionata sentenza; istanza tempestivamente proposta, come chiaritodalla CGT2 e non contestato.2.4. Né può ritenersi l’applicazione del termine biennale di cui alcomma 1 dell’art. 14 del TUA, posto che il diritto al rimborso è sorto incapo ad A2A solo a seguito della sentenza del Tribunale di Milano.3.

Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorsoincidentale proposto da CMM, che resta, pertanto, assorbito.4. In conclusione, va rigettato il ricorso principale proposto da ADM,assorbito il ricorso incidentale proposto da CMM. La ricorrente vacondannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese delpresente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto contodi un valore dichiarato della lite di euro 4.319,25. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite, che si liquidano in euro 1.900,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessoridi legge, in favore di A2A Energia s.p.a. e in euro 1.900,00, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsualie agli accessori di legge, in favore di Città Metropolitana di Milano.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli